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  • 8/6/2019 Newsletter T&P N47

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    TRIFIR&PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMAGENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    EditorialeLa nostra newsletter del mese di maggio dedicata, nellattualit sia diDiritto del Lavoro che di Diritto Civile, al tema delle forme alternative dirisoluzione del contenzioso rispetto allusuale ricorso al Giudice. Si tratta, inparticolare, dellarbitrato in ambito giuslavoristico e della mediazione inambito civilistico.

    Il CCNL Commercio, recentemente rinnovato ha introdotto la figuradellarbitrato, anche a livello contrattuale collettivo e staremo ora a vederese avr maggiore fortuna rispetto a quello introdotto dal Collegato Lavorooramai da diversi mesi, ma del cui utilizzo non si ha sentore.

    NellAttualit di Diritto Civile si tratta, invece, delle questioni connesse allalegge che ha introdotto la mediazione: legge che viene ora sottoposta alvaglio della Corte Costituzionale e che, quindi, rischia di morire sul nascere.

    Tornando al Diritto del Lavoro, la nostra newsletter vi propone unaSentenza del mese relativa ad una ipotesi di licenziamento per

    superamento del periodo di comporto prolungato da aspettativa: il Giudiceha ritenuto che se laspettativa viene richiesta per un periodo inferiore a quellocontrattualmente stabilito, non vi poi la possibilit di ottenere unprolungamento. Nelle Altre sentenze Vi esponiamo un caso legato allasanit pubblica (incarichi speciali affidati a un dirigente medico) ed allaresponsabilit del datore di lavoro per fatto illecito del dipendente, nonchun caso relativo a cartelle esattoriali.

    Nel Diritto Civile, dopo lattualit dedicata alla mediazione, vi proponiamo,come sempre, il settore relativo alle Assicurazionie Il punto suchetratta della remunerazione di amministratori e top managers nelle societquotate.

    Negli Eventi siamo lieti di annunciare lapertura della nuova sede di Roma

    in Piazza Mazzini 27.E, per tornare da dove eravamo partiti, vogliamo ricordare un importanteevento di cui i destinatari della newsletter gi sono venuti a conoscenza,relativo ad un convegno proprio sulla mediazione organizzato dal nostroStudio in collaborazione con lALDAI. Il 16 giugno, presso la Fondazione

    Ambrosiana a Milano, Via SantAntonio 5, si terr questo importante incontropresieduto dal nostro fondatore Avv. Salvatore Trifir e che vede comeprestigiosi relatori il Prof. Ugo Carnevali, Ordinario di Istituzioni di diritto privatopresso lUniversit degli Studi di Milano ed il Dott. Camillo Filadoro, Presidentedi Sezione presso la Corte di Cassazione. Rinnoviamo linvito a questoimportante incontro ed attendiamo le Vostre conferme che, lo ricordiamo,dovranno pervenire al nostro indirizzo email: [email protected]

    Buona lettura e arrivederci alla nostra prossima newsletter!

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano

    Trifir, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa

    Cofano, Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

    SOMMARIO

    EDITORIALE

    DIRITTO DEL LAVORO

    ATTUALIT 2

    LE NOSTRE SENTENZE 4

    CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO

    ATTUALIT 7

    ASSICURAZIONI 8

    IL PUNTO SU... 10

    EVENTI 12

    R. STAMPA 13CONTATTI 14

    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V MAGGIO 2011

    NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati

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    AttualitLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL RINNOVO DEL CCNL DEL

    TERZIARIO

    A cura di Paolo Zucchinali

    Il quadro regolatorio del contenzioso del lavoro registra importanti novit in sede negoziale collettivadi cui Vi abbiamo gi dato una prima ampia segnalazione nel precedente numero della nostranewsletter.

    Ora concentriamo la nostra attenzione sullistituto della clausola arbitrale con la quale le partiindividuali del rapporto deferiscono al giudizio di arbitri la definizione di future controversie.

    Della legge n. 183 del 4 novembre 2010, il cd. Collegato Lavoro, e dei suoi propositi deflattivi - cui sitende anche con la promozione dellarbitrato - si detto molto. Ed ecco una delle prime applicazioni ditali regole: il 26 febbraio 2011 stato siglato da parte di Confcommercio, Fsascat-Cisl e Uiltucsl'accordo per il rinnovo del CCNL del terziario.

    Ora la prima novit che larbitrato in sede negoziale non certo una novit assoluta. Daltra parte, non

    sempre viene rimarcato che lart. 806 c.p.c. gi prima del collegato stabiliva la compromettibilit inarbitrato delle controversie di lavoro solo in caso di previsione del ccnl (comma 2) e con eccezione di tuttequelle liti relative a diritti indisponibili (comma 1). La storia della norma ancora pi chiara se si considerache il testo dellart. 806 c.p.c. vigente sino al 2006 (D.lgs. 2.2.2006 n. 40) vietava la compromettibilitdelle controversie insorte in relazione agli artt. 409 e 442 c.p.c., cio le cause di lavoro. Il legislatore oraha previsto la possibilit di arbitrare tutti i diritti con la sola amplissima eccezione delle questioni relativealla risoluzione del rapporto.

    In particolare: lart. 38- bis del Ccnl in tema di clausola compromissoria

    Come noto, il tema della clausola in esame ha visto una travagliata gestazione a livello normativo, tantoda far intervenire il Presidente della Repubblica, preoccupato, in sede di rinvio alle Camere del testo del

    Collegato (d.d.l. n. 1441-quater-D), di contenere un possibile eccesso di libert negoziale con il notomessaggio del 31 marzo scorso. Nel testo della legge 183/2010 definitivamente approvato si prevede, innecessaria sintesi, che:

    le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalit di esecuzionedellarbitrato di cui agli artt. 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-quater (presso il collegiodi conciliazione e arbitrato irrituale);

    l arbitrato pu riguardare le materie dellart. 409 c.p.c.;

    le due parti del rapporto possano pattuire le clausole dellart. 808 c.p.c. (cio, compromissorie) se ciconsentano accordi interconfederali o ccnl (l806 c.p.c. diceva solo accordi senza specificare);

    la clausola deve essere certificata a pena di nullit e, in ossequio ai rilievi del Presidente Napolitano, lecommissioni di certificazione accertano, allatto della sottoscrizione della clausola compromissoria laeffettiva volont delle parti riguardo alla clausola;

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    Diritto del Lavoro

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    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V PAG. 3

    la clausola pu essere sottoscritta solo dopo, cessato il periodo di prova o, in difetto del relativo patto,dopo trenta giorni;

    sono arbitrabili tutte le controversie relative alle materie predette, eccetto quelle relative alla risoluzionedel contratto;

    le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazionesindacale o professionale cui abbiano dato mandato.

    Ed ecco le aggiunte del Ccnl del terziario.

    Lart. 38-bis del Ccnl estende il divieto di compromissione in arbitrato a vicende particolarmentedelicate, oltre alla risoluzione del rapporto, quali le molestie sessuali, le situazioni di mobbing, gliinfortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX(sono i

    congedi parentali ed i permessi di assistenza al bambino).

    Le parti contrattuali hanno previsto, altres, il divieto di sottoscrizione della clausola anche per le lavoratriciin periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di et del bambino. interessante notare che lagestione del contenzioso arbitrale sembra confinarsi esclusivamente in sede sindacale: la clausolacompromissoria pu infatti comportare soltanto la devoluzione della controversia al Collegio arbitrale dicui allart. 38 dello stesso contratto collettivo e non, quindi, alle altre sedi arbitrali indicate dal CollegatoLavoro. Infine consentito rinunciare alla procedura arbitrale sino al giorno che precede la prima udienzadi trattazione attraverso linvio di una dichiarazione scritta alla Segreteria del Collegio. Circa la naturadellarbitrato nel collegato, gli interpreti hanno concordemente sostenuto che si tratti di quattro ipotesi diarbitrato irrituale. I contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentativepossono avvalersi della libert negoziale non compressa dal legislatore che nulla dispone in proposito.

    Per quanto ci riguarda, allart. 38 del Ccnl in esame le parti si danno espressamente atto che il collegioarbitrale (rectius larbitrato) ha natura irrituale, richiamandosi le disposizioni dellart. 412 c.p.c., commi 3 e4 relativamente allefficacia ex artt. 1372 e 2113, 4 c., c.c. ed alla impugnabilit del lodo ex art. 808 ter

    c.p.c. Le parti collettive dispongono altres, sempre allart. 38, che in via transitoria larbitrato attivato conle clausole previste dallart. 38 bis sar regolato dallart. 412 quater c.p.c. (collegio di conciliazione edarbitrato). Secondo una interpretazione interessante - ma da verificare in sede applicativa - lart. 808c.p.c., laddove autorizza espressamente la clausola compromissoria per tutte le controversie chepossano formare oggetto di convenzione darbitrato, renderebbe applicabile la clausola ogni volta che ilcontratto collettivo - a norma dellart. 412-ter c.p.c. - prevedesse larbitrato.

    Ne seguirebbe che i limiti disposti dal comma 9 dellart. 31 della legge n. 183/2010 varrebberoesclusivamente - come testualmente stabilisce la norma - in merito alle clausole compromissorieindividuali che rinviino alle modalit di espletamento dellarbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quaterc.p.c.. Viceversa, nessun limite vi sarebbe per le clausole compromissorie che rinviino agli arbitrati di cuiallart. 412-ter c.p.c. (cio, appunto, quelli regolati dalla contrattazione collettiva) nei casi in cui - a monte -

    i contratti collettivi consentano la arbitrabilit delle controversie.

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    Le Nostre Sentenze

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    LA SENTENZA DEL MESE

    LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - PERIODO

    DI ASPETTATIVA(Tribunale di Latina, 5 maggio 2011)

    Una recente sentenza del Tribunale di Latina si pronunciata in ordine alla impugnativa diun licenziamento intimato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto. Talelicenziamento era stato irrogato, in particolare, una volta superato il periodo di comporto

    previsto dal CCNL e dopo che il ricorrente aveva fruito di un periodo di aspettativa richiestoper una durata inferiore a quella massima prevista dalla contrattazione collettiva;successivamente, il lavoratore aveva avanzato la richiesta di usufruire di un ulterioreperiodo di aspettativa - sempre nei limiti del periodo massimo complessivamente previstodal CCNL - che la societ non ha, tuttavia, concesso.

    Il Giudicante ha ritenuto che dovesse ritenersi legittimo il provvedimento del datore dilavoro che aveva negato la sussistenza del diritto ad un ulteriore periodo di aspettativa(aggiuntivo rispetto a quello gi richiesto dal lavoratore), con la conseguente legittimit delprovvedimento risolutivo del rapporto di lavoro al termine del periodo di aspettativaconcesso dal datore di lavoro, in considerazione del superamento del periodo dicomporto. Quanto sopra, sia poich non risultava nessun obbligo di legge e/o di contrattoa carico del datore di accoglimento di eventuali plurime richieste del lavoratore di moltepliciperiodi di aspettativa fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dal CCNL, benssolo il diritto del lavoratore di beneficiare di un periodo di aspettativa richiesto nei limiti didurata previsti dalla contrattazione collettiva; sia in quanto la richiesta di un secondoperiodo di aspettativa era fondata su una asserita sindrome ansioso-depressiva e,pertanto, da malattia psichica, come tale non legittimante, in base al CCNL, laconcessione dellaspettativa.

    La pronuncia in esame ha, inoltre, richiamato la costante giurisprudenza della Corte di

    Cassazione, secondo cui il superamento del limite di tollerabilit delle assenze previstodalla disciplina collettiva deve ritenersi condizione sufficiente per ritenere la legittimit delrecesso, non essendo prevista per legge la necessit della prova del giustificato motivooggettivo o della sopravvenuta impossibilit della prestazione lavorativa n della correlataimpossibilit di adibire il lavoratore a mansioni diverse senza che ne risultino violatidisposizioni o principi costituzionali. Il recesso del datore di lavoro si inquadra nello schemaprevisto, ed soggetto alle regole dettate, dallart. 2110 c.c., che prevalgono, per la lorospecialit, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenutaimpossibilit parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa deilicenziamenti individuali.(Causa curata da Vittorio Provera e Marta Filadoro)

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    PROROGA E RINNOVO DELLINCARICO A DIRIGENTE MEDICO (ART. 15SEPTIES, COMMA 1, D.LGS. N. 502/92)(Tribunale di Busto Arsizio, 9 maggio 2011)

    Un dirigente medico, dipendente di unazienda ospedaliera, ha convenuto, in sede durgenza, laziendamedesima, per sentire accertare lillegittimit di un incarico, conferitogli ai sensi dellart. 15 septies,comma 1, del D.lgs. n. 502/92, perch - a suo dire - rinnovato per un periodo inferiore a quello minimoprevisto dalla norma. Al medico, assunto a tempo indeterminato e inquadrato nel ruolo sanitario comedirigente, era stato conferito un incarico ai sensi dellart. 15 septies comma 1 citato, per lespletamento difunzioni connesse alla direzione e al coordinamento di un centro specialistico situato presso la stessaazienda; tale incarico era stato prorogato pi volte e, ogni volta, per un periodo identico a quello iniziale (3anni); solo lultima proroga era stata prevista per un periodo di 3 mesi. La disposizione di legge citataprevede la possibilit di conferire incarichi di particolare rilevanza e di interesse strategico, sussistendodeterminati presupposti (comprovata qualificazione professionale e/o specializzazione, esperienza per

    almeno un quinquennio nelle funzioni dirigenziali apicali), di durata non inferiore a due anni e nonsuperiore a cinque anni, con facolt di rinnovo. Sulla base di tale previsione, il medico pretendeva chelultimo incarico dovesse essere rinnovato perlomeno per un biennio.Il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento delle difese dellazienda ospedaliera, appurato che nellafattispecie si era in presenza di proroga e non di rinnovo, ha ritenuto che la proroga non soggetta alladurata minima biennale di cui allart. 15 septies del D.lgs. n. 502/1992 in assenza di specificadisposizione, ma ha anche affermato che pure per il rinnovo non previsto alcun limite, sicch possibilerinnovare lincarico per un periodo inferiore al biennio.(Causa curata da Stefano Beretta e Marina Olgiati)

    RESPONSABILIT DEL DATORE DI LAVORO PER FATTO ILLECITO DEL

    DIPENDENTE E RISARCIMENTO DANNI DEL TERZO(Corte dAppello di Torino, 30 aprile 2011)

    Lex amministratore delegato di una societ agiva in giudizio, lamentando di aver ricevuto dal fax diquestultima copia di una precedente raccomandata da lui inviata pochi giorni prima allazienda, sullaquale era stata aggiunta a mano una scritta ingiuriosa; deduceva altres di aver ricevuto loriginale di altrasua missiva, contenuta in una busta intestata della societ, sulla quale era stato aggiunto a mano undisegno altrettanto ingiurioso. Pertanto, egli conveniva in giudizio la societ, domandando alla stessa ilrisarcimento del danno subito, a titolo di responsabilit oggettiva per fatto del dipendente, di cui allart.2049 c.c. La societ si costituiva sottolineando come la mancata identificazione dellautore materiale dellecondotte contestate rendesse inapplicabile la norma invocata, e precisando che, in ogni caso, laresponsabilit del datore di lavoro deve restare circoscritta agli illeciti posti in essere dai dipendentinellesercizio delle incombenze cui sono adibiti. Il Giudice di primo grado respingeva le domandeproposte, ritenendo, cos come sostenuto anche nel provvedimento di archiviazione del procedimentopenale, iniziato a seguito di denuncia di tali episodi ingiuriosi, che nel caso di specie mancasse lariferibilit certa ai dipendenti della societ, non potendosi applicare il criterio del pi probabile che nonquando si tratta di individuare lautore di un fatto illecito. La Corte dAppello, nel confermare tale sentenzadi primo grado, ha dichiarato insussistente qualsiasi elemento presuntivo idoneo a dimostrare che acommettere lillecito sia stato effettivamente un dipendente della societ, e ha specificato altres che laresponsabilit ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro, per gli illeciti commessi dai dipendenti, postulalesistenza di un nesso di occasionalit necessaria tra lillecito ed il rapporto che lega i due soggetti, nelsenso che le mansioni affidate al dipendente devono aver reso possibile o comunque agevolato ilcomportamento produttivo del danno; pertanto, non essendo individuabile, nel caso di specie, alcun

    collegamento tra gli episodi ingiuriosi e lattivit della societ, n tanto meno con la vertenza civile in corsotra le parti in causa, la responsabilit del datore di lavoro stata esclusa.(Causa curata da Giorgio Molteni e Veronica Rigoni)

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    ALTRE SENTENZE

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    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V PAG. 6

    CARTELLA ESATTORIALE GESTIONE SEPARATA GESTIONECOMMERCIANTI(Tribunale di Milano, 20 gennaio 2011)

    Il Giudice del lavoro di Milano ha annullato una cartella esattoriale, emessa dallEsatri per conto dellInps,

    a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali alla cd. Gestione Commercianti, nei confronti diun socio e Amministratore delegato di una Srl iscritto alla Gestione Separata.Il Giudice del Lavoro, dopo aver riportato il contenuto dellart. 1, comma 203, della Legge n. 662/96,nonch i principi enunciati in recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 3240/10), haritenuto inesistente il credito dellInps, in quanto lo stesso Ente non ha fornito gli elementi utili n in sededi accertamento, n nel corso dellistruttoria, a dimostrare la sussistenza in capo allAmministratore deirequisiti richiesti per liscrizione alla cd. gestione Commercianti, ossia la gestione di fatto dellattivitsociale con carattere di abitualit e in modo preponderante.In particolare, nel corso del giudizio, emerso che lAmministratore di Srl si occupa della gestioneaziendale, tra cui i rapporti con i fornitori, la selezione del personale, lattivit di marketing, leserciziostrategico, possiede una compiuta conoscenza dellandamento della societ e, nello specifico, dei negoziper il tramite delle informazioni relative ai dati dellincasso mensile, senza che da ci possa desumersi lo

    svolgimento dellattivit operativa, come ritenuto invece dallEnte.(Causa curata da Stefano Trifir e Mariapaola Rovetta)

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    Civile, Commerciale,

    Assicurativo

    LA MEDIAZIONE CIVILE: NUOVI (E VECCHI) DUBBI SULLEFFICIENZA DELLENORME DEL D.LGS. n. 28/2010

    Secondo i dati della Corte Europea dei Diritti dellUomo, lItalia allultimo posto nella durata deiprocessi, avendo subito circa un quarto del totale delle sanzioni comminate per violazione del diritto

    alla ragionevole durata dei processi.

    Le regole sulla mediazione civile introdotte con il D.lgs. n. 28/2010 possono rappresentareunefficiente risposta al problema?

    Lincertezza sembra presentarsi gi al legislatore, che ne ha rinviato la prima applicazione ad un anno (dalmarzo 2010 al marzo 2011); e reiterata dallo stesso legislatore al momento della (prorogata) entrata invigore, che ha visto un ulteriore differimento, per talune materie, ancora di un anno (quindi al 2012).Critiche sono state espresse dagli avvocati, con riferimento, in particolare, allobbligatoriet del tentativodi conciliazione, alla mancata previsione di assistenza tecnica in tutti i procedimenti, alla mancanza diregole sulla competenza territoriale dei mediatori, allinadeguatezza dei requisiti di competenza e

    imparzialit dei mediatori.La Magistratura ha ritenuto tali critiche meritevoli di attenzione sul piano Costituzionale: il TAR Lazio (ord.,12 aprile 2011, n. 3202) ha rimesso al Giudice delle Leggi le questioni di legittimit sollevate per contrastocon gli artt. 24 e 77 della Costituzione, in relazione allart. 5 del D.lgs. n. 28/2010 (che introduce a caricodi chi intende esercitare in giudizio unazione civile lobbligo del previo esperimento del procedimento dimediazione a pena di improcedibilit della domanda, rilevabile dufficio), nonch allart. 16 del medesimodecreto (che riguarda gli organismi di mediazione, sotto il profilo della necessit di garanzie diprofessionalit ed indipendenza).I due temi menzionati, sui quali dovr pronunciarsi la Corte Costituzionale, sono assai significativi, oltreche per i profili di legittimit anzidetti, anche in ordine al quesito da cui abbiamo preso le mosse.Lesistenza di buone probabilit di riuscita di un tentativo di conciliazione legata: anzitutto,allautorevolezza e competenza di colui che compie il tentativo medesimo ed perci necessario che eglisia dotato di solide competenze e che sia visto dalle parti come soggetto terzo ed affidabile; al contempotale probabilit connessa alla presenza, al fianco delle parti, di giuristi capaci di contribuire alla buonariuscita della mediazione, sia sul piano tecnico sia sul piano della persuasione.Inoltre non va sottovalutato, sempre in ottica di contenimento dei tempi della giustizia, che lobbligatorietdel tentativo di conciliazione determina la necessit di attendere i tempi della mediazione prima di avviareil giudizio (problema acuito se il tentativo viene fatto senza le attenzioni di cui sopra e, dunque, con inradice scarse possibilit di successo ed elevate probabilit di perdita di tempo); n vanno sottovalutate leeccezioni che possono sorgere riguardo al mancato o incompleto o inesatto esperimento del tentativo diconciliazione (eccezioni di difetto di procedibilit), cui occorre dedicare attivit e tempi del processo e, seaccolte, costringono lattore a ricominciare tutto da capo. Aspetti tali da delineare il concreto rischio dicreare un effetto paradossale di allungamento dei tempi del processo.

    Si attende ora la sentenza della Corte Costituzionale e, frattanto, il Governo d segnali di attenzione aldibattito emerso, nellauspicio si possa addivenire ad interventi correttivi idonei a rendere lo strumento,oltre che conforme ai principi dellOrdinamento, anche davvero utile allo scopo.

    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V PAG. 7

    Attualit A cura di Francesco Autelitano

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    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V PAG. 8

    Assic A cura di Bonavent

    razioniura Minutolo e Teresa Cofano

    CONDOTTA

    ANTICONCORRENZIALE

    E DIRITTO DEI

    CONSUMATORI AL

    RISARCIMENTO DEL

    DANNO

    Lo scambio sistematico di informazioni tra compagnie assicurative, che

    comprende dati sensibili e che comporta un aumento illecito dei premi,

    costituisce intesa orizzontale in violazione delle norme sulla concorrenza che

    consente ai consumatori di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento

    dei danni subiti. Qualora l'Autorit garante della concorrenza e del mercato

    (AGCM) abbia accertato che l'intesa orizzontale illecita si sia tradotta in un

    danno economico rilevante per i consumatori, questi, per ottenere il

    risarcimento dei danni, hanno il diritto di avvalersi della presunzione che il

    premio sia indebitamente aumentato proprio in conseguenza della condotta

    anticoncorrenziale tenuta dalla Compagnia. L'assicuratore sempre

    ammesso a fornire la prova contraria alla citata presunzione di responsabilit,

    dimostrando cio l'interruzione del nesso causale tra la partecipazione al

    comportamento anticoncorrenziale illecito e l'aumento delle tariffe, ma per

    fare ci non pu richiamare circostanze che sono gi state oggetto di

    accertamento, nel procedimento sanzionatorio, da parte dell'AGCM, n sono

    ammissibili prove generiche, riferite alla situazione generale del mercato

    assicurativo; infatti, la prova dell'insussistenza del nesso causale deve

    riguardare situazioni specifiche, attinenti alla singola impresa assicuratrice, al

    singolo assicurato, alla singola polizza, tali da dimostrare che l'aumento del

    premio sia riferibile a circostanze concrete e non, invece, all'intesa illecita

    posta in essere dalle compagnie.

    (Cassazione, 10 maggio 2011, n. 10211)

    RISARCIMENTO

    DANNI -

    PROPONIBILIT

    DELLA DOMANDA

    Lazione giudiziaria contro lassicurazione pu essere proposta anche se il

    danneggiato non ha provveduto allinvio della raccomandata alla compagnia,purch la stessa sia stata messa a conoscenza del sinistro dal

    proprioassicurato.(Cassazione, 5 maggio 2011, n. 9912)

    CONCEPITO DIRITTO

    AL RISARCIMENTO DEI

    DANNI PATRIMONIALI

    E NON PATRIMONIALI

    Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante

    la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del

    responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e

    per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.(Cassazione, 3 maggio 2011, n. 9700)

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    ESTRATTO DI CONTO

    CORRENTE BANCARIO

    - RILEVANZA

    PROBATORIA

    Lestratto di conto corrente, pur se certificato, ai sensi dellart. 50 D.lgs.

    10/9/1993, n. 385, in caso di contestazione, non pu integrare di per s

    prova a favore dellazienda di credito dellentit del credito, in quanto atto

    unilaterale proveniente dal creditore al quale in via eccezionale riconosciutavalenza probatoria ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo.

    (Cassazione civ., 3 maggio 2011, n. 9695)

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    Il Punto su...A cura di Vittorio Provera

    LA REMUNERAZIONE DI AMMINISTRATORI E TOP MANAGERSNELLE SOCIET QUOTATE

    Probabilmente anche a fronte di taluni episodi che nel corso del 2010 e dei primi mesi del 2011 sonovenuti allattenzione del pubblico e concernenti cospicui trattamenti di buonuscita riconosciuti a topmanagers e Consiglieri di Amministrazione di importanti societ, il Governo, con il D.lgs. 30 dicembre2010 n. 259, ha recepito le raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia diremunerazione degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti conresponsabilit strategiche delle societ quotate.

    In particolare, stato introdotto nel D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) lart. 123-ter, rubricatoRelazione sulla remunerazione, che stabilisce che le societ con azioni quotate dovrannomettere a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dellassemblea ordinaria annuale,una relazione sulla remunerazione.

    Detta relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Consiglio di Sorveglianzanelle societ che adottano il sistema dualistico, dovr essere articolata in due sezioni.

    La prima sezione dovr illustrare le politiche di remunerazione dei componenti dellorgano diamministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilit strategiche.

    La seconda sezione dovr illustrare analiticamente i compensi attribuiti ai soggetti di cui sopra, fornendo

    - tra laltro - unadeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione,compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di

    lavoro (si tratta in sostanza dei trattamenti di fine rapporto o mandato, nonch di quelle clausole cdparacadute che garantiscono determinati riconoscimenti economici al momento della conclusione delrapporto).

    Lassemblea sar chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione elesito del voto dovr essere messo a disposizione del pubblico.

    Quanto alle modalit di pubblicazione della relazione sulla remunerazione, il comma 1 dellart. 123-ter prevede che essa venga resa disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della societ,nonch secondo le altre modalit individuate dalla Consob con proprio regolamento.

    Ai sensi dei commi 7 e 8 dellart. 123-ter, la Consob, sentite Banca dItalia ed Isvap, dovr inoltreemanare disposizioni regolamentari di attuazione degli obblighi di disclosure illustrati, con specificazione,in particolare, del livello di dettaglio con cui le informazioni dovranno essere fornite.

    In attesa delle previsioni regolamentari, di cui sopra, il 18 gennaio 2011 la Consob ha posto inconsultazione un documento - approvato poi con la comunicazione n. 11012984 del 24 febbraio2011 - con il quale:

    ha richiesto a tutte le societ quotate di fornire al mercato un quadro completo e dettagliato sulleeventuali indennit che spetterebbero agli amministratori in caso di scioglimento anticipato delrapporto;

    ha raccomandato alle 38 societ italiane appartenenti allindice FTSE MIB di informare il mercato inmerito alleventuale esistenza di piani di successione degli amministratori esecutivi, indicando gli organie i soggetti coinvolti nella loro predisposizione;

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    ha raccomandato a tutte le societ quotate di fornire al mercato informazioni sui compensi corrispostiad amministratori e managers, che devono essere gi incluse nelle note al bilancio, assicurando unlivello di dettaglio adeguato delle singole voci retributive.

    La richiesta e la raccomandazione sub (i) e (ii) concernono informazioni da rendere allinterno delleRelazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (art. 123 bis del TUIF). Qualora tale relazionefosse gi stata approvata, le informazioni potranno essere pubblicate in un documento integrativoseparato, negli stessi termini e con le medesime modalit previste per la Relazione sul governo societario.Le informazioni di cui alla raccomandazione sub (iii) andranno divulgate, invece, nelle note al bilancio.

    Si tratta dunque di un complesso di prescrizioni che impongono obblighi abbastanza puntualifinalizzati a garantire unadeguata informativa in ordine ai compensi di amministratori e managers,nelle more dellattuazione piena del D.lgs. 259/10, che ha introdotto, come visto, lart. 123-ter delTUF.

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    NUOVA SEDE T&P A ROMA

    PIAZZA MAZZINI 27

    Inaugurata il 26 maggio, la nuova sede

    romana dello Studio Trifir & Partners

    Avvocati si trova in Piazza Mazzini 27.

    La sede T&P di Roma si affianca alla sede

    centrale di Milano e alle sedi di Genova,

    Torino e Trento.

    Rassegna Stampa

    Video

    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V PAG. 12

    Eventi

    Milano, Fondazione Ambrosiana, Via SantAntonio 5

    16 Giugno 2011, ore 14.30 - 18.30

    Evento formativo Trifir & Partners -ALDAI

    La mediazione e il suo impatto nelle dinamiche aziendali

    Presiede:

    Avv. Salvatore Trifir

    Relatori:

    Prof. Ugo Carnevali Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso lUniversit degli

    Studi di Milano Dott. Camillo Filadoro Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione

    Moderatori:

    Avv. Stefano Beretta

    Avv. Annalisa Sala Direttore ALDAI

    Programma

    La partecipazione gratuita. Le adesioni dovranno pervenire via email allindirizzo:[email protected] . Per informazioni possibile contattare il numero 02/55.00.11

    mailto:[email protected]://trifiro.info/eventi/la-mediazione-e-il-suo-impatto-nelle-dinamiche-aziendali/mailto:[email protected]://trifiro.info/eventi/la-mediazione-e-il-suo-impatto-nelle-dinamiche-aziendali/mailto:[email protected]:[email protected]://trifiro.info/eventi/la-mediazione-e-il-suo-impatto-nelle-dinamiche-aziendali/http://trifiro.info/eventi/la-mediazione-e-il-suo-impatto-nelle-dinamiche-aziendali/http://trifiro.info/eventi/la-mediazione-e-il-suo-impatto-nelle-dinamiche-aziendali/http://trifiro.info/eventi/la-mediazione-e-il-suo-impatto-nelle-dinamiche-aziendali/http://www.milano.federmanager.it/http://www.milano.federmanager.it/http://www.youtube.com/TrifiroPartnershttp://www.youtube.com/TrifiroPartnershttp://trifiro.info/eventi/tp-inaugura-il-nuovo-studio-di-roma/http://trifiro.info/eventi/tp-inaugura-il-nuovo-studio-di-roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
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    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 30/05/11

    twitter @Diritto24 twitter.com/Diritto24Nuova sede Trifir & Partners Avvocati a Roma

    il Giornale: 27/05/11Trifir & Partners inaugura la nuova sede di Roma

    HR On Line - AIDP: N10 Maggio 2011Licenziamento - soppressione del posto di lavoro

    A cura di Giacinto Favalli, Marina Tona e Paolo Zucchinali

    Newsletter - AIDP: N15 Maggio 2011Haute Couture e Direzione del Personale

    di Salvatore Trifir

    Assoggettarsi alla stabilit. Pillole di saggezza

    di Stefano Trifir

    Dossier Milano - il Giornale: Maggio 2011Se il conflitto blocca lo sviluppo

    Intervista a Salvatore Trifir

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 04/05/11twitter @Diritto24 twitter.com/Diritto24Siglato il rinnovo del CCNL commercio

    di Luca DArco

    Newsletter - AIDP: N14 Aprile 2011Decreto Milleproroghe e Lavoro Occasionale Accessorio

    di Giacinto Favalli

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 29/04/11

    twitter @Diritto24 twitter.com/Diritto24

    Salvatore Trifir, fondatore Trifir & Partners Avvocati

    Il Foro padano: N1 2011 - pag. 3

    Rivista di giurisprudenza e di dottrina

    Nota a Cass. 7369/2009, Lefficacia delle sentenze di accertamentoe delle sentenze costitutive prima del giudic ato: una questionesistematicamente ancora aperta (tra art. 182 c.p.c. e art. 337,secondo comma, c.p.c.)

    di Carlo Uccella

    La Rassegna Stampa T&P pubblicata su www.trifiro.ite Scribd

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    NEWSLETTER T&P N47 ANNO V PAG. 13

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    Larchivio delle Newsletter T&P consultabile nella sezione Newsletter del sito www.trifiro.it

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