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Studio Corno commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it CIS Italia centro studi impresa via Mameli,11 Lissone (MB) tel. 0039/2456792 e-mail: [email protected] sito web: www.ciscorno.it RASSEGNA STAMPA Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio 1 : Indice Valore Variazione FTSE Mib – Italia 19.055,92 -1.05 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.053,08 -0.74 % Xetra Dax – Germania 11.325,44 -1.77 % DJ EuroStoxx 362,03 -1.01 % Cac 40 – Francia 5.059,09 -0.93 % Ibex 35 – Spagna 9.076,30 -0.64 % Swiss Mkt – Svizzera 8.984,05 -0.99 % S&P 500 – USA 2.737,86 -1.55 % Nikkei 225 – Giappone 22.269,88 0.09 % Hang Seng – Hong Kong 25.633,18 0.12 % Tasso di cambio € / $ 1,1265 -0.71 % Brendt dtd – petrolio 68,92 1.19 % Oro Fixing – oro 1.205,55 -0.48 % Spread Btp – Bund 311 punti 1 = fonte: Il Sole 24 Ore Diritto e fisco: Fattura elettronica; IVA; Trasformazione societaria Area: DIRITTO E FISCO Argomento: fattura elettronica E-fattura, sì al registro digitale per le deleghe agli intermediari Flessibilità per gli intermediari sulle modalità di tenuta del registro delle deleghe. RASSEGNA STAMPA A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 13 novembre 2018

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Page 1: RASSEGNA STAMPA - Studio Corno · E-fattura, sì al registro digitale per le deleghe agli intermediari • Flessibilità per gli intermediari sulle modalità di tenuta del registro

Studio Corno – commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 – Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 – fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it

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RASSEGNA STAMPA

Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio1: Indice Valore Variazione

FTSE Mib – Italia 19.055,92 -1.05 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.053,08 -0.74 % Xetra Dax – Germania 11.325,44 -1.77 % DJ EuroStoxx 362,03 -1.01 % Cac 40 – Francia 5.059,09 -0.93 % Ibex 35 – Spagna 9.076,30 -0.64 % Swiss Mkt – Svizzera 8.984,05 -0.99 % S&P 500 – USA 2.737,86 -1.55 % Nikkei 225 – Giappone 22.269,88 0.09 % Hang Seng – Hong Kong 25.633,18 0.12 % Tasso di cambio € / $ 1,1265 -0.71 % Brendt dtd – petrolio 68,92 1.19 % Oro Fixing – oro 1.205,55 -0.48 % Spread Btp – Bund 311 punti

1 = fonte: Il Sole 24 Ore

Diritto e fisco: Fattura elettronica; IVA; Trasformazione societaria

Area: DIRITTO E FISCO

Argomento: fattura elettronica E-fattura, sì al registro digitale per le deleghe agli intermediari

• Flessibilità per gli intermediari sulle modalità di tenuta del registro delle deleghe.

RASSEGNA STAMPA

A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati.

13 novembre 2018

Page 2: RASSEGNA STAMPA - Studio Corno · E-fattura, sì al registro digitale per le deleghe agli intermediari • Flessibilità per gli intermediari sulle modalità di tenuta del registro

Studio Corno – commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 – Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 – fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it

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Si possono registrare con data 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) i moduli acquisiti in precedenza e non ancora presentati, con un’annotazione specifica a riguardo (si veda l’articolo in pagina). Gli operatori Iva dovranno considerare il condominio alla stregua di un soggetto privato e, quindi, dal 2019 emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

• In pratica, bisognerà riportare il codice fiscale del condominio nel campo del cessiona-rio/committente, indicare il codice convenzionale con sette «zero» nel campo codice destinatario e consegnare una copia della fattura trasmessa - in formato analogico o digitale - al condominio, indi-cando che si tratta di una copia e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello di-sponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

• Più in generale, poi, l’obbligo di consegnare ai consumatori finali la copia della fattura elettronica emessa dovrà sempre avvenire, salvo che il cliente non rinunci ad averla. Rinuncia che «potrà più fa-cilmente avvenire se l’operatore Iva ricorderà al cliente» che l’e-fattura potrà essere consultata in un’area riservata del sito delle Entrate all’interno di una sezione specifica «accanto a quella della pre-compilata».

• E, comunque, consumatori finali persone fisiche, operatori nel regime dei minimi o forfettario, con-domini ed enti non commerciali potranno «sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emes-se dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec». Sono alcuni dei chia-rimenti - oltre a quelli indicati nelle pagine successive su cui spicca la necessità di “aspettare” la fattura elettronica per procedere alla detrazione Iva sugli acquisti - forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso del videoforum online sull’e-fattura organizzato dal Sole 24 ore.

Validi anche i vecchi «mandati»

• Valide le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica sottoscritte sul precedente mo-dello, acquisite dall'intermediario abilitato prima del 5 novembre 2018, data di approvazione dei nuovi modelli, e non ancora presentate in Ufficio: il professionista potrà anche in questo caso tra-smettere in via massiva o puntuale i dati essenziali per l'attivazione, annotando gli stessi con data 5 novembre sul registro cronologico.

• L'agenzia delle Entrate nel corso del Forum sulla e-fattura organizzato ieri dal Sole 24 Ore, ha fornito questo importante chiarimento agli operatori evitando così che gli stessi dovessero acquisire ancora una volta la delega dal cliente utilizzando la nuova modulistica ed autorizzandoli allo stesso tempo al loro invio massivo o puntuale senza recarsi fisicamente presso gli uffici.

• I mandati ricevuti e sottoscritti dal delegante con il precedente modello, approvato con il provvedi-mento n. 117689/2018 e comunque validamente utilizzabili sino al 4 gennaio 2019 permettevano di conferire l'incarico direttamente attraverso le funzionalità presenti all'interno della propria area riser-vata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l'apposito modulo presso un ufficio territoria-le. Non era previsto per tali modelli l’invio massivo o puntuale riconosciuta con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre scorso con cui sono stati anche approvati due distinti modelli, quello per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica e quello per il cassetto fiscale.

• Con la risposta resa, le deleghe ricevute e redatte sul precedente modello potranno perciò anch'esse

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essere oggetto di invio massivo o puntuale nei loro dati essenziali. L'intermediario dovrà in ogni caso numerare e annotare, con data 5 novembre 2018, nell'apposito registro cronologico anche le dele-ghe acquisite e sottoscritte sulla precedente modulistica, indicando numero progressivo, data della delega ovvero della revoca, codice fiscale e dati anagrafici del delegante oltre che gli estremi del do-cumento di identità. L'originale delle deleghe e la documentazione a supporto andranno conservati, anche elettronicamente, presso la sede dell'intermediario.

• Con altra risposta è stato inoltre chiarito che in caso di deposito presso l'ufficio del modulo preesisten-te, nel registro cronologico potrà essere riportata l'annotazione del nome dell'ufficio e del numero di protocollo della ricevuta da cui risulta che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dove è stato presentato.

Il reverse charge non va comunicato allo Sdi

• Le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al sistema d’interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell’imposta può, comunque, in-viarle anche per ottenere la sua conservazione a norma. Al contrario, le autofatture per omaggi van-no emesse come fatture elettroniche e vanno sempre spedite allo Sdi. L’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, poi, non riguarda le fatture emesse prima del 1° gennaio 2019 che rimangono car-tacee.

• Questi sono due dei chiarimenti, particolarmente attesi dagli operatori, forniti ieri dall’agenzia delle Entrate nel videoforum de «Il Sole 24 Ore» sulla fattura elettronica, che tra meno di 50 giorni diverrà obbligatoria per tutte le transazioni tra privati.

• Reverse charge Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l’obbligo di in-tegrare la fattura ovvero di emettere un’autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione. Il problema che si poneva era di comprendere come questo adempimento a carico del cessiona-rio/committente dovesse essere assolto dopo l’avvento della fattura elettronica. In effetti, come chiarisce l’agenzia delle Entrate, per risolvere la questione bisogna fare una distinzione a monte.

• Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente), il cessio-nario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell’esterometro, di cui all’articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015.

• Al contrario, per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dal-la ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), la fattura verrà emessa in formato elettronico tramite Sdi. Il destinatario la riceverà in elettronico e, nella stes-sa, sarà indicato il codice “N6” perché si tratta di operazione ad inversione contabile.

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• A questo punto, il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Questa facoltà potrebbe essere di parti-colare interesse nel caso in cui l’operatore abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazio-ne elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l’integrazione verrà portata automatica-mente in conservazione.

• Autofatture per omaggi Un ulteriore dubbio, che più volte era stato sollevato dai lettori con quesiti, riguardava l’esistenza o meno dell’obbligo di invio delle autofatture emesse per omaggi. In questi casi, gli operatori non emettono una fattura nei confronti del soggetto destinatario dell’omaggio, ma provvedono alla li-quidazione dell’imposta attraverso l’emissione di un’autofattura. L’Agenzia chiarisce in modo puntuale che le stesse vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d’interscambio.

Niente detrazione Iva senza fattura elettronica

• La fattura elettronica emessa tardivamente nel primo semestre 2019 non verrà sanzionata, ma ri-tarderà la detrazione per l’acquirente/committente. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, in occa-sione dell’incontro in streaming promosso dal Sole 24 Ore. Per effetto della disposizione introdotta dall’articolo 10 del Dl 119/2018, nel primo semestre 2019 la fattura elettronica può essere emessa entro il termine della liquidazione Iva, senza applicazione del-la sanzione (sarebbe fissata nella misura dal 90 al 180% dell’imposta); la norma prevede anche che, se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva, la sanzione è ridotta al 20 per cento.

• Quindi, la norma è molto accorta per il cedente, ma riserva scarsa attenzione per l’acquirente. È vero che l’articolo 10 del Dl 119/2018 elimina la sanzione anche per l’acquirente che non provvede a emet-tere l’autofattura denuncia, ma questa situazione difficilmente si può creare, tenuto conto che la san-zione scatterebbe dopo quattro mesi dall’acquisto. Il problema vero è se l’acquirente abbia il diritto di detrarre l’Iva pur in assenza della fattura elettronica, magari con il documento analogico. La risposta di ieri dell’Agenzia è stata perentoria in senso negativo. Infatti, viene ribadito il principio che, per le operazioni interne, dal 2019 l’unica fattura valida è quella elettronica, per cui altri docu-menti non sono idonei ai fini della detrazione.

Argomento: Iva La rivalsa successiva all’accertamento può essere emessa solo dal cedente

• Non è possibile recuperare l'imposta accertata in capo al cessionario e a questi restituita dal ceden-te, con l'emissione di una nota di variazione in aumento. Questo il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risposta 66 di ieri, al quesito di una so-cietà cedente che ha dovuto restituire l'Iva erroneamente addebitata in fattura nei confronti di un ces-sionario che ha subito un accertamento relativamente all’operazione.

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Argomento: trasformazione societaria Il recesso da Srl trasformata in Spa segue le regole della società originaria

• In caso di trasformazione di una Srl in Spa, la disciplina del recesso del socio assente o dissenziente è quella prevista dal Codice civile per il recesso dalla Srl e non quella prevista per il recesso dalla Spa. Qualora lo statuto della Srl non preveda un termine per l’esercizio del recesso, è il giudice del merito a dover decidere se il recesso sia stato esercitato entro un termine connotato da caratteristiche di buona fede e correttezza, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti. E’ quanto deciso dalla Cassazione, nella sentenza 28987 depositata ieri.