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Materiale didattico Primo seminario del 31 marzo 2015 la Magistratura di sorveglianza La pericolosità sociale Le misure di sicurezza Il riesame Quale alleanza possibile tra Psichiatria e Magistratura te M.se Direttore scientifico dei seminari Dr.ssa Maria Teresa Ferla Dipartimento di salute mentale

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Page 1: N.qualificaUO di appartenenza 10Psichiatri41 62 42 10IP e educatori 5Ass sociali 5psicologi Azienda Ospedaliera "G.Salvini" Dipartimento di Salute mentale

Materiale didattico Primo seminario

del 31 marzo 2015

la Magistratura di sorveglianzaLa pericolosità sociale Le misure di sicurezza

Il riesame

Quale alleanza possibile tra Psichiatria e Magistratura

Azienda Ospedaliera "G.Salvini"

Dipartimento di Salute mentaleUnità Operativa di Psichiatria di Garbagnate M.seDirettore Dr.ssa Maria Teresa FerlaTel. 02/994302445 Fax 02/994302196E-mail: [email protected]

Direttore scientifico dei seminari Dr.ssa Maria Teresa Ferla

Dipartimento di salute mentale

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• Per la giustizia penale il concetto di

pericolosità sociale è principalmente collegato a fatti previsti dalla legge come reati, salvo alcune eccezioni sempre previste dalla legge (es. l’istigazione a commettere un reato, qualora questo non sia poi commesso, può comportare l’applicazione di una misura di sicurezza- art. 115 c.p.)

Pericolosità sociale e reato

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• Art. 203 c.p. PERICOLOSITA` SOCIALE

• Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'art. precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133.

• Art. 133 c.p. GRAVITA` DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA• Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'art. precedente, il giudice

deve tener conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da

ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

• Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del

reo, antecedenti al reato;3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Normativa di riferimento

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• Prima di esaminare le problematiche

afferenti la pericolosità sociale, è importante esaminare cosa deve fare un sanitario (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) quando ha notizia di un reato o lo apprende indirettamente dall’esercizio della sua attività.

La notizia di reato: la denuncia e il referto medico

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• Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

• 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

• Art . 334 c.p.p. Referto

• 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Normativa di riferimento

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• La pericolosità sociale riguarda: • Persone capaci di intendere e di volere• Persone parzialmente incapaci di intendere o di

volere• Persone totalmente incapaci di intendere o di

volere

• Nel corso del procedimento penale, sin dalle indagini può essere necessario verificare con perizia la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto e di valutare la pericolosità sociale

La pericolosità sociale nel corso del procedimento penale

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Le misure atte a prevenire la pericolosità sociale

Artt. 380 e 381 c.p.p.• Arresto in

flagranza di reato

Artt. 272 e seguenti c.p.p.• Misure

cautelari per pericolo di reiterazione

Artt. 312 e 313 c.p.p. • Misure di

sicurezza provvisorie

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Custodia cautelare in luogo di cura• 1. Se la persona da sottoporre

a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

• 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Misure di sicurezza provvisorie• 1. Nei casi previsti dalla legge,

l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del PM, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 comma 2.

• 2. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’art. 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato (203 c.p.). …

• 3. Salvo quanto previsto dall’art. 299 comma 1, ai fini dell’art. 206 comma 2 c.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’art. 72.

In particolare: le misure nei confronti di persone inferme di mente

Art. 286 c.p.p.

Artt. 312- 313

c.p.p.

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• La perizia psichiatrica può essere disposta nel

corso del procedimento penale (artt. 70, 202, 508 c.p.p.) per stabilire:

1. la capacità di un soggetto accusato di un reato di stare coscientemente in giudizio con eventuale nomina di un curatore sociale (art. 70 c.p.p.);

2. La capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto (85, 88, 89 c.p.);

3. La pericolosità sociale attuale del soggetto (concreta possibilità di commissione di nuovi reati).

• Ciò comporta importanti conseguenze sull’esito del giudizio:

La perizia psichiatrica

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Capacità piena di intendere e

di volere

Responsabilità

penale

Condanna

Conseguenze: il sistema binario

Incapacità piena di

intendere o di volere

Non imputabilità

del reato

Proscioglimento più eventuale

misura di sicurezza

Incapacità parziale di

intendere o di volere

Responsabilità penale

attenuata

Condanna più eventuale misura di sicurezza

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Procura della Repubblica: ordine di esecuzione e di carcerazioneSrntenza irrevocabile di condanna• Sospensione dell’esecuzione:

misure alternative al carcere

Fase esecutiva ( art. 656 c.p.p.)

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Tribunale di Sorveglianza• Misure alternative al

carcere• Magistrato di

Sorveglianza• Detenuti

I giudici preposti all’esecuzione della pena

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Tribunale di sorveglianzaMagistrato di sorveglianza

Affidamento in prova ai servizi

socialiArt 47 O.P.

Detenzione domiciliare

Art. 47 ter O.P.

Affidamento in prova di tipo terapeuticoart. 94 TULS

Le principali misure alternative

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MISURE ALTERNATIVE: I SERVIZI DEL TERRITORIO COINVOLTI

Magistrato di Sorveglianza

UEPE (Ufficio Esecuzione

Penale Esterna)

SERT ( Servizio Tossico o Alcool-dipendenze o Dipendenza da gioco d’azzardo)

Forze dell’Ordine

CPS( Centro Psico-sociale)

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• Dopo l’espiazione della pena (in caso di condanna

per soggetti capaci/parzialmente capaci di intendere e volere o ) o di proscioglimento (in caso di soggetti non imputabili), se nella sentenza era stata disposta una misura di sicurezza fondata sulla pericolosità sociale del condannato, il Magistrato di Sorveglianza competente deve rivalutare la pericolosità sociale e verificare se è ancora attuale, applicando in tale caso una misura di sicurezza per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale, dovrà rivalutare la pericolosità sociale e, in tal caso, prorogare la misura di sicurezza oppure, in caso di accertata cessazione della pericolosità, revocarla.

Pericolosità sociale e misure di sicurezza

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Sentenza di condanna• Espiazione della pena detentiva• Previsione di misure di sicurezza a pena espiata

Procura della Repubblica• Richiesta al MdS della misura di sicurezza• Richiesta al MdS di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale

con applicazione di misure di sicurezza

Magistrato di Sorveglianza• Rivalutazione della pericolosità sociale• Applicazione o revoca della misura di sicurezza disposta in sentenza

Condannati imputabili

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Condannati imputabili (adulti maggiorenni): le principali misure di sicurezza

Libertà Vigilata

art. 228 c.p.

Casa di Lavoro

Art. 216 c.p.

Espulsione dello

stranieroart. 235 c.p.

Colonia Agricola

art. 216 c.p.

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Libertà Vigilata

artt. 228 e 232 c.p.

Casa di Cura e di Custodiaart. 219 c.p.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario ( OPG)

art. 222 c.p.

Misure di sicurezza per infermi o semi infermi di mente, socialmente pericolosi

Chiusura OPG. REMS 31 marzo 2015

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OPG o CCC• Licenze di esperimento presso strutture residenziali• Rivalutazione della pericolosità sociale

Libertà Vigilata • Collocazione in strutture residenziali ( CRA, CRT etc. )• Appoggio al CPS territorialmente competente

Libertà vigilata• Progressiva autonomizzazione: rientro al domicilio con appoggio al CPS• Oppure: eventuale aggravamento; ritorno in OPG o in CCC

MdS• Riesame della pericolosità sociale: revoca o proroga della misura di sicurezza• Valutazione dei rapporti tra patologia psichica e pericolosità sociale

In particolare: il percorso tipico del passato

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Infermità psichica non accertata in precedenza

o sopravvenuta durante

l’espiazione della pena

Segnalazione del direttore del carcere al magistrati di sorveglianza art. 112 DPR

230/2000

Osservazione psichiatrica

presso sessione

specialistica del carcere o presso OPG o

CCC (max 30 gg)

Esito dell’osservazione:

1) rientro in istituto di pena2) Udienza MdS

ex 148 c.p.: ricovero in OPG o

CCC

L’infermità psichica sopravvenuta al condannato