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medico competente Associazione Nazionale MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI TM in questo numero GIORNALE PROFESSIONALE E SCIENTIFICO / OCCUPATIONAL PHYSICIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL JOURNAL GIUGNO 2017 / Anno 22, N. 2/2017 Anma BEP Il giudizio d’idoneità alla mansione specifica nei soggetti portatori di patologie tendinee dell’arto superiore Industria 4.0 Quali riflessi sul Medico Competente e sulla Medicina in Azienda? Congresso #30 ANMA - Un nuovo traguardo raggiunto. Link alle foto e video dell’evento I “nuovi” videoterminalisti : remote operators

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medicocompetente

Associazione NazionaleMEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI

TM

in questo numero

GIORNALE PROFESSIONALE E SCIENTIFICO / OCCUPATIONAL PHYSICIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL JOURNALGI

UGNO

201

7 / A

nno

22, N

. 2/2

017

Anma BEP Il giudizio d’idoneità alla mansione specifica nei soggetti portatori di patologie tendinee dell’arto superiore

Industria 4.0 Quali riflessi sul MedicoCompetente e sulla Medicina in Azienda?

Congresso #30 ANMA - Un nuovo traguardo raggiunto. Link alle foto e video dell’evento

I “nuovi” videoterminalisti: remote operators

mcjournal I anno 22 I n. 2-2017 3

SOMMARIO2-2017

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22

In primo pianoANMA BEP - Il giudizio d’idoneità alla mansione specifica nei soggetti portatori di patologie tendinee dell’arto superioreA. Baracco, G. Barral, P.A. Patanè

AttualitàIndustria 4.0 - Quali riflessi sul Medico Competente e sulla Medicina in Azienda?G. Briatico Vangosa

EventiCongresso #30 ANMA - Un nuovo traguardo raggiuntoLink alle foto e ai video dell’evento

Ufficio e saluteI “nuovi” videoterminalisti: remote operatorsPaolo Santucci

Anma rispondeDomande e risposte ai quesiti di interesse generale tratte dal sito www.anma.itPiero Patanè

Da leggere in poltronaCaso Charlie, la lettera della dottoressa Parravicini ai genitori

mcjournal I anno 22 I n. 2-2017 mcjournal I anno 22 I n. 2-20174 5

Il giudizio d’idoneità alla mansione specifica nei soggetti portatori di patologie tendinee dell’arto superiore.

In Primo Piano A. Baracco, Dirigente medico, S.C. Medicina del Lavoro U., AOU Città dellasalute e della scienza di Torino; G. Barral, Consigliere nazionale ANMA;P.A. Patanè, Vice Presidente ANMA

Si vuole proporre un percor-so condiviso che consenta di esprimere giudizi di idoneità nei soggetti portatori di pato-

logie dell’arto superiore basati sui dati di una letteratura ormai ventennale.L’espressione del giudizio di idoneità al-la mansione specifica per i soggetti por-tatori di patologie degli arti superiori deve seguire il comune razionale medi-co-occupazionale a partire dalle preci-se definizioni sia del quadro clinico che dell’esposizione lavorativa.

La BEP è basata su un percorso razio-nale che si sviluppa in due step:1. in base all’esame clinico del lavorato-

re per definire se il danno anatomico è reversibile o irreversibile,

2. in base alle caratteristiche ergono-miche della mansione per definire la compatibilità con la stessa e quin-di definire il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Resta inteso che – come qualunque per-corso razionale in Medicina del Lavoro – anche il percorso proposto in questa BEP non può sostituire la valutazione professionale del Medico Competente, che in ogni circostanza dovrà necessa-riamente tenere presenti i peculiari bi-sogni del singolo lavoratore ed espri-mere la valutazione che più risponde al suo imprescindibile giudizio clinico.

Il percorso trova attuazione dall’anali-si delle fonti normative che disciplina-no la materia e di cui si darà una sintesi commentata nell’Allegato I e II e delle fonti bibliografiche rilevanti citate suc-cessivamente nel paragrafo dedicato al-la bibliografia (bibliografia a pag. 9).

Fasi e attività

Gli elenchi delle malattie proposte dagli Autori dei diversi documenti sopra ri-

cordati non sono concordanti. Questo fatto può comportare qualche incer-tezza nella valutazione medico-legale dei casi, ma ai fini della espressione del giudizio di idoneità non si ritiene che il Medico Competente debba porsi dub-bi nella tutela della salute dei soggetti meiopragici portatori di patologie acu-te e croniche, anche se origine sicura-mente non lavoro-correlata.

A questo proposito si ricorda l’Allegato 7 delle linee guida proposte da Apostoli e collaboratori (2003, 2006) che elenca le “patologie che possono rappresentare una condizione di ipersuscettibilità indi-viduale o possono aggravare le possibili lesioni agli apparati muscolo-scheletrico, neurologico e vascolare, causate dall’e-spansione occupazionale al segmento mano-braccio”. Sono comprese sia ma-lattie muscolo-scheletriche (compre-sa la fibromialgia, che è stata oggetto di una specifica trattazione in occasio-

ne del XXIX Congresso Nazionale in quanto quadro clinico di difficilissima gestione da parte del Medico Compe-tente), neurologiche e vascolari; sia fat-tori fisiologici (come età, sesso, biotipo e struttura antropometrica, gravidanza e menopausa).Tutte le linee guida sono concordi nel suddividere le malattie in due gruppi a

seconda che il danno anatomico sia re-versibile o irreversibile. Nelle tabelle che seguono si propone una sintesi dei dati clinici e strumenta-li (ecografico e elettromiografico) che consentono di classificare il danno ana-tomico in reversibile o irreversibile.Va precisato che a tutt’oggi non esisto-no elementi sufficienti a considerare i

soggetti trattati chirurgicamente con normalizzazione del dato di diagno-si per immagini o strumentale (ovve-ro con restituito ad integrum dal punto di vista degli specialisti ortopedici) co-me soggetti sani. Tali soggetti andran-no precauzionalmente considerati co-me soggetti affetti da danno anatomico irreversibile.

Motivazione La BEP qui presentata è stata condivisa nell’ambito delXXIX Congresso Nazionale ANMA e verificata dalla Commissionescientifica ANMA. In questa nota se ne presenta una sintesi finalizzataall’applicazione pratica da parte del Medico Competente.

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Sintesi STEP 1

La prima flow chart relativa allo STEP 1, quindi, considerate le tre chiavi di ingresso:• patologia dell’arto superiore (PAS) acuta o reversibile;• PAS cronica o irreversibile;• PAS operata,

per definire il percorso di follow-up da seguire (in termini pratici, per definire un giudizio di idoneità temporanea con revisio-ne del lavoratore o un giudizio di idoneità permanente, il cui contenuto sarà definito al termine dello STEP 2.

Nota

Come si osserva, il primo percorso ri-chiede una revisione del lavoratore con follow-up che può variare dai 3 ai 6 me-si (sul punto non c’è accordo di lettera-tura e, sia per scarsa compliance tera-peutica del paziente, sia per l’influenza di fattori extralavorativi, sono riferiti

periodi di recupero anche assai protrat-te nel tempo).

Dopo la guarigione del quadro acuto o reversibile e la riammissione del la-voratore allo svolgimento della norma-le attività produttiva è consigliato un controllo ravvicinato a 6 mesi, una tan-tum, allo scopo di verificare che la ri-

presa lavorativa non abbia interferito con il consolidamento dei benefici te-rapeutici.Come illustrato nel secondo ingrandi-mento, un quadro di PAS cronica o ir-reversibile comporta necessariamente l’espressione di un giudizio di idoneità a carattere permanente, il cui contenu-to sarà definito nello Step 2.

FASE ATTIVITÀ

ValutazioneSTEP 2a

Valutazione di rischi ad indice (OCRA o altro) vs valutazione descrittiva

Collaborazione del Medico Competentealla valutazione di Rischio

ValutazioneSTEP 2b

Individuazione della fascia di rischio se valutazione ad indice

Collaborazione del Medico Competentealla valutazione di Rischio

ValutazioneSTEP 2c

Individuazione del comparto specifi-co con caratteristiche compatibili

Valutazione dei Rischi e sopralluogo

Espressione del giudizioSTEP 4c

Espressione del giudizio di idoneità Sorveglianza sanitaria

FASE ATTIVITÀ

Valutazione

STEP 1a

Individuazione delle patolo-gie che determinano ipersu-scettibilità individuale o pos-sibile aggravamento di lesioni al segmento mano-braccio

Tendiniti Tenosino-vite

Infiammazione guaina rivestimento

Peritendi-nite

Infiammazione punto passaggio tendine e muscolo

Entesiti Infiammazione punto inserzione tendine osso

Borsite Infiammazione borse sinoviali

Tendinosi Processo degenerativo

Valutazione

STEP 1b

Distinzione per patologia del-la reversibilità o meno delle lesioni

Tendiniti Tenosinovite Ipo-ecogenicità Reversibile

Peritendinite

Entesiti

Borsite Anecogenicità (li-quido) + ispessi-mento borsa

Tendinosi Ipo- + an- + iper-e-cogenicità

Irreversibile

Valutazione

STEP 1c

Scelta degli esami di appro-fondimento per stabilire la reversibilità delle lesioni a se-conda del danno anatomico

Sindromi canalicolari Danno anato-mico

Velocità di conduzione sensitiva Latenzadistrale motoria

Evoluzione

Solo test comparativi = Reversibile

- =

- Irreversibile

Assente

Assente Assente

Giud. temporaneo3-6 mesi

Come normalecon follow-up

a 6 mesi

Giud. temporaneo3-6 mesi

Guarita Persistente

Guarita

GuaritaRiacutizzazione

Come normale

Persistente

STOP

PAS acutao irreversibile

PAS cronicao irreversibile

Giudiziopermanente

PAS operate

PAS croniche, irreversibili o operatePAS acute o irreversibili

PAS

STEP 1 Schema riassuntivo STEP 1

STEP 2

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La normativa tecnica (si ricordano, tra tutte, la norma UNI EN ISO 11228-3 e il documento tecnico ISO/TR 12295) raccomanda di seguire un percorso di valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore stan-dardizzato e ad indice.L’uso di una metodologia ad indice of-fre indiscutibili vantaggi: permette, per esempio, di pianificare gli interventi preventivi e di valutare l’efficacia degli stessi, di stratificare il rischio di sovrac-carico biomeccanico, di confrontare tra loro le postazioni presenti nel luogo di lavoro.In caso di utilizzo dei metodi ad indice, si raccomanda di non utilizzare unica-mente e acriticamente il solo indice fi-nale, ma di tenere conto di tutti gli ele-menti analitici di valutazione dell’effet-tivo carico dei diversi segmenti dell’ar-to superiore: ciò al fine di migliorare la capacità di identificazione di una possi-bile relazione causale tra “carico lavora-tivo” ed affezioni di specifiche strutture anatomiche, di orientare i più specifici interventi di riprogettazione dei com-piti e dei posti di lavoro e di fornire ele-menti indispensabili per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Non può essere, tuttavia, ignorato che – anche considerando il fatto che il 95% delle imprese italiane sono PMI con meno di 10 addetti (fonte ISTAT) e, quindi, talora senza un sistema pre-ventivo aziendale efficiente – molto fre-quentemente il Medico Competente né ha a disposizione, né può effettivamen-te richiedere una valutazione con me-todologia standardizzata ad indice. In molti, è disponibile unicamente una valutazione matriciale R = PxD, che non fornisce sufficienti elementi di det-taglio per l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica.In questi casi, il Medico Competente si trova nella necessità di farsi carico di una valutazione necessariamente di ti-po descrittiva. A questo fine si consiglia l’uso delle checklist proposte nel docu-mento tecnico ISO/TR 12295 o nella Tabella B.2 della norma UNI EN ISO 11228-3. In ogni caso, si consiglia di verificare almeno i seguenti parametri:• frequenza elevata (oltre 30 azioni al

minuto) per oltre 3 ore complessive;• braccio quasi ad altezza delle spalle,

specificando la percentuale del tempo ciclo in cui si verifica la disergonomia;

• prono-supinazioni massimali del go-mito, specificando il dato cronologico;

• deviazioni massimali del polso, spe-cificando il dato cronologico;

• mano in presa pinch, palmare o ad uncino, specificando il dato crono-logico;

• uso di forza moderata, specificando il dato cronologico;

• uso di forza forte, specificando il da-to cronologico;

• vibrazioni trasmesse al sistema ma-no-braccio con accelerazione supe-riore a 2,5 m/s2.

Sulla base del dato di esposizione (che dovrebbe essere contenuto nel docu-mento di valutazione dei rischi, se l’a-zienda in cui opera il lavoratore ogget-to di valutazione rispettasse le indica-zioni della legge vigente, il flow chart dello STEP 2 esprime il percorso logico per definire il contenuto della idoneità emersa al termine dello STEP 1 (tem-poranea o permanente, con follow-up ravvicinato e no).

Il flusso prevede due chiavi di ingresso: la disponibilità di un metodo ad indi-ce (nel nostro Paese la metodologia più utilizzata è costituita dai tools della fa-miglia OCRA) o l’esecuzione di una va-lutazione descrittiva.

Il primo percorso decisionale (vedi in-grandimento qui sopra riportato) si ba-sa sugli esiti di una valutazione con me-todo ad indice.La peculiarità della proposta di que-sta BEP è quella di valutare – in caso di indice nella fascia gialla del rischio borderline – l’indice specifico per il comparto funzionale dell’arto supe-riore affetto dalla PAS per cui si valu-ta il lavoratore. In tal modo, il Medico Competente ha modo di pervenire all’e-spressione di un giudizio alla mansione specifica preciso e razionale.

Il Medico Competente terrà conto an-che degli aspetti organizzativi, evitan-do di assegnare il lavoratore meiopragi-co a svolgere attività a ritmo vincolato (intendendo per ritmo vincolato p.es. quello che nella Checklist OCRA ad al-ta precisione viene definito “ritmo im-posto senza possibilità di modulazione su linea in movimento”. Non si ritengo-no, invece, controindicati i lavori a rit-mo imposto (intendendo per ritmo im-posto p.es. quello che nello stesso stru-mento è indicato come “ritmo imposto con possibilità di modulazione”).

Il secondo percorso – ovvero in assenza di una valutazione puntuale del rischio di sovraccarico biomeccanico degli ar-ti superiori con metodologia standar-dizzata – deve necessariamente conclu-dersi attraverso una valutazione profes-sionale (expertise) da parte del Medico Competente.

Fonti più utilizzate nel nostro Paese:

• D.M. 9-4-2008 – Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria;

• D.M. 10-6-2014 – Aggiornamento delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 T.U. (Lista I, Gruppo 2; Lista II, Gruppo 2; Lista III, Gruppo 2;

• D. Colombini, E. Occhipinti et al.: Le affezioni muscolo-scheletriche degli arti superiori e inferiori come patologie professionali: quali e a quali condizioni, Documento di Consenso di un gruppo di lavoro nazionale. Med. Lav. 2003: 84,3: 312-229;

• P. Apostoli, M. Bovenzi et al.: Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie dell’arto superiore correlati con il lavoro (Upper-extremity work-related muscoloskeletal disorders – UE WMSDs). Maugeri Foundation Books, ed. 2003; Agg. 2006

• D. Magosso, E. Cestari et al.: Linee guida linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori. C.R.E.E.O. Regione Veneto, 2004.

BIBLIOGRAFIA

Verde Giallo Rosso

Idoneo Non idoneo

Id. descrittiva

OCRA o altrometodo ad indice

Giallo

Idoneo con jobrotation 1 ora

Verde

Idoneo

Rosso

Non idoneo

Comparto specifico

Valutazionedescrittiva

STOP

DVR

Verde Giallo Rosso

Idoneo Non idoneo

OCRA o altrometodo ad indice

Giallo

Idoneo con jobrotation 1 ora

Verde

Idoneo

Rosso

Non idoneo

Comparto specifico

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Industria 4.0: quali riflessisul Medico Competente e sulla Medicina in Azienda?

Attualità G. Briatico Vangosa, past President ANMA

È un salto in un presente-futu-ro che affascina, come del re-sto ogni trasformazione grande e piccola che ognuno di noi ha

vissuto nel corso della propria esisten-za. Dalla penna stilografica (con gli in-fortuni dell’ultima facciata del tema in classe, le “macchie” non sempre sana-bili con la carta assorbente) alla Olivetti 22; dal telefono nero fisso con la rotel-la per comporre il numero, ai primi gi-ganteschi telefoni portatili, alla telefo-nia dei nostri giorni; dal piccione viag-giatore al telefax, alla posta elettronica. Ci accompagna ormai da decenni un cambiamento minuto dopo minuto che trasforma la nostra vita lavorativa, fa-miliare e sociale.Del resto è sotto gli occhi di tutti noi Medici Competenti la trasformazione del mondo del lavoro e l’adattamento che noi professionisti abbiamo dovuto assecondare. Inutile negarlo arriviamo sempre, da sempre, secondi quando va bene. Ci illudiamo di essere protagoni-sti. Ciononostante il nostro contributo al miglioramento delle condizioni di la-voro, e in qualche modo allo stile di vi-ta, è tangibile. Il nostro lavoro è stato prezioso, continua ad esserlo e dobbia-

mo sforzarci per trovare il giusto equi-librio perché lo sia anche nel futuro, nell’Industria 4.0.Ma cosa è l’Industria 4.0? Un argomen-to affascinante; una favola proiettata sui nostri pronipoti che vivranno in un mondo fantastico, senza problemi, nel benessere digitale.Sarà come profetizza Warren Gamaliel Bennis, pioniere degli studi sulla lea-dership, in una delle sue famose cita-zioni?

Industria 4.0 prende il nome dall’ini-ziativa europea Industry 4.0, a sua vol-ta ispirata ad un progetto del governo tedesco. La paternità del termine vie-ne attribuita a Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahl-ster che lo impiegarono per la prima volta in una comunicazione tenuta al-la Fiera di Hannover del 2011. Alla fi-ne del 2013 fu concretizzato il proget-to Industry 4.0 per l’industria del futu-ro con la previsione di investimenti su infrastrutture, scuole, sistemi energeti-ci, enti di ricerca e aziende per ammo-dernare il sistema produttivo tedesco e riportare la manifattura tedesca ai ver-tici mondiali rendendola competitiva a livello globale.L’obiettivo è dare sostanza ai 3 concet-ti che formano la cosiddetta “smart fac-tory”:• smart production, ovvero introdur-

re nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e strumenti.

• smart services, ovvero favorire tut-te le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di integra-

re i sistemi; ma anche tutte le strut-ture che permettono, in modo col-laborativo, di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, ge-stione dei rifiuti, ecc.)

• smart energy, ovvero avere sempre un occhio attento ai consumi ener-getici, creando sistemi più perfor-manti e riducendo gli sprechi di energia.

I “sistemi ciberfisici (CPS)”, cioè sistemi fisici strettamente connessi con i siste-mi informatici, sono la chiave di volta dell’Industria 4.0.

I risultati ottenuti dalla Germania a li-vello produttivo hanno portato molti altri Paesi a perseguire questa politica. L’Italia da parte sua ha pubblicato nel novembre 2015 il “Piano nazionale In-dustria 4.0: investimenti, produttività e innovazione” in base ai risultati dell’in-dagine conoscitiva della X Commissio-ne attività produttive, commercio e tu-rismo.Sono stati pubblicati numerosi stu-di sull’argomento. I più conosciuti so-no quelli di McKinsey, di Boston Con-

sulting e di Osservatori del Politecnico di Milano che profetizzano l’impatto che queste nuove politiche avranno sul contesto sociale ed economico: ovvero sulla “Quarta rivoluzione industriale”.Dunque nei prossimi anni fattori tec-nologici e demografici influenzeranno profondamente l’evoluzione del lavo-ro dimensionandone il mercato, come emerge dalla ricerca The Future of the Jobs presentata al World Economic Fo-rum. Già oggi la tecnologia del cloud e la flessibilizzazione del lavoro stan-no influenzando le dinamiche del lavo-ro e lo faranno ancora di più nei pros-simi 2-3 anni. L’effetto nei prossimi 5 anni sarà da una parte la creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma dall’altra la contemporanea perdita di 7 milioni, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di lavoro. L’Italia ne uscirebbe in pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi).

Le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione (ri-spettivamente 4,8 e 1,6 milioni di po-sti persi), mentre si registrerà una com-pensazione parziale nelle aree finan-

ziaria, management, informatica e in-gegneria. Si stima che oltre il 47% dei lavori in Europa e negli Stati Uniti so-no a rischio di automazione in meno di 20 anni.Cambiano di conseguenza le compe-tenze e le abilità ricercate dal mercato, stimando che nel 2020 il problem sol-ving sarà la soft skill più ricercata. Pa-rallelamente il pensiero critico e la cre-atività diventeranno sempre più impor-tanti.

Ci si riferisce ad una serie di cambia-menti nei modi di produzione (come si producono beni e servizi) e forse, come scenario possibile, anche dei rapporti di produzione (tra datore di lavoro e la-voratore, per esempio).

Cambieranno conseguentemente “i profili di rischio delle mansioni”, gli ef-fetti sulla salute e, con effetto domino, il modello per definire e gestire la ido-neità alla mansione specifica, così come oggi concepita dalla normativa di tutela della salute sul lavoro.Infatti la quarta rivoluzione industria-le si centra sull’adozione di 9 tecnolo-

Il tema dell’Industria 4.0 si è appena affacciato all’onore della cronacae già si sta valutando quali riflessi potranno esserci sulla salute fisicae mentale dei lavoratori e come la Medicina del lavoro debba guidaree ausiliare le nuove prospettive occupazionali.

Definizione di Industria 4.0“Il termine Industria 4.0 (o Industry 4.0) indica una tendenza dell’auto-mazione industriale che integra alcu-ne nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare laproduttività e la qualità produttiva degli impianti”

(da Wikipedia)

L’industria del futuro avrà solo 2 dipendenti: un uomo e un cane. L’uomo sarà lì per nutrire il cane. Il cane sarà lì per evitare che l’uomo tocchi qualcosa” (Warren G. Bennis).

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gie definite abilitanti e di interesse per l’intero settore manifatturiero, così co-me emerge dallo studio di Boston Con-sulting, che sono:

• Advanced manufacturing solution: sistemi avanzati di produzione, ov-vero sistemi interconnessi e modu-lari che permettono flessibilità e per-formance. In queste tecnologie rien-trano i sistemi automatici di movi-mentazione dei materiali e la ro-botica avanzata, che oggi entra sul mercato con i robot collaborativi o cobot.

• Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che aumentano l’efficienza dell’uso dei materiali.

• Augmented reality: sistemi di visio-ne con realtà aumentata per giudica-re meglio gli operatori nello svolgi-mento delle attività quotidiane.

• Simulation: simulazione tra macchi-ne interconnesse per ottimizzare i processi.

• Horizontal e vertical integration: in-tegrazione e scambio di informazio-ni in orizzontale e in verticale, tra tutti gli attori del processo produt-tivo.

• Industrial internet: comunicazione tra elementi della produzione, non solo all’interno dell’azienda, ma an-che all’esterno grazie all’utilizzo di internet.

• Cloud: implementazione di tutte le tecnologie cloud come lo storage online delle informazioni, l’uso del cloud computing, e di servizi esterni di analisi dati, ecc. Nel Cloud sono contemplate anche le tecniche di ge-stione di grandissime quantità di da-ti attraverso sistemi aperti.

• Cyber-security: l’aumento delle inter-connessioni interne ed esterne apro-

no la porta a tutta la tematica della sicurezza delle informazioni e dei si-stemi che non devono essere alterati dall’esterno.

• Big Data Analytics: tecniche di ge-stione di grandissime quantità di da-ti attraverso sistemi aperti che per-mettono previsioni o predizioni.

Mentre la “prima rivoluzione indu-striale” del 18° secolo è stata caratteriz-zata dall’utilizzo di macchine azionate da energia meccanica per l’introduzio-ne di potenza di vapore per il funzio-namento degli stabilimenti produtti-vi; la “seconda rivoluzione industriale” dell’inizio del secolo scorso dalla pro-duzione di massa e catena di montag-gio; la “terza rivoluzione industriale” dei primi anni ’70 dai robot industria-li e computer con l’utilizzo dell’elettro-nica e dell’IT per automatizzare la pro-duzione; oggi “la quarta rivoluzione in-dustriale” si va caratterizzando sui se-guenti cardini:

1. L’utilizzo dei dati come strumento per creare valore, perché intorno ai dati si muove la potenza di calcolo delle macchine. Tutti i temi relativi ai big data, i dati aperti, IOT, cloud computing, internet of Things e così via che determinano nuove forme di comunicazione.

2. Analytics, ovvero come far frutta-re i dati una volta raccolti. Entrano qui in campo le “machine learning”, macchine che perfezionano la lo-ro resa “imparando” dai dati via via raccolti e analizzati

3. Rapporto-interazione uomo-mac-china, ovvero la comunicazione e i linguaggi uomomacchine- strumen-ti- interfacce. La progettazione e at-tuazione di modalità di interazione

tra uomo e macchina finalizzate pre-valentemente a migliorare le presta-zioni sul lavoro (interfacce “touch”, realtà aumentata).

4. Il ponte tra digitale e reale, ovvero trovare i modi e gli strumenti per produrre i beni e i servizi una vol-ta avuti i dati analizzati, processati e resi strumento per “istruire” le mac-chine.

5. Ad esempio la stampa 3D, i robot e cobot (robot collaboratore - robot con applicazioni delimitate in col-laborazione con l’uomo contraria-mente al robot che opera indipen-dentemente dall’uomo).

Si prospetta uno scenario complesso che avrà ampi riflessi sui modelli per tutelare la salute e la sicurezza dei lavo-ratori “sul lavoro” con le modifiche che l’organizzazione, il contenuto e il conte-sto del lavoro subiranno. Sarà un libro da scrivere pagina dopo pagina, basan-dosi sull’osservazione dei fatti e che si-curamente comporterà sostanziali mo-difiche al Titolo VII – Attrezzature mu-nite di videoterminale – e al relativo Al-legato del Decreto legislativo 81/2008, ma anche a tutto l’impianto del Decreto 81 che dovrà, e dovrebbe già da adesso, essere accompagnato e ricollocato nel-la realtà produttiva e sociale: da siste-ma rigido a sistema flessibile e adatta-bile all’evoluzione dei tempi.

Il modello per Industria 4.0 dovrà es-sere studiato, ma nel frattempo dovre-mo adattare il nostro operare quotidia-no alla tutela dei rischi per la salute e la sicurezza della prima, della seconda e della terza rivoluzione industriale che convivono assieme. Ovviamente nello schema tradizionale del Decreto 81 e di tutte le sue “costrittività organizzative”. Si fugge verso il futuro senza spingere per modificare il presente.

Il cosiddetto “Job act”, ovvero la Leg-ge del 22 maggio 2017 n. 81 (numero che ricorre!) su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavo-ro subordinato”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giungo 2017 e vi-gente dal giorno successivo, è una pri-ma palestra per affrontare il futuro di Industria 4.0.

Ad esempio sarà necessario studiare modelli da suggerire per gestire l’arti-colo 11 di questo provvedimento dedi-cato alla “delega al governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professiona-li” per individuare misure specifiche di prevenzione e protezione idonee a ga-

rantire la tutela della salute e della si-curezza delle persone che svolgono atti-vità lavorativa negli studi professionali, oppure per suggerire modelli di “welfa-re” come indicati all’articolo 17.Ma ancor più sul tema del lavoro agile o smart working che forma il Capo II del-la Legge prima citata, il cui articolo 22,

dedicato alla sicurezza del lavoro, di-spone le garanzie che il datore di lavoro deve porre in atto. L’articolo successivo, il 23, stabilisce ai commi 2 e 3 che il la-voratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-sionali ai sensi del D.P.R. 1124 del 1965. Quindi deve essere sottoposto a sorve-

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glianza sanitaria. Ma quale modello? Quello tradizionale del Titolo VII tout court, altro? Con quale criterio per la valutazione dei rischi? Il consueto DVR pre-confezionato?Navigando in internet si rileva un qua-dro giustamente contraddittorio: gli entusiasti del nuovo corso, i prudenti, gli scettici. Sta di fatto che il lavoro agi-le è una realtà ormai praticata anche nel nostro Paese da circa 250 mila persone che svolgono le loro mansioni da remo-to e il numero di grandi aziende che ha avviato progetti di lavoro agile negli ul-timi due anni è passato dall’8 al 30%.Una fetta che si allargherà presto e che comprende nomi come Ferrari, Duca-ti, Vodafone, Tetra Pack e Barilla. L’Os-servatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Mi-lano stima che la gestione più elastica di tempi e luoghi di lavoro ha genera-to un aumento della produttività dal 15 al 20%.Questo nuovo modo di affrontare il la-voro avrebbe anche un impatto positi-vo sull’ambiente. Infatti lavorare da ca-sa significa meno spostamenti in auto o con i mezzi pubblici e un colpo allo spreco di tempo per il lavoratore. «Le aziende di tutto il mondo stanno viven-do una profonda trasformazione or-ganizzativa dettata dal fatto che oggi, nell’economia dei servizi, non è più ne-cessario recarsi in un luogo diverso dal-la propria abitazione per lavorare, visto

che la tecnologia ha portato gli strumen-ti di lavoro nelle nostre case», spiega Le-onardo Previ docente di Risorse Uma-ne presso l’Università Cattolica di Mila-no e autore di Zainocrazia.

Ci sono però aziende che la stanno pen-sando diversamente. È il caso di Yahoo in USA, dove il lavoro agile è diffuso da tempo, che ha fatto marcia indietro so-stenendo che «per far diventare Yahoo il miglior posto dove lavorare, la colla-borazione e la comunicazione saranno importanti e quindi dovremo lavora-re fianco a fianco. Ecco perché dobbia-mo tutti essere presenti in ufficio. Al-cune delle migliori decisioni arrivano dalle discussioni in corridoio o davanti alla macchinetta del caffè, incontrando nuove persone o con meeting improv-visati».Ed è anche il caso di IBM che fa mar-cia indietro e richiama i propri impie-gati in sede, dopo che per anni aveva-no potuto lavorare da remoto, grazie a un progetto di smart working che aveva coinvolto gran parte dell’azienda, soste-nendo che per essere sempre più pro-duttivi e performanti gli impiegati han-no bisogno di lavorare in una location creativa, da cui poter trarre la giusta ispirazione.Il co-working è un’altra espressione, o meglio applicazione, dello smart wor-king. Si tratta di spazi, magari vicino casa, dove è possibile affittare una scri-

vania per evitare di andare in ufficio senza però rinunciare a vivere alcuni momenti della giornata con altri lavo-ratori, o colleghi. Spesso frequentati da lavoratori autonomi e freelance, oggi i coworking in Italia sono circa 300.Dunque, quale modello per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano in queste nuove forme di orga-nizzazione del lavoro?

A mio parere è urgente produrre una modellistica, che non potrà che essere multidisciplinare, da confrontare all’in-terno della nostra disciplina; saranno poi necessarie delle sperimentazioni per validarla prima di essere partecipa-ta alle Istituzioni e alle parti sociali.Non vorremmo che la modellistica si fermasse all’applicazione di ISO, ov-vero al terreno della sicurezza seppur fondamentale, come la ISO/TS 15066: 2016 “Robots and roboti devices – col-laborative robots” che definisce i crite-ri per la valutazione dei rischi generati dall’utilizzo dei cobot (con cui si lavora a stretto contatto fisico, senza barriere o gabbie protettive) e le misure di prote-zione che devono essere adottate, o alla roboetica, espressione che sta ad indi-care quella parte dell’etica che si occu-pa del rapporto tra uomo e robot. Non vorremmo che ci si fermasse al tema del tecnostress e della fatica mentale.

In questo percorso sarà bene fare tesoro del pensiero del nostro Maestro Profes-sore emerito Enrico Carlo Vigliani che nel 1987 intrudendo in Volume “Orga-nizzazione della prevenzione in azien-da” edito dal GLAMA – Gruppo di La-voro Medici Aziendali, definì la “Medici-na Aziendale: un’arte particolare. È una medicina del lavoro che si differenzia per molti lati dalla medicina del lavoro clas-sica, materia di studio nelle facoltà Medi-che, e per numerosi versi anche dalla spe-cializzazione in medicina del lavoro, così come essa viene appresa nella maggior parte delle nostre scuole universitarie”.

Fin dai tempi del 277/91, ma a dir la ve-rità ben prima, abbiamo sostenuto che il processo di valutazione del rischio è la cerniera della sorveglianza sanitaria; il modo per evitare il famoso “visitifi-cio” di cui ancora si parla; lo strumen-to per esprimere l’autentico giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il mo-

dello di “logica funzionale” licenzia-to da ANMA negli anni ’80, espressio-ne dell’autentica pratica della Medicina del Lavoro, si ripropone come vincente.

Il giudizio di idoneità alla mansione rappresenta la sintesi tra il profilo di ri-schio della mansione e quello sanitario della persona. È un approccio olistico che potrà soddisfare le esigenze poste dalle nuove forme di lavoro che si stan-no affacciando.

Sono però da superare i vincoli norma-tivi oggi in essere, primo fra tutti quel-lo della collaborazione alla valutazio-ne dei rischi del Medico Competente. Se il sistema normativo vuole davvero raggiungere gli obiettivi di tutela che si prefigge, se vogliamo costruire un siste-ma che sia in grado di affrontare le te-matiche di “ergonomia cognitiva” che Industria 4.0 sta introducendo, pen-siamo che è inderogabile un atto legi-slativo ah hoc che consegni al Medico

Competente un peso deciso e obbligato nel processo di valutazione del rischio.In conclusione si tratta di mettere il Medico Competente in condizione di essere inserito nel contesto azienda-le, come recita il Codice di Compor-tamento del Medico d’Azienda e Com-petente pubblicato nel 1997 “Il medico d’azienda, competente in quanto provvi-sto dei requisiti richiesti dalla legge e no-

minato dal datore di lavoro, è il Medico che, inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell’impresa, attraverso la specifica co-noscenza dell’organizzazione aziendale, collabora all’attuazione di quanto neces-sario affinché l’attività lavorativa si svol-ga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori”.

• McKinsey & Company, su McKinsey & Company. URL consultato il 13 luglio 2017.

• Osservatori Home, su www.osservatori.net. URL consultato il 13 luglio 2017.

• The Future of Jobs, in The Future of Jobs. URL consultato il 13 luglio 2017.

• Piano nazionale Industria 4.0: investimenti, produttività e innovazione. . URL consultato il 13 luglio 2017.

• Legge del 22 maggio 2017 n. 81 (numero che ricorre!) su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro su-bordinato”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giungo 2017.

• Renata Borgato. Tra umano e non umano: le nuove frontiere della sicurezza – Punto Sicuro, 19/05/2017.

• Organizzazione della prevenzione in azienda . Ed GTE, 1987

• Codice di Comportamento del Medico d’Azienda e Competente - www.anma.it

BIBLIOGRAFIA

AnalisiOrganizzativa

Valutazionedei Rischi

Documentodi valutazione

Valutazionesituazione di lavoro

Valutazionepopolazione al lavoro

Profilo diMansione

ProfiloSanitario

Misure diMiglioramento

Giudiziodi Idoneità

Dati Biostatistici

Confronto tra le richieste delle mansionie le possibilitàdi lavoro della popolazione

CartellaSanitaria

SorveglianzaSanitaria

MonitoraggioBiologico

Associazione NazionaleMEDICI D’AZIENDAE COMPETENTI

TMLe conoscenze professionali

La logica funzionale del Medico Competente per attuare la sorveglianza sanitaria

4.0

Congresso #30 AnmaUn nuovo traguardo raggiunto

Eventi

Sabato 10 giugno si è concluso il Congresso Nazionale #30anma che ha visto la partecipazione di moltissimi so-ci e professionisti del settore.Anche quest’anno l’evento ha raggiunto un altro record di iscritti che hanno manifestato interesse per tutti gli argomenti trattati a dimostrazione della qualità del programma, dell’ottimo lavoro svolto dal comitato scientifi-

co nei mesi precedenti e all’intervento di illustri relatori. Tanti i temi toccati: dalla gestione del rischio cancerogeni fino al trattamento del lavoratore psichiatrico e del lavoratore in trasferta.Il congresso ha rappresentato un’ importante occasione per avanzare proposte e spunti operativi fondamentali per la professione del medico competente riconfermando ANMA come punto di riferimento nazionale per promuovere e di-vulgare le conoscenze nell’ambito della medicina del lavoro con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di colleghi con cui condividere temi di attualità.

Clicca e guarda tutte le foto e i filmati dell’evento!

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ANMA FadLa formazione a distanza per il Medico Competente

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Il lancio del nuovo corso di Formazione a Distanza

dell’Associazione coincide anche con la nuova versione del sito

www.anmafad.com che, oltre a presentarsi con un rinnovo

del layout più moderno e accattivante, è stato ripensato anche

per offrire le funzionalità in maniera più efficace e una migliore

organizzazione dei contenuti. Il sito è dotato anche di un forum

dedicato alla discussione tra gli utenti per consentire alla nostra

comunità virtuale di interagire sugli argomenti trattati.

Aperte le iscrizioni al nuovo Corso FAD L’APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO E L’IDONEITÁ ALLAMANSIONE IN LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI: 4 ESEMPI

Il corso è fruibile gratuitamente dagli iscrittial 30° Congresso Nazionale e a prezzo scontato per i Soci ANMA.

Disponibile fino al 15 dicembre 2017, rilascia 18 crediti ECM.

Sorveglianza dei lavoratori che svolgono attività in quota

Elementi per attuare una efficace sorveglianza sanitariae gestione del lavoratore anziano

Gestione del lavoratore diabetico

Aspetti di prevenzione in particolare per gli operatori sanitarinell’assistenza a persone con infezione tubercolare

latente e/o tbc attiva

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Un percorso formativo finalizzato a

migliorare la qualità delle azioni di tutela della salute e sicurezza

da parte del Medico Competente, è suddiviso in 4 moduli:

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I “nuovi” videoterminalisti:remote operators.

Ufficio & Salute Paolo Santucci, Consigliere Nazionale ANMA

Si tratta di una delle facce dell’industria 4.0, caratterizza-ta dall’automazione industriale che integra alcune nuove tec-

nologie produttive, nata in Germania nel 2011 allo scopo di ammodernare il sistema produttivo e riportare la mani-fattura tedesca ai vertici mondiali, che ha spinto molti altri Paesi a perseguire la medesima politica (1).In realtà le prime esperienze di lavoro ‘in remoto’ hanno riguardato i settori dell’aerospazio, della difesa e dell’ener-gia, mentre adesso sono attivi ‘remote operators’ nell’ambito di mansioni più ‘tradizionali’, quali softwarista (infor-matica) e chirurgo (medicina), condu-cente macchine movimento terra (in-dustria mineraria, edilizia) e gruista (terminal portuale), fino a nuove atti-vità in fase di sperimentazione come il ‘remote ship operator’ (navi cargo sen-za equipaggio) che presenta l’obiettivo di migliorare efficienza, precisione, si-curezza e riduzione dei costi attraverso l’automazione delle operazioni.

Oltre a evidenti vantaggi di tipo orga-nizzativo ed economico, salta all’oc-chio del medico competente la riduzio-ne dell’esposizione ai rischi, compre-

so quello infortunistico, e la maggiore compatibilità fra richieste della man-sione e condizione psicofisica del la-voratore, legata al netto miglioramen-to delle condizioni operative dei ‘nuovi videoterminalisti’.

Si tratta infatti di attività svolte in po-stazioni dotate di più schermi e ‘joy-sti-ck’, simili a moderne sale controllo (‘control room’), lontane dai rischi del ciclo produttivo, che si offriranno sem-pre più spesso all’attenzione di diversi addetti alla sicurezza e dei medici com-petenti. Tuttavia l’evoluzione di diverse mansio-ni tradizionali ci offre nuovi, e più fa-vorevoli, profili di rischio impensabili fino a poco tempo fa, che possono al-lungare la vita professionale di lavora-tori affetti da menomazioni ed attenua-re notevolmente le conseguenze sulla salute e la sicurezza per le nuove gene-razioni di lavoratori.

I ‘nuovi videoterminalisti’:dalla valutazione dei rischi al giudizio di idoneità

Dobbiamo allora chiederci: siamo pronti a gestire nuovi rischi che ripro-pongono, in maniera più prepotente e con le diverse peculiarità del caso, gli stessi fattori, prevalentemente fisici ed organizzativi, che riguardano da tempo gli impiegati degli uffici? La letteratura scientifica non offre spunti di approfondimento e la norma-tiva risulta largamente inadeguata alle nuove necessità di aziende e professio-nisti. Non resta allora che ripartire da attività simili che si sono già affacciate nei ci-cli produttivi di diversi comparti, quali industria, commercio e servizi. Si tratta di postazioni dotate di videoterminale spesso ‘improvvisate’, o comunque pri-ve della corretta impostazione ergono-mica, che hanno prodotto problemati-che, anche di non facile gestione per le aziende (2).

Inoltre nuove modalità di organizza-zione del lavoro hanno proposto ra-pidamente il passaggio dal ‘telelavoro’

Il ‘Remote operation’ (o teleoperation) indica la gestione di un sistema odi un macchinario ‘a distanza’. I campi interessati sono la ricerca, il mondoaccademico e della tecnologia: di solito é associato alla robotica, ma inrealtà può essere applicato ad ogni situazione nella quale un dispositivo ouna macchina é guidata a distanza da una persona. (Fonte: Wikipedia)

al lavoro ‘non stanziale’ (‘mobile wor-king’) ed al lavoro agile, o ‘smart wor-king’, con ulteriori problematiche lega-te ad ambienti operativi extra-azien-dali, connessione costante ed utilizzo esclusivo di dispositivi portatili dotati di schermo. Oltre alle carenti e spesso discutibi-li valutazione del rischio organizza-tivo (‘stress lavoro correlato’), manca in molti casi una cultura di base che permetta di affrontare concretamen-te il rapporto fra ‘lavoro e visione’ e le correlazioni fra problematiche musco-lo scheletriche ed utilizzo di dispositi-vi dotati di schermo con particolare ri-guardo alle ‘posture incongrue’. La conseguenza è la gestione dei singoli casi critici con modalità improvvisate, mentre la realtà richiede metodi, stru-menti (e possibilmente leggi) che for-niscano un orientamento consolida-to nella gestione delle crescenti attività svolte attraverso uno schermo di picco-le, medie o grandi dimensioni, in ogni settore produttivo e attraverso le più di-verse modalità organizzative (2).

Entrando nel merito dei rischi specifi-ci del ‘remote operator’, si può partire dallo schema di Legge che comprende

principalmente l’apparato oculo visivo e muscolo scheletrico, la sfera neurop-sichica e gli aspetti organizzativi con tutte le particolarità del caso.Si tratta infatti di attività svolte gene-ralmente all’interno di sale dotate di numerosi schermi, a distanze general-mente superiori rispetto a quelle di una postazione tradizionale, che impongo-no il coinvolgimento di diverse compe-tenze a partire dalla progettazione degli ambienti. I riferimenti sono tuttora costitui-ti dall’allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo agli aspetti illuminotecnici che, per le par-ticolari caratteristiche delle attività svolta, non potranno prescindere da una adeguata valutazione dell’illumi-namento e soprattutto dei rapporti di luminanza nel campo visivo professio-nale dell’operatore. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata alla scelta dei corpi illuminanti (collocazione, regola-zione, ecc.) e dei tendaggi delle finestre, con riferimento al tipo di attività svolta dagli operatori. La principale novità rispetto al ‘vide-oterminalista tradizionale’ consiste nell’utilizzo di due joy-stick, o di altri sistemi analoghi, che, coinvolgendo co-

stantemente gli arti superiori, richiede particolare attenzione per la postura (valutazione del sovraccarico biomec-canico) e conseguentemente la scelta delle caratteristiche della seduta, par-tendo dalle indicazioni dell’Allegato XXXIV, anche in considerazione di una attività spesso svolta 24 ore su 24.La valutazione del rischio organizza-tivo deve comprendere la problemati-ca delle turnazioni, del lavoro nottur-no e dello stress lavoro correlato, anche per le elevate responsabilità insite nel-la mansione (rischio infortunistico per terzi) che non differiscono dalla tradi-zionale mansione operativa con accer-tamenti su alcol e droghe nei casi previ-sti dalla Legge. Ma su questi aspetti molto dipenderà anche dalla ‘selezione’ del personale e dall’efficacia del processo di formazio-ne-informazione ricevuto preliminar-mente dall’operatore, soprattutto nei casi di lavoratori ‘operativi’, spesso non più giovani, spostati all’attività ‘in re-moto’. Ovviamente la sorveglianza sanitaria deve essere mirata ai rischi specifici del ‘remote operator’. Tuttavia per quanto riguarda la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica co-

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stituiscono sempre un riferimento i cri-teri delle Linee Guida SIMLII dedicate agli addetti al videoterminale che van-no necessariamente contestualizzati (3).In ogni caso sarà di sicuro aiuto per il medico competente gestire un lavora-tore portatore di importanti menoma-zioni, che per anni è stato esposto a fat-tori di rischio professionale, quali per esempio, vibrazioni e rumore, micro-clima e lavoro in quota, in una nuova postazione ergonomica dotata di mol-teplici confort.

Considerazioni e conclusioni

La realtà del ‘remote operator’ appar-tiene alla nuova ‘Industria 4.0’, ma non deve apparire così lontana o futuristi-ca, anzi, essendo già operativa in diver-si ambiti, deve costituire stimolo per la

nostra comunità scientifico-professio-nale, affinchè siano raccolte esperienze per condividere al meglio ogni passag-gio, dalla valutazione dei rischi al giu-dizio di idoneità.Perciò un modello per l’Industria 4.0 deve essere ancora studiato, ma il pro-blema è che ‘si fugge verso il futuro sen-za spingere per modificare il presente’ e dovremo nel frattempo adattare il no-stro operare quotidiano alla tutela dei rischi per la salute nello schema tradi-zionale del Decreto 81 (1).

Certamente si rende necessario un complessivo ripensamento del Titolo VII, Attrezzature munite di videoter-minali, e più in generale dell’impian-to del D.Lgs.81/08 e s.m.i., che dovrà, e dovrebbe già da adesso, essere accom-pagnato e ricollocato nella realtà pro-duttiva e sociale: da sistema rigido a si-

stema flessibile e adattabile all’evoluzio-ne dei tempi (1). Ma la direzione è segnata. Ed ANMA l’ha indicata più volte in occasione di convegni e congressi, attraverso il mo-dello di ‘medico competente ANMA’, che risale al 2007 e mantiene inalterata tutta la sua attualità (4, 5). L’attività complessiva di prevenzione deve superare il concetto di lavoratore da tutelare verso malattie professionali, o lavoro-correlate, mettendo al centro la ‘persona al lavoro’. Quindi, ‘la persona’, da preservare nel-la sua completa integrità psicofisica con particolare riguardo a proprie di-sfunzioni, menomazioni o patologie, che possono configgere con le richieste della mansione e vanno gestite con ap-proccio inclusivo multidisciplinare (2).Entrando nel merito del Titolo VII, si dovrà necessariamente aprire ad una

nuova figura di ‘operatore’ che, in mo-dalità stanziale o mobile, attraverso molteplici dispositivi (puntatori, joy stick, ecc.) e schermi di visualizzazione dalle dimensioni più svariate (da polso, fino al videowall), comprende una se-rie di attività che hanno in comune una stretta interazione tra uomo e dispositi-vo elettronico.

L’auspicio è che tutti gli ‘addetti ai la-vori’, dalla comunità scientifica al legi-slatore, possano presto acquisire la pie-na consapevolezza di nuovi rischi che i medici competenti, unitamente a tut-te le figure della prevenzione aziendale, dovranno gestire da qui a dieci-vent’an-ni nell’ambito di mansioni profonda-mente trasformate, presso ambienti in-

novativi ed attraverso tecnologie sem-pre più avveniristiche.

1. Briatico Vangosa G., Industria 4.0. Quali riflessi sul Medico Competente e sulla Medicina in Azienda?, Medico Competente Journal, n°2 /2017.

2. Santucci P., Dalle esperienze sul campo alla proposta di BEP per il vide-oterminalista, XXX Congresso nazionale ANMA, Napoli 8-10 giugno 2017.

3. Piccoli B., Battevi N., Colais L., Di Bari A., Di Bisceglie M., Grosso D., Leka I., Muzi G., Paraluppi P., Santucci P., Totaro B., Troiano P., Linee Guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività lavorativa con vide-oterminali, Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), Nuova Editrice Berti, 2013.

4. Ditaranto D., Saettone M., Santucci P., Bulgheroni C., Come rendere effi-ciente ed efficace il ruolo del Medico competente nel sistema di preven-zione e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: il modello ANMA., XX Congresso Nazionale ANMA, Viareggio 14-16 giugno 2007.

5. Consiglio Direttivo ANMA, Il medico competente inserito nel sistema di prevenzione. Attualità e prospettive. Documento conclusivo. XXIX Con-gresso nazionale, Torino, maggio 2016.

BIBLIOGRAFIA

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Anma risponde

ALLEGATO 3A – D.L.vo 81

Contenuti Minimi della Comunicazione Scritta del Giudizio di Idoneità alla Mansione:Generalità del LavoratoreRagione Sociale dell’AziendaReparto3, Mansione e RischiGiudizio di Idoneità alla Mansione Specifica

Data della Espressione del Giudizio di IdoneitàScadenza Visita Medica Successiva (Periodicità)Firma del Medico CompetenteInformazioni Sulla Possibilità di Ricorso

Data di Trasmissione del Giudizio al LavoratoreFirma del Lavoratore 13

Data di Trasmissione del Giudizio al Datore di LavoroArt. 41: 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giu-dizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. DECRETO 12 luglio 2016 scompare la firma del lavo-ratoreArt.1. comma bb) all’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole«Firma del lavoratore» e la nota 13;

a cura di Piero Patanè, Vice Presidente ANMA

Sorveglianza sanitaria per lavori in quota?Domanda:

Buongiorno, sono un RSPP in diverse aziende e ho letto l’articolo pubblicato da alcuni di voi nell’ultimo nu-mero della rivista Ambiente & Sicurezza (n° 6 - giugno 2017 - pag.30 e sgg.), riguardante la sorveglianza sani-taria per i lavoratori che svologno lavori in quota. La mia domanda è molto semplice: precisamente, in base a quale articolo di legge sostenete che è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per questo tipo di lavori? Per quan-to ne so, non conosco nessun articolo di legge che lo preveda in maniera inequivocabile. Pongo ad esempio il caso di un lavoratore la cui mansione non preveda nessun altro tipo di rischio sanitario (es. movimentazione manuale di carichi, rumore, esposizione a sostanze chimiche, ecc...) ma la cui mansione prevede ad esempio la salita di ponteggi o l’uso di DPI anticaduta grazie della vostra risposta distinti saluti Riccardo Coletti.

Risposta:

Il “Lavoro in quota” rappresenta una sfida per il Medico Competente e più in generale per il Sistema di Prevenzione Aziendale. Si tratta infatti di un rischio non normato (perché nelle diverse norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori non è previsto alcun obbligo all’esecuzione di controlli sanitari per i lavoratori addetti a lavori in quota, così come definiti dal Titolo IV capo II del D. Lgs 81/08); che esita in un infortunio e non in una malattia professionale; non è influenzato dai tempi di esposizione.Il Lavoro in quota rappresenta quindi una condizione lavorativa per la quale non esiste (ancora) un articolato di leg-ge che ne indica le modalità (e gli obblighi) di: valutazione – gestione – prevenzione ma per la quale esistono suffi-cienti indicazioni epidemiologiche per sostenere il suo ruolo nell’insorgenza di danni alla salute.I lavori in quota costituiscono infatti ad oggi la più importante fonte di rischio con esiti mortali ed invalidanti per i lavoratori, soprattutto nei cantieri edili ed in altre attività lavorative; la caduta dall’alto è spesso conseguenza di er-rore umano, anche del lavoratore, il cui stato o le intercorrenti condizioni di salute possono causare o concausare la caduta. L’idoneità psico-fisica del lavoratore rappresenta un elemento essenziale per garantire la sua piena capacità di saper gestire con competenza e professionalità tutti i sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto.L’attuazione della sorveglianza sanitaria mirata per i lavoratori che svolgono operazioni in altezza trova piena giu-stificazione se si considera che il lavoro in quota, indipendentemente dal contesto in cui viene eseguito, ha tali pecu-liarità di rischio, nonché gravità di danni potenzialmente derivanti che essa può, a ben diritto, essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei lavoratori, rientrando, dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro, che, secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.81/08, “nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza”.Infine, laddove la norma si fa carente, prevale l’“Autorevole Dottrina”: “La sorveglianza sanitaria per un rischio non normato è legittima e giustificata purchè il rischio stesso sia inserito e valutato nel documento di valutazione del ri-schio. Il protocollo sanitario deve essere coerente con l’entità del rischio stesso”. Michele Di Lecce, già Procuratore Generale della Repubblica in Genova – Corso di aggiornamento ECM - ANMA – Genova maggio 2013

Marco Saettone - Consigliere Nazionale ANMA

Trasmissione del giudizio di idoneità al lavoratoreDomanda:

Ho trasmesso il giudizio di inidoneità al lavoratore tramite l’ufficio personale della ditta. Mi viene contestata tale modalità dall’organo di controllo (ASL) in quanto secondo loro il giudizio lo dovevo trasmettere io di-rettamente e non avvalermi dell’ufficio personale. Tra l’altro va precisato che tale procedura è stata attuata in quanto il lavoratore, al quale avevo riscontrato una patologia cardiaca, era stato avviato da parte mia a con-sulenza cardiologica che ne aveva disposto il ricovero in reparto UTIC per altri accertamenti era irreperibile in quanto ricoverato. Alla dimissione il responsabile del personale ha consegnato il giudizio. Grazie

Risposta:

Caro collega,le caratteristiche del giudizio di idoneità e la sua trasmissione non sono perfettamente precisate come tu sai. Il com-ma 6-bis dell’art. 41 dice che “il MC esprime g.d.i. per iscritto dando copia del g.d.i. al lavoratore e al ddl”. Ovvia-mente quel dando non significa automaticamente una consegna a mano, de visu. In calce richiamiamo per sommi capi le parti della norma che si riferiscono al tema. Ovviamente una consegna diretta a fine visita con tutti i requisiti minimi è preferibile, ma, nel caso questo non sia possibile, salvaguardiamo in particolare la data di consegna che sia certa e comunque nella miglior prossimità rispetto alla data di visita.Nel caso in questione sottolineerei 2 aspetti:il percorso è stato più che corretto fino all’invio a visita specialistica che poi ha determinato il ricovero. Poi con il la-voratore assente per malattia sarebbe stato più corretto un ulteriore appuntamento al rientro ( anche con meno dei 60 gg di malattia, in quanto si attendeva la valutazione specialistica ai fini del giudizio) per esprimere il giudizio.E’ esperienza comune che nei casi di limitazione e soprattutto di non idoneità, il giudizio necessita di un supplemen-to di informazione sia al lavoratore sia all’azienda; l’azienda infatti nel consegnare il giudizio non riesce (e non è te-nuta) alla gestione di questo aspetto.Pur con queste osservazioni e stando alle scarne informazioni sull’accaduto si rileva l’eccessiva enfasi sull’aspetto or-ganizzativo-procedurale fatto dall’organo di sorveglianza: al caso è stata sicuramente assicurata la priorità necessa-ria e richiesta dal codice deontologico: lo stato di salute del lavoratore che in quel momento presentava un sospetto di grave patologia.

Riportiamo alcune note legislative

Caso CharlieLa lettera della dottoressa Parravicini ai genitori

Da leggere in poltrona

Carissimi Connie e Chris, mamma e papà di Charlie,oso scrivervi una lettera perché la storia del vostro bim-bo mi ha molto provocato, come ciascuna delle storie dei bimbi di cui mi sono presa cura nei 35 anni di lavoro in patologia neonatale.Sono una neonatologa e la mia missione ogni giorno è di salvare la vita di neonati con le più svariate patologie, dal-la prematurità estrema a malattie congenite o acquisite dopo la nascita. Molti di questi bimbi guariscono, ma al-cuni hanno una vita breve, a volte brevissima.Ogni giorno sono in sala parto e partecipo alla grande speranza che ogni mamma e papà vivono per la vita e la felicità promessa per il loro “nuovo nato”, insieme con la trepidazione perché la realtà a volte sembra proprio con-traria alla realizzazione di questa speranza.La medicina moderna ha fatto tanti passi, ma i limiti so-no ancora tanti, per cui capisco benissimo il dramma a cui siete di fronte, a cui sono di fronte anche i medici e le infermiere che si prendono cura del vostro bimbo. C’è una possibilità di curare Charlie? E se la medicina non ha cu-re, cosa si fa?Semplicemente e tragicamente, “staccare la spina” non è una riposta.La prima cosa che vi vorrei dire è che prima della morte c’è la vita. Charlie è vivo ora, presente di fronte a voi e — spe-ro che ve lo permettano — nelle vostre braccia ora! Vivete con totalità questo presente che è tutto per voi ora. Qua-lunque sia la lunghezza della vita del vostro Charlie, qua-lunque decisione venisse presa, dovete poter essere “geni-tori”, poterlo tenere in braccio, fargli il bagnetto, vestirlo, coccolarlo, così che lui senta tutto il vostro amore e voi vi sentiate totalmente genitori. Se un bimbo ha una vita bre-ve, tutto l’amore deve concentrarsi nel tempo che è dato. Non so quanto Charlie vivrà, ma di sicuro lui e voi avete

bisogno di passare del tempo prezioso insieme, nell’intimi-tà della vostra famiglia.Avete scritto su Facebook “Noi e soprattutto Charlie sia-mo stati terribilmente abbandonati lungo tutto il processo, non ci è stato permesso di scegliere se nostro figlio potes-se vivere e nemmeno quando e in che luogo dovesse mo-rire”. Vorrei poter essere lì con voi per non permettere che “vi sentiate abbandonati”, vorrei essere lì con voi per stare con voi e aiutarvi a decidere come accompagnare il vostro bimbo nella sua vita che sappiamo breve, anche con tut-te le tecnologie esistenti. Ma sopratutto vorrei essere lì per Charlie, per capire cosa la scienza medica può fare per lui e, anche se si arrivasse ad un punto che la scienza medica non può aiutare, vorrei lo stesso prendermi cura di lui per riuscire a farlo sentire bene, per fargli godere il più possibi-le la sua vita, la vita che gli è stata data e che nessuno può o ha il diritto di togliere.Una vita è preziosa non per la lunghezza, ma per il segno che lascia nella storia e per quanto muove il cuore delle persone. Il vostro Charlie ha fatto parlare tutto il mondo e soprattutto sta aprendo nel cuore di centinaia, migliaia di persone delle domande fondamentali rispetto all’origi-ne e al senso della vita. Cos’è la vita? E chi può dare la vita e la può togliere?Anch’io ho queste domande e ogni volta che mi prendo cura in terapia intensiva di un bimbo con la vita breve, la domanda si riapre. E ogni volta faccio l’esperienza di “ricevere” una risposta guardando proprio quel bimbo. Charlie vi aiuterà a rispondere.

mcjournal I anno 22 I n. 1-2017 27

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