1 la disciplina del part- time nelle fonti internazionali michele colucci [email protected]...

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1 LA DISCIPLINA DEL PART- LA DISCIPLINA DEL PART- TIME NELLE FONTI TIME NELLE FONTI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI Michele Colucci Michele Colucci [email protected] [email protected] Sito internet: Sito internet: www.globallabourlaw.com/coluc www.globallabourlaw.com/coluc ci.htm ci.htm

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LA DISCIPLINA DEL PART-LA DISCIPLINA DEL PART-TIME NELLE FONTI TIME NELLE FONTI INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI

Michele ColucciMichele [email protected]@cec.eu.int

Sito internet: Sito internet: www.globallabourlaw.com/colucci.htmwww.globallabourlaw.com/colucci.htm

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II part-time in Europa% su totale occupazione

19961996 20022002

AustriaAustria 12,612,6 18,918,9BelgioBelgio 12,712,7 19,419,4Danimarca Danimarca 23,023,0 20,620,6FinlandiaFinlandia 10,410,4 12,412,4FranciaFrancia 13,113,1 16,216,2GermaniaGermania 14,514,5 20,820,8GreciaGrecia 4,54,5 4,54,5IrlandaIrlanda 9,19,1 16,516,5ItaliaItalia 5,55,5 8,68,6Paesi BassiPaesi Bassi 34,834,8 43,843,8PortogalloPortogallo 7,27,2 11,311,3SpagnaSpagna 6,06,0 8,08,0SveziaSvezia 20,520,5 21,421,4Regno UnitoRegno Unito 22,922,9 25,025,0

MediaMedia 14,214,2 18,218,2

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NORMATIVA CON EFFETTO « A NORMATIVA CON EFFETTO « A CASCATA »CASCATA »

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORODEL LAVORO– Struttura e FunzionamentoStruttura e Funzionamento

UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA– Organizzazione e FunzionamentoOrganizzazione e Funzionamento

GOVERNI NAZIONALIGOVERNI NAZIONALI

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NORMATIVA OILNORMATIVA OIL

CONVENZIONE C 175 SUL PART TIME CONVENZIONE C 175 SUL PART TIME 1994 1994

Ratificata da soli 10 Stati MembriRatificata da soli 10 Stati Membri

Italia (13 aprile 2000)Italia (13 aprile 2000)

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DEFINIZIONIDEFINIZIONI

Part-time workerPart-time worker : :an employed person whose normal an employed person whose normal hours of work are less than those of “comparable full-hours of work are less than those of “comparable full-time workers”.time workers”.Comparable full-time workerComparable full-time worker refers to a full-time refers to a full-time worker who: worker who: (i) has the same type of employment relationship; (i) has the same type of employment relationship; (ii) is engaged in the same or a similar type of work or (ii) is engaged in the same or a similar type of work or occupation; and occupation; and (iii) is employed in the same establishment or, when (iii) is employed in the same establishment or, when there is no comparable full-time worker in that there is no comparable full-time worker in that establishment, in the same enterprise or, when there is establishment, in the same enterprise or, when there is no comparable full-time worker in that enterprise, in the no comparable full-time worker in that enterprise, in the same branch of activity.same branch of activity.

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Diritti dei lavoratori part- timeDiritti dei lavoratori part- timeConvenzione OIL C 175Convenzione OIL C 175

Same protection as that accorded to « cft Same protection as that accorded to « cft workers » in respect of:workers » in respect of:

(a) the right to organize, the right to (a) the right to organize, the right to bargain collectively and the right to act as bargain collectively and the right to act as workers' representatives; workers' representatives;

(b) occupational safety and health; (b) occupational safety and health;

(c) discrimination in employment and (c) discrimination in employment and occupation. occupation.

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PRINCIPIO DI PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’PROPORZIONALITA’

Article 5 Article 5 Right to receive a basic wage which, calculated Right to receive a basic wage which, calculated proportionately on an hourly, performance-proportionately on an hourly, performance-related, or piece-rate basis. No lower than the related, or piece-rate basis. No lower than the basic wage of comparable full-time workers. basic wage of comparable full-time workers.

Article 6 Article 6 Social security conditions determined in Social security conditions determined in proportion to hours of work, contributions or proportion to hours of work, contributions or earnings, or through other methods consistent earnings, or through other methods consistent with national law and practice. with national law and practice.

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PROTEZIONE DEI LAVORATORI PROTEZIONE DEI LAVORATORI PART TIMEPART TIME

Conditions equivalent to those of cft Conditions equivalent to those of cft workers in the fields of:workers in the fields of:

(a) maternity protection; (a) maternity protection;

(b) termination of employment; (b) termination of employment;

(c) paid annual leave and paid public (c) paid annual leave and paid public holidays; and holidays; and

(d) sick leave.(d) sick leave.

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PROMOZIONE DEL PART TIMEPROMOZIONE DEL PART TIME

Review of laws and regulations that may prevent or Review of laws and regulations that may prevent or discourage recourse to or acceptance of part-time work. discourage recourse to or acceptance of part-time work. Use of employment services, where they exist, to identify Use of employment services, where they exist, to identify and publicize possibilities for part-time work. and publicize possibilities for part-time work. Special attention, in employment policies, to the needs Special attention, in employment policies, to the needs and preferences of specific groups such as the and preferences of specific groups such as the unemployed, workers with family responsibilities, older unemployed, workers with family responsibilities, older workers, workers with disabilities and workers workers, workers with disabilities and workers undergoing education or training. undergoing education or training. Research and dissemination of information on the Research and dissemination of information on the degree to which part-time work responds to the degree to which part-time work responds to the economic and social aims of employers and workers. economic and social aims of employers and workers.

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La normativa comunitariaLa normativa comunitaria

IL « DIALOGO SOCIALE »IL « DIALOGO SOCIALE »

DIRETTIVA 97/81/CE del Consiglio del 15 DIRETTIVA 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997dicembre 1997– « Accordo  quadro » fra UNICE-CEEP-CES« Accordo  quadro » fra UNICE-CEEP-CES

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Obiettivi della Direttiva 97/81/CEObiettivi della Direttiva 97/81/CE

Fornire una definizione di  lavoratore « a Fornire una definizione di  lavoratore « a tempo parziale » e «  a tempo pieno ».tempo parziale » e «  a tempo pieno ».

Prevenire discriminazioni:Prevenire discriminazioni:– Condizioni di lavoro,Condizioni di lavoro,– Trattamento economico – retributivo.Trattamento economico – retributivo.

Migliorare la qualità di lavoro.Migliorare la qualità di lavoro.

Agevolare lo sviluppo di tale tipologia su Agevolare lo sviluppo di tale tipologia su base volontariabase volontaria..

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DefinizioniDefinizioni

““LAVORATORE A TEMPO PARZIALE",LAVORATORE A TEMPO PARZIALE", il il lavoratore il cui orario di lavoro normale, (su lavoratore il cui orario di lavoro normale, (su base settimanale o in media su un periodo di base settimanale o in media su un periodo di impiego fino ad un anno), è inferiore a quello di impiego fino ad un anno), è inferiore a quello di un lavoratore a tempo “pieno comparabile”.un lavoratore a tempo “pieno comparabile”.

““LAVORATORE A TEMPO PIENO LAVORATORE A TEMPO PIENO COMPARABILE",COMPARABILE", il lavoratore a tempo pieno il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile. lavoro/occupazione identico o simile. No termine di paragone? LEGGE E CCNLNo termine di paragone? LEGGE E CCNL

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PRINCIPIO DI NON PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONEDISCRIMINAZIONE

Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.lavorare a tempo parziale.““Ove opportuno” si applica il principio del “Ove opportuno” si applica il principio del “pro pro rata temporisrata temporis” ovvero di “proporzionalità”. Rinvio ” ovvero di “proporzionalità”. Rinvio alla normativa nazionale.alla normativa nazionale.Deroghe:Accesso a condizioni di impiego Deroghe:Accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata di lavoro o a condizioni salariali. durata di lavoro o a condizioni salariali.

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PRINCIPIO DEL « LIBERO PRINCIPIO DEL « LIBERO CONSENSO »CONSENSO »

Il rifiuto del lavoratore a tempo pieno di Il rifiuto del lavoratore a tempo pieno di essere trasferito ad un lavoro part-time, e essere trasferito ad un lavoro part-time, e viceversa, non viceversa, non dovrebbedovrebbe costituire valido costituire valido motivo di licenziamento. motivo di licenziamento.

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Agevolare la diffusione del part - Agevolare la diffusione del part - timetime

Prendere in considerazione le domande di Prendere in considerazione le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale e viceversa.lavoro a tempo parziale e viceversa.Diffondere le informazioni circa i posti di lavoro a Diffondere le informazioni circa i posti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale che si rendano tempo pieno e a tempo parziale che si rendano disponibili nell'aziendadisponibili nell'aziendaPrendere in considerazione le misure finalizzate Prendere in considerazione le misure finalizzate a facilitare:a facilitare:– l'accesso al lavorol'accesso al lavoro part-time part-time a tutti i livelli a tutti i livelli

dell'impresa.dell'impresa.- l'accesso ai lavoratori - l'accesso ai lavoratori part-timepart-time alla formazione alla formazione professionale perprofessionale per favorire carriera favorire carriera e mobilità e mobilità professionale. professionale.

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DISPOSIZIONI ATTUATIVEDISPOSIZIONI ATTUATIVE

Gli Stati membri possonoGli Stati membri possono mantenere o mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nell'accordoquelle previste nell'accordo. .

L'attuazione delle disposizioni dell'accordo L'attuazione delle disposizioni dell'accordo non costituisce una giustificazione valida non costituisce una giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori dei lavoratori

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NORMATIVA ITALIANANORMATIVA ITALIANAAnteriore alla Direttiva 97/81Anteriore alla Direttiva 97/81

L. n. 863/84L. n. 863/84 "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali"occupazionali" Istituzionalizza il part-time, offrendo un primo quadro di tutele Istituzionalizza il part-time, offrendo un primo quadro di tutele

e garanzie.procedurali.e garanzie.procedurali. Disposizioni particolarmente rigide e vincolanti per Disposizioni particolarmente rigide e vincolanti per

quanto riguarda la gestione dei tempi di lavoro (immodificabilità della quanto riguarda la gestione dei tempi di lavoro (immodificabilità della collocazione temporale della prestazione, divieto di lavoro supplementare).collocazione temporale della prestazione, divieto di lavoro supplementare).

L. n. 554/1988:L. n. 554/1988: Disciplina il contratto di lavoro part-time nel pubblico Disciplina il contratto di lavoro part-time nel pubblico impiego. La sua normativa è stata integrata dal Decreto n. 117/1989, impiego. La sua normativa è stata integrata dal Decreto n. 117/1989, contenente le norme regolamentari sulla disciplina del part-time.contenente le norme regolamentari sulla disciplina del part-time.

L. n. 451/1994L. n. 451/1994 "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri fiscali".fiscalizzazione degli oneri fiscali". Misure di incentivazione del Misure di incentivazione del lavoro a tempo parziale e di forme di flessibilità della durata del lavoro a tempo parziale e di forme di flessibilità della durata del lavoro, consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a lavoro, consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a beneficio delle imprese che vi facciano ricorso. beneficio delle imprese che vi facciano ricorso.

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NORMATIVA ITALIANANORMATIVA ITALIANAAnteriore alla Direttiva 97/81/CEAnteriore alla Direttiva 97/81/CEL. n. 196/1997L. n. 196/1997 "Norme in materia di promozione "Norme in materia di promozione dell'occupazione"dell'occupazione"L'art.13 della legge stabilisce la riduzione delle L'art.13 della legge stabilisce la riduzione delle aliquote contributive a favore delle imprese che provvedano alla aliquote contributive a favore delle imprese che provvedano alla riduzione degli orari di lavoro o alla stipulazione di contratti di lavoro riduzione degli orari di lavoro o alla stipulazione di contratti di lavoro part-time.part-time.

L. n. 53/2000L. n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".coordinamento dei tempi delle città".Tale Legge, pur non Tale Legge, pur non disciplinando nello specifico il part-time, prevede all'art. 9 delle disciplinando nello specifico il part-time, prevede all'art. 9 delle misure a sostegno della flessibilità di orario, consistenti misure a sostegno della flessibilità di orario, consistenti nell'erogazione di contributi a favore di aziende.nell'erogazione di contributi a favore di aziende.

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NORMATIVA ITALIANA POSTERIORE NORMATIVA ITALIANA POSTERIORE ALLA DIRETTIVA 97/81/CEALLA DIRETTIVA 97/81/CE

D. LGS. N. 61/2000 attuativo della D. LGS. N. 61/2000 attuativo della Direttiva CEDirettiva CED.LGS 100/2001 (integra il D. LGS n. 61)D.LGS 100/2001 (integra il D. LGS n. 61)D. Interm. 12 aprile 2000 « incentivi per i D. Interm. 12 aprile 2000 « incentivi per i nuovi contratti a tempo parziale e nuovi contratti a tempo parziale e indeterminato »indeterminato »Legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 Legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 in materia di occupazione e mercato del in materia di occupazione e mercato del lavoro lavoro

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2020

Principali novità del decreto Principali novità del decreto legislativo 61/2000 legislativo 61/2000

Art. 1: Art. 1: “Nel rapporto di lavoro subordinato “Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale". Non più forma atipica, a tempo parziale". Non più forma atipica, ma solo una diversa modalità di ma solo una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativasvolgimento della prestazione lavorativa

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DEFINIZIONE E FORMA DEL DEFINIZIONE E FORMA DEL CONTRATTOCONTRATTO

““Contratto di lavoro ad orario ridotto Contratto di lavoro ad orario ridotto rispetto al limite legale di 40 ore rispetto al limite legale di 40 ore settimanali, ovvero quello previsto nei settimanali, ovvero quello previsto nei contratti collettivi nazionali. Manca ogni contratti collettivi nazionali. Manca ogni riferimento all'orario minimo”.riferimento all'orario minimo”.

E’ richiesta la forma scritta, non a pena di E’ richiesta la forma scritta, non a pena di nullità ma a fini di prova.nullità ma a fini di prova.

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TIPOLOGIE TIPOLOGIE

Orizzontale:Orizzontale: attività lavorativa prestata attività lavorativa prestata giornalmente con orario ridottogiornalmente con orario ridottoVerticale:Verticale: attività lavorativa svolta a attività lavorativa svolta a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana/mese/anno.settimana/mese/anno.Misto:Misto: è una combinazione di part-time è una combinazione di part-time orizzontale e verticale, l'attività lavorativa è orizzontale e verticale, l'attività lavorativa è cioè ridotta sia su base giornaliera che su cioè ridotta sia su base giornaliera che su base settimanale/mensile/annuale.base settimanale/mensile/annuale.

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LAVORO SUPPLEMENTARE E LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIOSTRAORDINARIO

LAVORO SUPPLEMENTARE (in PT LAVORO SUPPLEMENTARE (in PT orizzontale) ma con consenso lavoratoreorizzontale) ma con consenso lavoratoreLAVORO STRAORDINARIO (in PT misto LAVORO STRAORDINARIO (in PT misto o verticale): o verticale): prestazioni lavorative prestazioni lavorative "aggiuntive" rispetto alle giornate di attività "aggiuntive" rispetto alle giornate di attività lavorativa. lavorativa. Clausole elastiche: variazione della durata Clausole elastiche: variazione della durata della prestazione lavorativa ma con della prestazione lavorativa ma con preavviso (almeno due giorni lavorativi)preavviso (almeno due giorni lavorativi)

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Principio di non discriminazionePrincipio di non discriminazione

Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile(i.e. inquadrato nello stesso livello). comparabile(i.e. inquadrato nello stesso livello). Divieto di discriminazione indirettaDivieto di discriminazione indiretta nei confronti delle nei confronti delle lavoratrici.lavoratrici.NESSUNA DEROGA NESSUNA DEROGA (neanche da parte della (neanche da parte della contrattazione collettiva). Dir. CE: derogabilità per contrattazione collettiva). Dir. CE: derogabilità per "ragioni obiettive". "ragioni obiettive". – deroga deroga in meliusin melius del principio (in tema di riproporzionamento dei del principio (in tema di riproporzionamento dei

trattamenti economici), trattamenti economici), – No deroghe No deroghe in peiusin peius per "ragioni di mercato", "costi d'impresa" per "ragioni di mercato", "costi d'impresa"

etc.). etc.).

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Regola del « riproporzionamento »Regola del « riproporzionamento »

Istituti del rapporto di lavoro a tempo pieno devono essere adeguati Istituti del rapporto di lavoro a tempo pieno devono essere adeguati ai lavoratori part-time in ragione del minor tempo lavorato:ai lavoratori part-time in ragione del minor tempo lavorato:

- entità della retribuzione, - entità della retribuzione, - retribuzione feriale, - retribuzione feriale, - tfr, - tfr, - compenso per malattia, - compenso per malattia, - infortunio, - infortunio, - malattia professionale, - malattia professionale, - indennità di maternità e di disoccupazione.- indennità di maternità e di disoccupazione.

Applicazione ai lavoratori part-time dei medesimi trattamenti Applicazione ai lavoratori part-time dei medesimi trattamenti normativi:normativi:

- diritto alla medesima retribuzione oraria, - diritto alla medesima retribuzione oraria, - stesso periodo di ferie (pacifico solo nel part-time orizzontale),- stesso periodo di ferie (pacifico solo nel part-time orizzontale), - stesso periodo di prova e di conservazione del posto di lavoro per malattia, - stesso periodo di prova e di conservazione del posto di lavoro per malattia, - stessa tutela per infortunio, malattia, malattia professionale,- stessa tutela per infortunio, malattia, malattia professionale, - diritti sindacali,- diritti sindacali, - mobilità e medesima durata del periodo di astensione per maternità. - mobilità e medesima durata del periodo di astensione per maternità.

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MODELLO « VOLONTARIO » DEL MODELLO « VOLONTARIO » DEL PART TIMEPART TIME

RIFIUTO DEL LAVORATORE da PT a FTRIFIUTO DEL LAVORATORE da PT a FT

non è giustificato motivo di licenziamento.non è giustificato motivo di licenziamento.

SI AL LAVORO SUPPLEMENTARE ma SI AL LAVORO SUPPLEMENTARE ma con il consenso del lavoratore.con il consenso del lavoratore.

SI AL POTERE (DATORIALE) DI SI AL POTERE (DATORIALE) DI VARIAZIONE dei turni, ma consenso del VARIAZIONE dei turni, ma consenso del lavoratore e esercizio del c.d. Diritto di lavoratore e esercizio del c.d. Diritto di RipensamentoRipensamento

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2727

TUTTE LE STRADE TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA, MA PORTANO A ROMA, MA

PRIMA … PASSANO PRIMA … PASSANO PER BRUXELLES!PER BRUXELLES!