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Materiale didattico Primo seminario
del 31 marzo 2015
la Magistratura di sorveglianzaLa pericolosità sociale Le misure di sicurezza
Il riesame
Quale alleanza possibile tra Psichiatria e Magistratura
Azienda Ospedaliera "G.Salvini"
Dipartimento di Salute mentaleUnità Operativa di Psichiatria di Garbagnate M.seDirettore Dr.ssa Maria Teresa FerlaTel. 02/994302445 Fax 02/994302196E-mail: [email protected]
Direttore scientifico dei seminari Dr.ssa Maria Teresa Ferla
Dipartimento di salute mentale
• Per la giustizia penale il concetto di
pericolosità sociale è principalmente collegato a fatti previsti dalla legge come reati, salvo alcune eccezioni sempre previste dalla legge (es. l’istigazione a commettere un reato, qualora questo non sia poi commesso, può comportare l’applicazione di una misura di sicurezza- art. 115 c.p.)
Pericolosità sociale e reato
• Art. 203 c.p. PERICOLOSITA` SOCIALE
• Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'art. precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133.
• Art. 133 c.p. GRAVITA` DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA• Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'art. precedente, il giudice
deve tener conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da
ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
• Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del
reo, antecedenti al reato;3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Normativa di riferimento
• Prima di esaminare le problematiche
afferenti la pericolosità sociale, è importante esaminare cosa deve fare un sanitario (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) quando ha notizia di un reato o lo apprende indirettamente dall’esercizio della sua attività.
La notizia di reato: la denuncia e il referto medico
• Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
• 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
• Art . 334 c.p.p. Referto
• 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Normativa di riferimento
• La pericolosità sociale riguarda: • Persone capaci di intendere e di volere• Persone parzialmente incapaci di intendere o di
volere• Persone totalmente incapaci di intendere o di
volere
• Nel corso del procedimento penale, sin dalle indagini può essere necessario verificare con perizia la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto e di valutare la pericolosità sociale
La pericolosità sociale nel corso del procedimento penale
Le misure atte a prevenire la pericolosità sociale
Artt. 380 e 381 c.p.p.• Arresto in
flagranza di reato
Artt. 272 e seguenti c.p.p.• Misure
cautelari per pericolo di reiterazione
Artt. 312 e 313 c.p.p. • Misure di
sicurezza provvisorie
Custodia cautelare in luogo di cura• 1. Se la persona da sottoporre
a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
• 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Misure di sicurezza provvisorie• 1. Nei casi previsti dalla legge,
l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del PM, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 comma 2.
• 2. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’art. 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato (203 c.p.). …
• 3. Salvo quanto previsto dall’art. 299 comma 1, ai fini dell’art. 206 comma 2 c.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’art. 72.
In particolare: le misure nei confronti di persone inferme di mente
Art. 286 c.p.p.
Artt. 312- 313
c.p.p.
• La perizia psichiatrica può essere disposta nel
corso del procedimento penale (artt. 70, 202, 508 c.p.p.) per stabilire:
1. la capacità di un soggetto accusato di un reato di stare coscientemente in giudizio con eventuale nomina di un curatore sociale (art. 70 c.p.p.);
2. La capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto (85, 88, 89 c.p.);
3. La pericolosità sociale attuale del soggetto (concreta possibilità di commissione di nuovi reati).
• Ciò comporta importanti conseguenze sull’esito del giudizio:
La perizia psichiatrica
Capacità piena di intendere e
di volere
Responsabilità
penale
Condanna
Conseguenze: il sistema binario
Incapacità piena di
intendere o di volere
Non imputabilità
del reato
Proscioglimento più eventuale
misura di sicurezza
Incapacità parziale di
intendere o di volere
Responsabilità penale
attenuata
Condanna più eventuale misura di sicurezza
Procura della Repubblica: ordine di esecuzione e di carcerazioneSrntenza irrevocabile di condanna• Sospensione dell’esecuzione:
misure alternative al carcere
Fase esecutiva ( art. 656 c.p.p.)
Tribunale di Sorveglianza• Misure alternative al
carcere• Magistrato di
Sorveglianza• Detenuti
I giudici preposti all’esecuzione della pena
Tribunale di sorveglianzaMagistrato di sorveglianza
Affidamento in prova ai servizi
socialiArt 47 O.P.
Detenzione domiciliare
Art. 47 ter O.P.
Affidamento in prova di tipo terapeuticoart. 94 TULS
Le principali misure alternative
MISURE ALTERNATIVE: I SERVIZI DEL TERRITORIO COINVOLTI
Magistrato di Sorveglianza
UEPE (Ufficio Esecuzione
Penale Esterna)
SERT ( Servizio Tossico o Alcool-dipendenze o Dipendenza da gioco d’azzardo)
Forze dell’Ordine
CPS( Centro Psico-sociale)
• Dopo l’espiazione della pena (in caso di condanna
per soggetti capaci/parzialmente capaci di intendere e volere o ) o di proscioglimento (in caso di soggetti non imputabili), se nella sentenza era stata disposta una misura di sicurezza fondata sulla pericolosità sociale del condannato, il Magistrato di Sorveglianza competente deve rivalutare la pericolosità sociale e verificare se è ancora attuale, applicando in tale caso una misura di sicurezza per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale, dovrà rivalutare la pericolosità sociale e, in tal caso, prorogare la misura di sicurezza oppure, in caso di accertata cessazione della pericolosità, revocarla.
Pericolosità sociale e misure di sicurezza
Sentenza di condanna• Espiazione della pena detentiva• Previsione di misure di sicurezza a pena espiata
Procura della Repubblica• Richiesta al MdS della misura di sicurezza• Richiesta al MdS di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale
con applicazione di misure di sicurezza
Magistrato di Sorveglianza• Rivalutazione della pericolosità sociale• Applicazione o revoca della misura di sicurezza disposta in sentenza
Condannati imputabili
Condannati imputabili (adulti maggiorenni): le principali misure di sicurezza
Libertà Vigilata
art. 228 c.p.
Casa di Lavoro
Art. 216 c.p.
Espulsione dello
stranieroart. 235 c.p.
Colonia Agricola
art. 216 c.p.
Libertà Vigilata
artt. 228 e 232 c.p.
Casa di Cura e di Custodiaart. 219 c.p.
Ospedale Psichiatrico Giudiziario ( OPG)
art. 222 c.p.
Misure di sicurezza per infermi o semi infermi di mente, socialmente pericolosi
Chiusura OPG. REMS 31 marzo 2015
OPG o CCC• Licenze di esperimento presso strutture residenziali• Rivalutazione della pericolosità sociale
Libertà Vigilata • Collocazione in strutture residenziali ( CRA, CRT etc. )• Appoggio al CPS territorialmente competente
Libertà vigilata• Progressiva autonomizzazione: rientro al domicilio con appoggio al CPS• Oppure: eventuale aggravamento; ritorno in OPG o in CCC
MdS• Riesame della pericolosità sociale: revoca o proroga della misura di sicurezza• Valutazione dei rapporti tra patologia psichica e pericolosità sociale
In particolare: il percorso tipico del passato
Infermità psichica non accertata in precedenza
o sopravvenuta durante
l’espiazione della pena
Segnalazione del direttore del carcere al magistrati di sorveglianza art. 112 DPR
230/2000
Osservazione psichiatrica
presso sessione
specialistica del carcere o presso OPG o
CCC (max 30 gg)
Esito dell’osservazione:
1) rientro in istituto di pena2) Udienza MdS
ex 148 c.p.: ricovero in OPG o
CCC
L’infermità psichica sopravvenuta al condannato