newsletter t&p n°53
TRANSCRIPT
-
8/3/2019 Newsletter T&P N53
1/15N53 Novembre 2011
Diritto del Lavoro
Attualit 2
Le Nostre Sentenze 5
R. di Agenzia 7
Diritto Civile,
Commerciale,
Assicurativo
Attualit 8
Assicurazioni 9
Il punto su 11
Eventi 13
Rassegna Stampa 14
Contatti 15
EditorialeCon questo numero si chiude lanno.. delle newsletter.Infatti, come da tradizione, la newsletter del mese di dicembre sar sostituita daglihighlights che vi giungeranno come augurio di Buon Anno.Permettetemi, in chiusura danno, un riferimento personale. Con questa newslettersi conclude la mia attivit di coordinatore che ho svolto dalla nascita della nostranewsletter poich, ritengo doveroso, in ossequio ad un principio di alternanza, farmida parte per consentire ad altri di occupare questo ruolo. Ringrazio il comitato diredazione, i colleghi di Studio e Voi tutti che ci avete seguito con interesse.
LAttualit del Diritto del Lavoro si apre con un commento alla recentissimasentenza della Corte Costituzionale (dello scorso 9 novembre) che haconfermato la legittimit della disciplina, contenuta nel collegato lavoro, delrisarcimento danno per illegittima apposizione del termine. I dubbi dicostituzionalit della norma, che predetermina la misura del risarcimento, erano statisollevati dalla stessa Corte di Cassazione, ma la consulta ha ritenuto ragionevolela misura del risarcimento stabilita dalla legge. Segue una disamina sulle novit inmateria di lavoro introdotte dalla recentissima legge di stabilit.
Nelle Nostre sentenze segnalo la sentenza del mese:unimportante pronuncia
in tema di limite del diritto di sciopero e di illegittimit del blocco deicancelli e delle merci attuato in occasione dellastensione dal lavoro.Si tratta della riaffermazione del principio che sanziona labuso del diritto ricordandoche, in definitiva, i nostri diritti finiscono dove cominciano quelli degli altri. Nelle altresentenze abbiamo inserito interessanti pronunce in tema di licenziamento didirigente, di cessione di ramo dazienda e di interpretazione di contrattocollettivo. In chiusura torna il rapporto di agenzia con lanalisi di quattro pronunce.
Nellattualit di Diritto Civile vi sono due sentenze relative a casi spesso ricorrenti:il primo concerne il contratto simulato e la pignorabilit di immobili oggettodi trasferimenti, per lappunto, simulati; il secondo concerne lassegnobancario e lesigibilit della somma in esso portata , costituendo la
sottoscrizione dellassegno una ricognizione di debito.
Segue la parte relativa alle Assicurazioni con due sentenze riguardanti laprescrizione ed un caso, assai interessante, di falso contrassegnoassicurativo ed obbligo risarcitorio da parte della Compagnia.Segnalo, in particolare, una nostra sentenza relativa ad unazione promossa da uncliente che chiedeva la condanna della Compagnia di assicurazione in relazione adun comportamento illecito dellagente. La sentenza ha respinto le domande neiconfronti della Compagnia, ritenuta non responsabile delloperato del proprioagente.
Il punto su tratta dei presupposti e dei limiti dellazione verso liquidatori e socidi societ estinta per crediti insoddisfatti ed analizza una recente sentenza del
Tribunale di Milano che ha affrontato il tema, giungendo alle soluzioni esposte.
Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifir,Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa Cofano, ClaudioPonari, Tommaso Targa e Diego Meucci
-
8/3/2019 Newsletter T&P N53
2/15N53 Novembre 2011 2
CONTRATTI A TERMINE E
PREDETERMINAZIONE DELRISARCIMENTOLA CONSULTA CONFERMA LART. 32DELLA L. 183/2010
A cura di Anna Maria CornaLa Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 303, del 9 novembre scorso, ha dichiaratolegittimi i commi 5, 6 e 7 dellart. 32 della L. n. 183/2010, che prevedono, nel caso di illegittimaapposizione del termine al contratto di lavoro, oltre alla conversione del rapporto a tempoindeterminato, la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennit onnicomprensiva,rinviando, per i criteri di determinazione da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilitdellultima retribuzione globale di fatto, a quanto previsto dalla L. n. 604/1966, in tema dirisarcimento, nel caso di licenziamento individuale, nellambito della c.d. tutela obbligatoria (cheopera per le aziende con meno di quindici dipendenti nellunit produttiva, o sessanta sullinteroterritorio nazionale).
Tra le molteplici ragioni che hanno portato la Consulta ad escludere i profili di legittimit incostituzionale,
sollevati dalla Corte di Cassazione e da alcuni Tribunali, due meritano di essere segnalate.
La Consulta ha sottolineato la portata generale della norma, applicabile a tutti i contratti a termine,
compresi quelli in corso in ogni grado di giudizio, nonch la necessit di stabilire un regime risarcitorio
uniforme e predeterminato, comunque calibrabile alla peculiarit del caso concreto, stante un minimo ed
un massimo. La Corte Costituzionale ha, quindi, affermato la ragionevolezza della norma (requisito
fondamentale per la sua legittimit), in quanto rappresenta unequilibrata tutela dei contrapposti interessi:
quello del lavoratore in primis alla stabilit del rapporto di lavoro (assicurata con la conversione del
contratto a tempo indeterminato) e, dallaltro, quello del datore di lavoro alla predeterminazione delrisarcimento, visti i, quanto mai differenziati, precedenti criteri utilizzati dai giudici di merito.
La quantificazione del risarcimento non viene, pertanto, pi condizionata dai tempi di avvio dellazione e
del processo, considerato anche che il Legislatore, proprio con il medesimo art. 32 (commi da 1 a 4),
ha, altres, stabilito un complessivo termine di 330 giorni, a pena di decadenza, per lavvio dellazione
giudiziale.
In altre parole, dalla sentenza della Consulta pu desumersi che stata ritenuta corretta la scelta
legislativa di uniformare il trattamento a favore dei lavoratori, con anche una certezza degli oneri a carico
dellimpresa. Un principio, perci, analogo a quello sotteso alle recentissime dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, che ha segnalato lopportunit di intervenire sulla legislazione in tema di lavoro perallontanarci da un mercato duale dove alcuni sono troppo tutelati e altri privi di tutela e assicurazioni.
www.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
3/15N53 Novembre 2011 3
Le novit in materia di Lavoro introdotte dalla
Legge di stabilitA cura di Luca DArco stata recentemente approvata la Legge di Stabilit (Legge n. 183 del 12 novembre 2011,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265), con la quale sono stateintrodotte alcune importanti novit anche con riferimento alla materia del lavoro:
In particolare nellottica di incentivare e rilanciare lutilizzo del contratto a tempo parziale stata ripristinata la versione del D.lgs n. 61/200 antecedente alla riforma operata con la l.n.247/2007.
Pi precisamente viene ristabilito quanto inizialmente previsto dalla Riforma Biagi e cio che, in assenza
di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva, il datore di lavoro pu concordare
direttamente con il lavoratore ladozione di clausole elastiche o flessibili. Ricordiamo che le clausole
flessibili sono quelle che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione, mentre
quelle elastiche sono quelle clausole che consentono nei contratti part-time di tipo verticale o misto la
variazione in aumento della prestazione lavorativa.
La legge di stabilit ha poi ripristinato il termine di 2 giorni di preavviso entro cui il lavoratore deve essere
informato della variazione di orario.
Importante novit sempre in tema di part-time poi labrogazione dellobbligo di convalida dellatrasformazione da full-time a part-time da parte della competente Direzione provinciale del Lavoro.
Sul punto ricordiamo come tale incombente fosse previsto in passato a pena di invalidit (della
trasformazione a Part-time) come peraltro riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con la
recentissima sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011.
Anche i contratti a termine sono stati interessati dalla Legge di Stabilit seppur in modo moltolimitato nel senso che stato aggiunto al comma 1, dellart. 10 del D.Lgs n. 368/2001 un nuovo punto
(il c-bis) con il quale viene specificato che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo dei
Vigili del Fuoco non costituiscono rapporti di impiego con lamministrazione.
Particolare attenzione viene dedicata al neoriformato apprendistato (alla cui disciplina abbiamo datonotizia nei numeri scorsi della newsletter) per la cui incentivazione sono stati potenziati gli sgravi. Pi
precisamente a far tempo dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno
sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unit che
assumono apprendisti. Il previgente sistema (valido sino al 31 dicembre 2011) prevedeva uno sgravio
dell1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno.
La durata di tale sgravio di 3 anni, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel
settore artigiano pu durare fino a cinque anni come previsto dal TU sullApprendistato il D.Lgs n.
167/2011). Segnaliamo che tuttavia la contribuzione a carico del lavoratore resta sempre al 5,84%.
La disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. apprendisti in mobilit per i quali lart. 7,comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilit
assunti a tempo indeterminato dallart. 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
www.trifiro.it
http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp-n52-ottobre-2011/http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htmhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp-n52-ottobre-2011/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp-n52-ottobre-2011/http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111115_Legge_Stabilita_2012.htm -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
4/15N53 Novembre 2011 4
Per le aziende con oltre 10 dipendenti laliquota contributiva per il personale apprendista fissata al
10%.
Anche i contratti di inserimento sono stati interessatidalla Legge di stabilit che ha modificato la lettera e) del
comma 1 dellart. 54 del D.L.vo n. 276/2003 nellintento
di favorire un migliore inserimento delle donne negli
ambienti di lavoro: in particolare viene stabilita
lindividuazione delle aree geografiche a bassa
occupabil it femminile attraverso un Decreto
Interministeriale (Economia - Lavoro) da adottarsi entro il
31 dicembre di ciascun anno nonch stata dettata una
disciplina transitoria per gli anni dal 2009 al 2012 dove learee geografiche sono individuate secondo quanto previsto nella tabella Allegato A al nuovo testo
dellart. 54.
La legge di stabilit ha poi prorogato una serie di misure gi in vigore.
In particolare viene prorogata anche per gli anni 2012 e 2013 la detassazione al 10% sullesomme corrisposte a titolo di produttivit, miglioramento del servizio ed incentivo, previsto dallart.8 della legge n. 148/2011 e con le medesime modalit ivi previste e successivamente spiegate
dallAgenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (di cui abbiamo dato notizia nelle scorse Newsletter);
Viene prorogato al 31 dicembre 2012 lo sgravio contributivo previsto dallart, 26 del DL 98/2011 a favore
della contrattazione collettiva di secondo livello e dei premi di produttivit.
Parimenti vengono prorogati a tutto il 2012 una serie di ammortizzatori sociali in scadenza tracui quelli in deroga, quelli di CIG, di mobilit, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di
continuit e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.
Ed ancora vengono prorogati a tutto il 2012 gli incentivi per le assunzioni di particolaricategorie di soggetti (ad esempio, gli over 50 a rischio di esclusione).
Segnaliamo infine laumento dal 1gennaio 2012 della contribuzione per la gestioneseparata, in particolare le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata aumenter di unpunto percentuale passando dallattuale 26,72% al 27,72%.
www.trifiro.it
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdfhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
5/15N53 Novembre 2011 5
La sentenza del MeseLIMITI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ILLEGITTIMIT BLOCCO DEI CANCELLI E DELLE MERCI(Tribunale di Ariano Irpino, 28 ottobre 2011)
Il Tribunale di Ariano Irpino, decidendo un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla societ nei confronti di
un gruppo di lavoratori che, per protesta, avevano attuato il blocco totale degli ingressi dello
stabilimento, con conseguente impedimento alluscita dei prodotti, ha riaffermato importanti principi in
materia di limiti allesercizio del diritto di sciopero.In particolare, il Tribunale, accogliendo con decreto inaudita altera parte il ricorso della Societ, ha
ribadito come il diritto di sciopero, previsto e tutelato dallart. 40 Cost., incontra dei limiti desumibili sia
dallordinamento costituzionale (diritto di libert di lavorare di cui sono titolari i lavoratori dissenzienti;
diritto di propriet dei beni aziendali, anche inteso nella sua funzione sociale; diritto allintegrit degli
impianti produttivi e alla conservazione degli strumenti di produzione; diritto di iniziativa economica), sia
dallordinamento giuridico generale, civilistico (limitazioni desumibili dalla responsabilit contrattuale ed
extracontrattuale) e penalistico (abuso del diritto).
In conseguenza, il Tribunale ha ritenuto illegittima, sia sul piano civile che penale, lagitazione attuata
mediante il blocco in uscita delle merci dallo stabilimento in quanto forma di protesta che non attiene
allesercizio del diritto di sciopero (che una forma di astensione dal lavoro) e non neppurericonducibile ad una forma di picchettaggio lecito ma si risolve nel costringimento lesivo dei diritti di
propriet ed iniziativa economica dellimprenditore.
In relazione al requisito del periculum il Tribunale di Ariano Irpino lha ritenuto integrato nei gravissimi
danni economici per la Societ conseguenti allimpossibilit di consegnare i prodotti e nella conseguente
responsabilit contrattuale nei confronti dei clienti.
(Causa curata da Giacinto Favalli, Marina Tona e Francesco Chiarelli)
LE NOSTRE SENTENZE
www.trifiro.it
Altre sentenzeLICENZIAMENTO DIRIGENTE - GIUSTA CAUSA DI RECESSO. ESECUZIONE DI ORDINIILLEGITTIMI.(Corte dAppello di Brescia, 15 ottobre 2011)
La Corte dAppello di Brescia nella sentenza in commento ha ribadito che la nozione di giustificatezza
del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo, stante la
peculiarit del rapporto di lavoro dirigenziale, nel quale laspetto fiduciario assume una rilevanza
determinante, cosicch fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di
recesso con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamentodel dirigente allorquando risultino suscettibili di concretizzare valide ragioni di cessazione del rapporto
lavorativo in relazione al carattere spiccatamente fiduciario di questo.
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
6/15N53 Novembre 2011 6
Posta tale premessa, la Corte dAppello di Brescia, riformando integralmente la sentenza di primo grado del
Tribunale di Bergamo che aveva condannato la societ al pagamento dellindennit supplementare, ha
affermato che il dirigente, per la posizione che riveste allinterno della compagine aziendale, non pu mairendersi complice di condotte illecite ed infedeli rispetto agli interessi datoriali, anche quando tali condotte
siano conosciute, tollerate o addirittura ispirate da altri dirigenti posti persino in posizione superiore alla sua, in
quanto lobbligo di lealt e correttezza nelle figure apicali massimo e vi , quindi, un preciso obbligo di
disattendere ordini illegittimi e di riferirne al legale rappresentante della societ. La qualifica di dirigente
impone, quindi, di rifiutare lesecuzione di ordini illegittimi, soprattutto quando tali ordini implichino la
commissione di reati. Il fatto che dirigenti di grado pi elevato possano essere coinvolti non costituisce
unattenuante atteso che la corresponsabilit di altri non esclude la responsabilit anche del singolo dirigente,
senza il cui apporto le irregolarit non si sarebbero potute realizzare.
(Causa curata da Marina Tona e Francesco Chiarelli)
CESSIONE DI RAMO DAZIENDA - CONTRATTO DI APPALTO TRA LE PARTI
(Tribunale di Milano, 16 settembre 2011)
Alcuni lavoratori, coinvolti in una cessione di ramo dazienda, convenivano in giudizio il proprio
precedente datore di lavoro, domandando che fosse dichiarata lillegittimit della cessione del loro
contratto di lavoro, per la presunta mancanza dei presupposti richiesti dallart. 2112 c.c. ai fini della
valida cessione del ramo di azienda. Gli stessi chiedevano laccertamento giudiziale della prosecuzione
del rapporto con lazienda cedente, con conseguente condanna di questultima alla loro reintegrazione
in mansioni conformi al precedente inquadramento contrattuale.
Il Tribunale, preso atto che il gruppo dei lavoratori ceduti era da tempo precostituito rispetto al momento
della cessione e che aveva un proprio obiettivo e una propria missione specifica, ha ritenuto soddisfatti i
requisiti indicati dallart. 2112 c.c., affermando, altres, che la prova pi significativa dellautonomia
funzionale del ramo ceduto era offerta nella circostanza che lattivit del ramo avesse costituito,
contestualmente al trasferimento, oggetto di un contratto di appalto tra le medesime parti della
cessione. Il Tribunale ha, inoltre, precisato che un ramo dazienda seppur labour intensive e, quindi,
caratterizzato dalla prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto alle strumentazioni, pu considerarsi
genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito ad una effettiva
assunzione del rischio dimpresa, mentre lutilizzo di strumenti di propriet del committente non pu
considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto.
(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)
INTERPRETAZIONE ACCORDO COLLETTIVO DISPOSIZIONE CHIARA ED INEQUIVOCA
SUFFICIENZA DEL CRITERIO LETTERALE(Tribunale di Como, 10 ottobre 2011)
La causa era stata promossa da un gruppo di lavoratori (taluni dei quali erano anche rappresentanti
sindacali firmatari dellaccordo in esame), al fine di ottenere una sentenza che dichiarasse lultrattivit di
una intesa aziendale in materia di nuovo premio e, in subordine, le riviviscenza di un vecchio precedente
accordo, sempre in tema di premi.
Il Tribunale, a conferma di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ad esempio Cass. 19marzo 2007, n. 6426, in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4003, in Giust. civ.Mass. 2007, 2) ha ritenuto che, in considerazione della chiara disposizione contrattuale relativaallintroduzione di un nuovo elemento retributivo, il c.d. premio di risultato e, in particolare, alla sua
durata, come esplicitata nellaccordo aziendale di riferimento, la pattuizione inerente lintroduzione del
www.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
7/15N53 Novembre 2011 7
nuovo premio aveva carattere sperimentale ed interessava unicamente gli anni 2005 e 2006.
In tal contesto, il Tribunale, ha affermato che, senza necessit di alcuna ulteriore interpretazione, alla luce
della chiarezza letterale della disposizione, la pretesa economica dei lavoratori, relativa a tale premio,doveva esser disattesa per il periodo successivo al biennio in discorso. Inoltre, per il Tribunale, la
previsione, nellaccordo aziendale, di eventuali incontri delle parti, per valutare ipotetiche modifiche del
suddetto premio sperimentale, non era tale da influire n sulla scadenza dellaccordo (al termine del
biennio), n sul carattere del medesimo, in quanto luna e laltro erano stati chiaramente indicati - come
detto - nel testo contrattuale. Infine stata respinta anche la domanda subordinata di ripristino del
precedente vecchio premio aziendale, poich la relativa previsione era stata superata da altra intesa fra
le parti (questa non condizionata o subordinata alla introduzione e stabilizzazione del premio
sperimentale di cui sopra); pertanto laccordo inerente labolizione del precedente istituto era da
considerarsi definitivo.
(Causa curata da Vittorio Provera e Andrea Beretta)
www.trifiro.it
RAPPORTO DI AGENZIAA cura di Luca Peron
Maturazione della provvigioneLa clausola del buon fine eventualmente inserita nei contratti di agenzia del tutto legittima, in quanto la
previsione legale dellart. 1748 cod. civ. - che riconosce allagente la provvigione dal momento e nella
misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto -
pacificamente derogabile dalle parti del rapporto. (Tribunale di Pesaro, 17 Febbraio 2011)
Onere probatorio in ordine alla maturazione delle provvigioniNel giudizio promosso dallagente per laccertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli
affari conclusi, egli ha lonere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi.
A tal fine, legittimo lordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal
Giudice. Peraltro, coerentemente con il fatto che tale mezzo istruttorio ha carattere residuale, lordine di
esibizione documentale pu essere utilizzato solo se la richiesta non ha finalit meramente esplorative.
(Cassazione, 7 luglio 2011, n. 14968)
Criteri di determinazione dellindennit di cessazione ex art. 1751 cod. civ.Ai fini della determinazione giudiziale dellindennit di cessazione del rapporto prevista dallart. 1751 cod.
civ., il Giudice deve prendere in considerazione tutte le particolarit del rapporto, quali il fatto che lagente
operasse sulla base di elenchi di clienti gi acquisiti nella zona di competenza, nonch della eventuale
presenza di contratti a rinnovo tacito con i clienti, tali da comportare il riconoscimento di provvigioni anche
indipendentemente dalliniziativa dellagente. Limporto pari ad una annualit di provvigioni calcolata sulla
base della media annuale delle provvigioni riscosse dallagente negli ultimi cinque anni rappresenta, infatti,
un riferimento massimo.
(Tribunale di Pesaro, 17 febbraio 2011)
Diritto di esclusivaIl diritto di esclusiva previsto dallart. 1743 cod. civ. elemento non gi essenziale, ma naturale del
contratto di agenzia e, quindi, ben pu essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa che riservi
al preponente libert di azione su una specifica zona ovvero su specifici elenchi di clienti.
(Cassazione, 5 agosto 2011, n. 17063)
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
8/15N53 Novembre 2011 8
Civile, Commerciale,Assicurativo
DISCIPLINA DEL CONTRATTO SIMULATO - PIGNORABILIT DI IMMOBILI OGGETTODI TRASFERIMENTI SIMULATI(Tribunale di Chieti, 3 novembre 2011)
Nellambito di un procedimento espropriativo immobiliare, il debitore proponeva opposizione
allesecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deducendo lillegittimit della procedura esecutiva in quanto
promossa dal creditore su beni che, al momento della trascrizione del pignoramento, non gli
appartenevano, per essere stati trasferiti ad altri soggetti con atti pubblici di compravendita trascritti
anteriormente.
Nelle more del processo esecutivo era stato, tuttavia, instaurato un separato procedimento di
cognizione, ad esito del quale veniva accertata, con sentenza passata in giudicato, la simulazione
assoluta delle predette compravendite.
A fronte di un quadro siffatto, il Tribunale di Chieti - chiamato a pronunziarsi sullistanza di sospensione
dellesecuzione svolta dal debitore - ha statuito che la simulazione assoluta motivo di nullit, per difettodi causa, dei negozi di compravendita posti in essere prima dellinizio della procedura esecutiva;
conseguentemente i beni oggetto di quelle compravendite, e poi pignorati, non erano mai stati trasferiti a
terzi e, dunque, erano sempre rimasti nella titolarit del debitore stesso il quale, legittimamente, ne aveva
subito il pignoramento.
(Causa curata da Francesco Autelitano e Francesco Cristiano)
ASSEGNO BANCARIO - RICOGNIZIONE DI DEBITO(Tribunale di Como, 6 ottobre 2011)
Il Tribunale, a conferma di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ad esempio Cass. n.
11332/2009 e Cass. n. 4804/2006), ha ritenuto che gli assegni bancari costituiscono ricognizione di
debito ex art. 1988 cod. civ., con conseguente dispensa del beneficiario dalla prova del rapporto
sottostante (ossia del rapporto di debito/credito, tra le parti, che ha dato origine allemissione
dellassegno). Nella causa in esame, da un lato, il traente non aveva negato di aver sottoscritto il titolo di
credito; dallaltro, la prova del predetto rapporto sottostante non era stata fornita n dal beneficiario (per
ragioni di strategia difensiva), n dal traente (che aveva sostenuto che il relativo onere fosse in capo
allaltro soggetto).
In tal contesto, aderendo al principio giurisprudenziale sopra ricordato, il Tribunale ha statuito la
sussistenza del diritto del beneficiario dellassegno ad ottenere il pagamento, da parte del traente
firmatario, della somma ivi indicata.(Causa curata da Vittorio Provera e Andrea Beretta)
www.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
9/15N53 Novembre 2011 9
Assic
A cura di Bonavent razioni
ra Minutolo e Teresa Cofano
PRESCRIZIONE
Se il fatto dannoso pu essere astrattamente qualificato come reato, il diritto
al risarcimento dei danni si prescrive in cinque anni e non in due, anche se
non stata proposta querela in sede penale.
(Cassazione, 14 novembre 2011, n. 23795)
RCA- CONTRASSEGNO
FALSO - SUSSISTENZA
DELLOBBLIGO
RISARCITORIO DA PARTE
DELLA COMPAGNIA
In forza del combinato disposto dellart. 7 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 (attuale art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e
dellart. 1901 c.c. il rilascio del contrassegno assicurativo da parte
dellassicuratore della r.c.a. vincola questultimo a risarcire i danni causati
dalla circolazione del veicolo, quandanche il premio assicurativo non sia
stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, poich, nei
confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilit dellazione
diretta nei confronti dellassicuratore del responsabile lautenticit delcontrassegno, non la validit del rapporto assicurativo. Per escludere la
responsabilit dell'assicuratore, in ipotesi di contrassegno contraffatto o
falsificato, occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio
comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del
danneggiato stesso.
(Cassazione, 17 novembre 2011, n. 24089)
Tra le nostre
sentenze:
TRIBUNALE DI CUNEO,
SENTENZA N.498/2011
Tizio aveva agito in giudizio chiedendo la condanna della Compagnia di
Assicurazione Zeta a rispondere, ex art. 2049 c.c., dellillecito di Caio, ex
socio della societ agente Gamma, il quale aveva incassato somme dal
cliente Tizio prospettando a questultimo che il denaro sarebbe stato in parte
investito in fantomatici investimenti finanziari, in parte utilizzato dallo stesso
Caio, il quale ne aveva bisogno a titolo di prestito personale.
Si costituiva in giudizio la Compagnia Zeta (nonch la societ agente
Gamma, anchessa convenuta), contestando le domande formulate nei suoi
confronti. In particolare, la Compagnia eccepiva che il rapporto di agenziaera intercorso tra la Compagnia e gamma, non gi tra la Compagnia e Caio;
www.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
10/15N53 Novembre 2011 10
che le circostanze di fatto riferite dallattore e il tipo di operazioni e il prestito
dedotti in giudizio non avevano nulla a che vedere con il ruolo che Caio
avrebbe potuto svolgere nellambito dellagenzia; che non esisteva, nel caso
di specie, il nesso di occasionalit necessaria tra lillecito e le mansioni
assegnate al preposto e, ancor prima, neppure un rapporto di preposizione
tra la Compagnia e Caio. La Compagnia negava, pertanto, lapplicabilit
dellart. 2049 c.c. al caso di specie.
Con sentenza n. 498/2011 il Tribunale di Cuneo, in accoglimento delle
eccezioni della Compagnia, ha respinto le domande nei confronti della
Compagnia, affermando che le mansioni di Caio nellambito dellagenzia
assicurativa gestita da Gamma non avevano avuto alcun rilievo nella vicenda,in quanto nessuna delle operazioni (n il prestito, n linvestimento finanziario)
rientrava nel mandato di Caio, aggiungendo che ogni eventuale controllo o
vigilanza da parte della Compagnia non avrebbe certamente evitato la
commissione dellillecito.
(Causa curata da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)
www.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
11/15N53 Novembre 2011 11
IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera
CREDITI INSODDISFATTI: PRESUPPOSTI ELIMITI DI AZIONE VERSO LIQUIDATORI E SOCIDI SOCIET ESTINTAIn una realt economica e finanziaria caratterizzata da crisi di mercato, forti limitazioni nelle possibilit
di accesso al credito, difficolt nei pagamenti, si ampliato il fenomeno della improvvisa cessazione
di attivit di imprese (organizzate in forma di societ di capitali), impossibilitate a proseguire nel loro
business; tale fatto ha determinato (e determina tuttora) gravi problemi per i fornitori e creditori,
anche in assenza di procedure concorsuali.
Nel caso di liquidazione di una societ di capitali, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti
(art. 2495 cc), terminata la fase di liquidazione, dopo il deposito dellultimo bilancio di liquidazione approvato,
avviene la cancellazione della societ dal Registro delle Imprese.
A questo punto, per i crediti impagati, vi sono limitate possibilit di avere un soddisfacimento anche parziale.
In tale contesto il Tribunale di Milano, con una recente sentenza n. 3142 del 2011, ha compiutamente
affrontato e motivato (richiamando anche precedenti della giurisprudenza di legittimit e di merito) iltema dei presupposti in presenza dei quali i terzi creditori possono far valere le proprie ragioni nei
confronti del liquidatore o dei soci della societ cancellata.
Il caso affrontato dal Tribunale riguarda unazione promossa da un imprenditore, il quale aveva ottenuto (con
sentenza pronunciata nel 2006) il riconoscimento di un proprio credito nei confronti di una s.r.l. in liquidazione
dal 2001 e, quindi, cancellata dal Registro delle Imprese nel luglio 2008 dopo il deposito del bilancio finale di
liquidazione. Il credito, ovviamente, non era in contestazione e vi era stata la piena consapevolezza, da parte
del liquidatore, dellesistenza del medesimo. Il titolare del credito, con la predetta iniziativa, aveva convenuto in
giudizio il liquidatore ed uno dei soci della societ, chiedendo la condanna di entrambi, in via solidale ed
alternativa, al pagamento integrale del credito vantato e rimasto insoddisfatto nel bilancio di liquidazione.I Giudici, chiamati a valutare le ragioni poste a base della pretesa, hanno, dapprima, esaminato la posizione
del liquidatore, ribadendo che verso questultimo le azioni di eventuali terzi creditori possono essere avanzate
solo allorch sia dimostrata una responsabilit extracontrattuale in capo al medesimo. Infatti, non vi alcun
vincolo obbligatorio tra il creditore della societ ed il liquidatore; inoltre, vi un esplicito parallelismo, giusto
richiamo dellart. 2489 c.c., tra la natura della responsabilit dei liquidatori e quella prevista in materia di
responsabilit degli amministratori.
Pi precisamente, si evidenzia che lart. 2394 c.c. sanziona - a titolo di responsabilit extracontrattuale verso i
creditori sociali - le eventuali condotte degli amministratori poste in essere con inosservanza degli obblighi
inerenti la conservazione dellintegrit del patrimonio sociale. Identica responsabilit (peraltro soggetta allaprescrizione quinquennale decorrente dalliscrizione della cancellazione della Societ dal Registro delle
Imprese) posta in capo al liquidatore.
www.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
12/15N53 Novembre 2011 12
La natura di responsabilit extracontrattuale impone al creditore, che promuova unazione per danni,
lonere di dimostrare lesistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe
stata sufficiente a soddisfare (in tutto o in parte) le proprie ragioni e che, invece, stata distribuita aisoci od utilizzata per pagare solo taluni dei creditori, violando la cosiddettapar condiciocreditorum.
In alternativa deve essere dimostrato, sempre ad opera di colui che agisce, che il liquidatore ha posto
in essere una condotta colposa o dolosa con la quale abbia, in sostanza, impedito la costituzione o la
conservazione del patrimonio attivo nellinteresse sia dei soci che dei creditori (ad esempio non
attivando le opportune azioni di recupero di crediti esigibili o operando delle dispersioni del
patrimonio). Su questi presupposti, la domanda del creditore stata respinta dal Tribunale, posto che,
pur avendo accertato una condotta colposa del liquidatore, tuttavia non vi era dimostrazione del
nesso causale tra il mancato pagamento e la condotta del liquidatore medesimo.
Nel caso di specie, lunico bilancio agli atti dimostrava, sostanzialmente, una situazione patrimoniale
della Societ totalmente negativa e lassenza, pertanto, di qualsiasi posta attiva da cui potessero
emergere plusvalenze idonee a soddisfare le ragioni dellattore. Anche per quanto riguarda leventuale
responsabilit dei soci, il Tribunale ha statuito che nel sistema di responsabilit limitata delle societ di
capitali (caratterizzata dalla totale autonomia del patrimonio della societ destinato a soddisfare i
creditori medesimi nei limiti della capienza), leventuale coinvolgimento dei soci dopo la cancellazione
della societ pu avvenire solo ed esclusivamente sul presupposto che i soci stessi abbiano percepito
(attraverso il bilancio finale di liquidazione) parte delle attivit destinate alla soddisfazione dei creditori
sociali. In altre parole, occorre lavvenuta dimostrazione che vi sia stata una concreta attribuzione
patrimoniale, in base al predetto bilancio.
Tale fatto determina, ex lege, lassunzione in capo al socio anche di una corrispondente quota parte
dei debiti sociali rimasti insoddisfatti. Dunque, questo fatto costituisce il fondamento ed limite della
pretesa che pu essere fatta valere dai creditori. In tale contesto il Tribunale ha anche confermato la
possibilit di una diretta utilizzabilit, verso il socio, del titolo esecutivo gi ottenuto nei confronti della
societ debitrice. Ovviamente - in sede di processo di esecuzione - il creditore che si avvale di titolo
dovr dimostrare il presupposto dellazione (e cio lentit della quota di liquidazione attribuita al Socio
aggredito dallesecuzione).
A fronte di quanto sopra illustrato e degli oneri probatori relativi, diviene fondamentale, da parte dei
soggetti interessati, acquisire preventivamente tutti gli elementi inerenti la gestione della fase diliquidazione, per valutare lesistenza o meno delle condizioni per lazione e fornire, tempestivamente,
le prove necessarie per far valere le proprie ragioni di credito.
www.trifiro.itwww.trifiro.it
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
13/15N53 Novembre 2011 13
www.trifiro.itwww.trifiro.it
PubblicazioniCODICE DEL LAVORO Pocket 2011A cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi, Luca DArco
In libreria ledizione 2011 del Codice del Lavoro Pocket aggiornata con ilTesto unico dellApprendistato (D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167)
Sommario
Struttura dellOpera
EventiRoma, Regina Hotel Baglioni
6 Dicembre 2011
Convegno AIDP: Relazioni IndustrialiIl contenuto e i limiti dei contratti in deroga
Gli impianti audiovisivi e i problemi connessi allutilizzo delle nuove tecnologie
Relatore: Avv. Giacinto Favalli
Programma
Milano,Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 2014 Dicembre 2011
Organismo di Ricerca Giuridico Economica
Convegno: La responsabilit amministrativa degli entiRelatore: Avv. Francesco Autelitano
Programma
Archivio EventiConvegno AIDP: Rappresentanza sindacale e validit dei contratti alla luce dellaccordo
interconfederale a cura di Giacinto Favalli
Convegno NazionaleAGI 2011 a cura di Giacinto Favalli
http://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_codici/pocket/pagg292_300_lav_PKT.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/pocket/Ind_som_lavPKT.pdfhttp://trifiro.info/pubblicazioni/codice-del-lavoro-pocket/http://trifiro.info/pubblicazioni/codice-del-lavoro-pocket/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/http://trifiro.info/eventi/convegno-nazionale-agi-2011/http://trifiro.info/eventi/convegno-nazionale-agi-2011/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti/http://www.ricercagiuridicoeconomica.it/http://www.ricercagiuridicoeconomica.it/http://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/OTHER/3348.pdfhttp://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/OTHER/3348.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-il-contenuto-e-i-limiti-dei-contratti-in-deroga/http://trifiro.info/eventi/convegno-il-contenuto-e-i-limiti-dei-contratti-in-deroga/http://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_codici/pocket/pagg292_300_lav_PKT.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_codici/pocket/pagg292_300_lav_PKT.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/pocket/Ind_som_lavPKT.pdfhttp://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/PDF_indici/pocket/Ind_som_lavPKT.pdfhttp://trifiro.info/pubblicazioni/codice-del-lavoro-pocket/http://trifiro.info/pubblicazioni/codice-del-lavoro-pocket/http://trifiro.info/pubblicazioni/codice-del-lavoro-pocket/http://trifiro.info/pubblicazioni/codice-del-lavoro-pocket/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
14/15N53 Novembre 2011 14
Newsletter - AIDP: N19 Novembre 2011Rappresentanza sindacale e validit dei contratti alla luce dellaccordo interconfederale
di Giacinto Favalli
DirittoBancario.it: 18/11/11
twitter @DirittoBancarioPignoramento di immobile alienato a terzi: il Giudice autorizza lesecuzione se lalienazione simulata
di Francesco Autelitano
HR On Line - AIDP: N19 Novembre 2011Dossier T&PDalla crisi al rilancio dellimpresaa cura di Francesco Autelitano, Giacinto Favalli, Giorgio Molteni, Claudio Ponari, VittorioProvera e Carlo Uccella
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 04/11/11Newsletter Diritto24 N19: 07/11/11twitter @Diritto24Lavvocato del Giorno Intervista a Giacinto FavalliDirittoBancario.it: 26/10/ 11twitter @DirittoBancarioSegnalazione degli sconfinamenti (past due). Le regole in vigore dal 1 gennaio 2012
di Francesco Autelitano
Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 13/10/11twitter @Diritto24Il Caso Fiat di Pomigliano. I nuovi accordi sindacali di primo e secondo livello
di Giacinto Favalli
SocialMediaT&P su twitter Scribd flickr YouTube
http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-caso-fiat-di-pomigliano/http://twitter.com/Diritto24http://trifiro.info/rassegna-stampa/segnalazione-degli-sconfinamenti-past-due/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://trifiro.info/rassegna-stampa/intervista-a-giacinto-favalli/http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/newsletter/2011/11/newsletter-19.htmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/dalla-crisi-al-rilancio-dellimpresa-2/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.youtube.com/TrifiroPartnershttp://www.youtube.com/TrifiroPartnershttp://www.flickr.com/photos/trifiropartners/http://www.flickr.com/photos/trifiropartners/http://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-caso-fiat-di-pomigliano/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-caso-fiat-di-pomigliano/http://twitter.com/Diritto24http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/segnalazione-degli-sconfinamenti-past-due/http://trifiro.info/rassegna-stampa/segnalazione-degli-sconfinamenti-past-due/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://twitter.com/DirittoBancariohttp://www.dirittobancario.it/http://www.dirittobancario.it/http://trifiro.info/rassegna-stampa/intervista-a-giacinto-favalli/http://trifiro.info/rassegna-stampa/intervista-a-giacinto-favalli/http://twitter.com/Diritto24http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/newsletter/2011/11/newsletter-19.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/newsletter/2011/11/newsletter-19.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/dalla-crisi-al-rilancio-dellimpresa-2/http://trifiro.info/rassegna-stampa/dalla-crisi-al-rilancio-dellimpresa-2/http://trifiro.info/rassegna-stampa/pignoramento-di-immobile-alienato-a-terzi-il-giudice-autorizza-lesecuzione-se-lalienazione-e-simulata/http://trifiro.info/rassegna-stampa/pignoramento-di-immobile-alienato-a-terzi-il-giudice-autorizza-lesecuzione-se-lalienazione-e-simulata/http://trifiro.info/rassegna-stampa/pignoramento-di-immobile-alienato-a-terzi-il-giudice-autorizza-lesecuzione-se-lalienazione-e-simulata/http://trifiro.info/rassegna-stampa/pignoramento-di-immobile-alienato-a-terzi-il-giudice-autorizza-lesecuzione-se-lalienazione-e-simulata/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://twitter.com/DirittoBancariohttp://www.dirittobancario.it/http://www.dirittobancario.it/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanza-sindacale/ -
8/3/2019 Newsletter T&P N53
15/15
RealizzazioneNewsletter:E
manuelaZocchi
ContattiMilano
20122 Milano
Via San Barnaba, 32
Tel.: + 39 02 55 00 11Fax.: + 39 02 54 60 391;+ 39 02 55 185 052;+ 39 02 55 013 295
Roma00195 Roma
Piazza Giuseppe Mazzini, 27
Tel.: + 39 06 3204744;+ 39 06 37351176Fax.: + 39 06 36000362
Genova
16121 Genova
Piazza della Vittoria, 12
Tel.: + 39 010 58 01 39;+ 39 010 56 22 62Fax.: + 39 010 58 28 71
Torino10121 Torino
Via Raimondo Montecuccoli, 9
Tel.: + 39 011 52 10 266Fax.: + 39 011 51 19 137
Trento
38122 Trento
Via Galileo Galilei, 24
Tel.: + 39 0461 26 06 37Fax.: + 39 0461 26 44 41
www.trifiro.it
twitter.com/TrifiroPartners
http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/genova/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/milano/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnersmailto:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/genova/http://trifiro.info/contatti/genova/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/milano/http://trifiro.info/contatti/milano/http://www.emanuelazocchi.com/http://www.emanuelazocchi.com/