newsletter t&p n°56

Upload: trifiro-partners-avvocati

Post on 05-Apr-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    1/18

    Diritto del Lavoro

    Attualit 2

    Le Nostre Sentenze 4

    Cassazione 9

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 10

    Le Nostre Sentenze 11

    Assicurazioni 12

    Il Punto su 13

    Eventi 16

    Rassegna Stampa 17

    Contatti 18

    Editoriale Anche il mese di marzo presenta importanti novit sul piano normativo perquanto riguarda il Diritto del Lavoro. Il 23 marzo scorso, infatti, statoapprovato dal Consiglio dei Ministri - salvo intese - il disegno di legge su Lariforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

    Il disegno di legge propone rilevanti cambiamenti e modifiche con riferimento adalcune tipologie contrattuali (contratti a tempo determinato, di inserimento, diapprendistato, contratti a progetto, ecc.) finalizzati, da un lato, ad incentivare ilricorso ad alcuni di tali contratti (in primis lapprendistato) e, dallaltro, adisincentivare il ricorso ad altre tipologie contrattuali (come co.co.pro e contrattia termine). Il disegno di legge contiene inoltre, come noto, la riforma dellart. 18Stat. Lav., oggetto di accesi dibattiti in queste ultime settimane, e degliammortizzatori sociali nonch altre disposizioni a tutela di lavoratori anziani,delle lavoratrici, dei disabili e madri, ecc. Nella parte dellAttualit trovereteuna prima disamina del provvedimento con una focalizzazione suiprincipale aspetti.

    Per quanto riguarda la giurisprudenza si segnala una recente sentenza dellaCorte dAppello di Cagliari che sulla dibattuta questione del recupero deibenefici contributivi sui cfl ritenuti illegittimi dalla commissione europeaha ritenuto che decorrono i termini prescrizionali (quinquennali) stabiliti dallanormativa italiana. Si segnala poi uninteressante recente sentenza del Tribunaledi Bergamo su un tema, purtroppo di notevole attualit, quale la richiesta dirisarcimento danni per asserita esposizione ad amianto, e due sentenzedel Tribunale di Milano relative ad una ipotesi di assenza non compresanel periodo di prognosi indicato nel certificato medico, e, quindi, ritenutanon giustificata e alla determinazione dellindennit di risoluzione del contratto diagenzia.

    Nella sezione di Diritto Civilesi dato spazio alle nuove prescrizioni per igestori di siti web esclusivamente dedicati alla salute pubblicate sullaGazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012, e ad una recente sentenza inmateria di revocatoria fallimentare. La Sezione di diritto assicurativo proponeuna rassegna di decisioni di legittimit.

    Il Punto su. questo mese tratta del Contratto di Apprendistato conriferimento ai recenti interventi da parte delle Regioni e dellacontrattazione collettiva, una tipologia contrattuale che, come sembrerebbeemergere anche dal disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro,sembra destinata ad assumere un ruolo di primo piano.

    Marina Tona e il Comitato di Redazione composto da: Francesco

    Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca

    DArco, Diego Meucci, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso Targa,

    Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco

    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htm
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    2/18N56 Marzo 2012 2

    Il progetto di riforma dellart. 18 stato

    licenziatoA cura di Tommaso Targa

    Il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 ha approvato, salvo intese, il disegno di legge diriforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

    La prima parte contienemisure per disincentivare labuso dei rapporti flessibili e favorirnela trasformazione: per i contratti a termine, esclusione dellobbligo di indicare una causale per ilprimo contratto tra le stesse parti, ampliamento dellintervallo minimo tra un contratto e laltro (da 10 o

    20 giorni, a seconda che il primo contratto abbia avuto durata superiore o inferiore a 6 mesi, dovrebbepassare a 60 o 90 giorni), prolungamento del periodo di possibile prosecuzione oltre la scadenza,inclusione delle somministrazioni nel conteggio dei 36 mesi di durata massima di rapporti a termine trale stesse parti, prolungamento, da 60 a 120 giorni, del termine per limpugnazione, incremento delcosto contributivo dell1,4%; per i contratti a progetto, inammissibilit per mansioni esecutive oripetitive, irrigidimento della nozione di progetto ed esclusione del programma, divieto di recessoanticipato, presunzione semplice di subordinazione (se lattivit commissionata coincide con lemansioni dei dipendenti) e presunzione assoluta, in mancanza di progetto; per le partite IVA,presunzione di subordinazione dei rapporti durati oltre 6 mesi e in regime di sostanzialemonocommittenza (oltre il 75% dei corrispettivi dallo stesso soggetto).

    Sono previsti, poi, una revisione dellapprendistato, che nelle intenzioni del ministro del Welfare, ElsaFornero, dovr diventare il contratto dominante per quanto attiene laccesso al lavoro da parte deigiovani con un meccanismo che ne subordina lutilizzo alla parziale stabilizzazione dei precedenti assunti(come accadeva per i CFL); sgravi contributivi per i contratti di inserimento degli ultracinquantenni,disoccupati da almeno 12 mesi; obbligo di comunicazione amministrativa preventiva, per il lavoro achiamata e i part time verticali e misti; per questi ultimi, facolt unilaterale di ripensamento, a favore dellavoratore, per rilevanti motivi personali; misure correttive per il lavoro accessorio e gli stage;delimitazione dellassociazione in partecipazione ai soli familiari entro il 1 grado.

    La seconda parte riguarda la disciplina dei licenziamenti individuali. Tutto invariato

    (reintegrazione e pagamento delle retribuzioni perdute) in ipotesi di licenziamenti discriminatori,compresi quelli nei periodi di maternit e matrimonio, a prescindere dalle dimensioni del datore.

    Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari, il progetto distingue tre casi e conserva la reintegrazionesolo per il primo: a) quando lillegittimit dipende da ragioni sostanziali (inesistenza delladdebito o difettodi proporzionalit della sanzione), ovvero motivato dalla malattia o sopravvenuta infermit, il lavoratoreha diritto alla reintegrazione, ma il risarcimento limitato a 12 mensilit, detratto laliunde perceptum; b)nelle altre ipotesi di accertata illegittimit, prevista solo unindennit risarcitoria compresa tra 15 e 27mensilit; c) nei casi di licenziamento viziato sotto il profilo formale, se laddebito sussistente, illavoratore ha diritto a un indennizzo ridotto da 7 a 14 mensilit.

    In fase di stesura della legge, auspicabile una specificazione dei 3 casi. Non chiaro quale sia lafattispecie che ricade sub b), diversa sia dai licenziamenti infondati nel merito, che dalle invaliditprocedurali. Sarebbe opportuno, inoltre, precisare la legittimit del licenziamento intimato, in costanza dimalattia, per ragioni disciplinari che prescindono da essa.

    www.trifiro.it

    http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20120323_Riforma_Mercato_Lavoro.htm
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    3/18

  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    4/18N56 Marzo 2012 4

    La sentenza del MeseNEI PROCEDIMENTI DI RECUPERO DA PARTE DELLINPS DEGLI AIUTI DI STATO CONNESSICON I CFL RITENUTI ILLEGITTIMI DALLA COMMISSIONE EUROPEA SI APPLICANO I TERMINI

    PRESCRIZIONALI (QUINQUENNALI) STABILITI DALLA NORMATIVA ITALIANA(Corte dAppello di Cagliari - Sezione Lavoro, 9 marzo 2012)

    Prima di entrare nel merito della decisione si ritiene opportuno fare una breve premessa su un

    contenzioso che ha coinvolto numerose aziende sul territorio nazionale con riferimento ai contratti diformazione e lavoro largamente in uso sino allabolizione da parte della Riforma Biagi nel 2003.Ricordiamo che la disciplina previgente (la l. n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni)consentiva alle aziende di assumere con detta tipologia contrattuale giovani di et compresa tra i 16 ed i32 anni beneficiando di riduzioni contributive, del 25 o del 40 o addirittura del 100% a secondadellubicazione territoriale dellimpresa.

    Con la decisione dell11 maggio 1999 la Commissione europea ha affermato che le riduzioni contributivericonosciute dallItalia, a decorrere dal novembre 1995, per lassunzione di lavoratori mediante contrattidi formazione e lavoro previsti dalle leggi n. 863 del 1984, n. 407 del 1990, n. 169 del 1991 e n. 451 del1994 costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e con laccordo CE, a condizione che

    avessero riguardato: a) la creazione di nuovi posti di lavoro nellimpresa beneficiaria a favore di lavoratoriche non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso limpiego precedente, nel senso definitodagli orientamenti in materia di aiuti alloccupazione; b) lassunzione di lavoratori che incontranodifficolt specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro (cd. categorie svantaggiate),intendendosi, come tali: i giovani con meno di 25 anni; i laureati fino a 29 anni compresi e idisoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

    Per effetto di tale decisione, la Commissione stabiliva che lItalia dovesse prendere tutti i provvedimentinecessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che, non soddisfacendo alle condizioni predette,devono ritenersi incompatibili con il mercato comune.

    In ragione di ci e delle successive condanne dello Stato Italiano da parte della Corte di Giustizia CE peril mancato ottemperamento, lo Stato Italiano per il tramite dellINPS ha proceduto al recupero (spessoindiscriminato) delle agevolazioni contributive concesse alle aziende che avevano assunto con contrattidi formazione e lavoro.

    Il problema ha coinvolto numerose ed importanti aziende che, nelle proprie difese, hanno eccepito, tralaltro, lintervenuta prescrizione dei crediti richiesti dallINPS ed in via subordinata il mancatoassolvimento dellonere della prova da parte dellINPS circa leffettiva ed esatta debenza delle sommerichieste, nonch il legittimo affidamento da parte della Societ sulla regolarit delle agevolazioni a suotempo previste dalla legge allora vigente.

    La Corte dAppello di Cagliari, nel confermare la decisione di primo grado, ha affermato un principiofortemente contestato dallINPS e controverso, secondo cui i beneficiari degli aiuti contrari al dirittocomunitario (e, quindi, anche le aziende) possono contrastare lazione di recupero promossa nei loroconfronti anche sollevando leccezione di prescrizione dellobbligo di restituzione.

    LE NOSTRE SENTENZE

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    5/18N56 Marzo 2012 5

    Leccezione di prescrizione stata ritenuta soggetta alla disciplina nazionale, sia in ordine alle condizioniprocedurali e di forma necessarie a sollevare leccezione, sia in ordine alle condizioni di sostanza, quali la

    decorrenza e la durata del termine di prescrizione.La Corte dAppello di Cagliari ha affermato che, come peraltro, statuito dalla Corte Costituzionale con ladecisione 125/2009, lapplicazione della disciplina nazionale della prescrizione non pu essere ritenuta apriori in contrasto con il principio secondo cui lapplicazione del diritto nazionale non deve ledere laportata e lefficacia del diritto comunitario posto che il termine prescrizionale quinquennale risultaragionevole secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e sufficiente lungo perch lINPSpotesse diligentemente attivarsi per il recupero degli aiuti di stato.

    A tale decisione se ne contrappongono altre di segno contrario di altri distretti di Corte dAppello (quali,ad esempio, Sassari o LAquila) e la vicenda del recupero delle agevolazioni contributive per i CFL potr

    trovare una soluzione definitiva verosimilmente con lintervento della Suprema Corte di Cassazione dellaquale daremo certamente notizia nella newsletter.

    (Causa curata da Luca DArco e Marina Tona)

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    6/18N56 Marzo 2012 6

    LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

    Non giustificata l'assenza non compresa nel periodo di prognosi indicato nel certificato medico,anche nel caso in cui detto certificato attesti una continuazione di malattia.

    (Tribunale di Milano, 26 gennaio 2012)

    Un dipendente aveva presentato pi volte al proprio datore certificati medici, in ciascuno dei quali non

    risultava coperto un giorno di malattia. Precisamente, accadeva che il certificato di continuazione dellamalattia non coprisse il giorno immediatamente successivo all'ultimo coperto dal certificato di inizio

    dell'evento morboso.La societ aveva contestato pi volte l'assenza ingiustificata al dipendente, il quale si era difeso

    asserendo che i certificati medici coprivano anche il giorno scoperto, perch trattavasi di continuazionedi malattia. Per le suddette mancanze, il dipendente aveva subito una lunga serie di sanzioni disciplinari

    conservative, mai impugnate.In occasione dell'ennesima assenza ingiustificata, la societ datrice intimava il licenziamento per giusta

    causa, contestando la recidiva. Il dipendente impugnava sia il licenziamento che le sanzioni conservative,eccependo, con riferimento a queste ultime, la mancata affissione del codice disciplinare e, con riguardo

    al licenziamento, la mancata indicazione dei motivi, a seguito di richiesta rivolta alla societ ai sensidell'art. 2, L. n. 604/66, nonch l'insussistenza della giusta causa, sostenendo, ancora una volta, che il

    giorno di assenza contestato era in realt coperto, perch, anche se non era formalmente compreso nelperiodo di prognosi indicato dal medico, nel certificato era barrata la casella di continuazione della

    malattia.Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando, sotto il profilo formale, che l'assenza ingiustificata costituisce

    violazione dell'obbligo di diligenza e dell'obbligo contrattuale di prestare l'attivit lavorativa, sicch non necessaria la pubblicit del codice disciplinare, non rientrando la condotta nelle ipotesi specifiche

    previste dalla normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro e affermando,altres, che non applicabile l'art. 2, L. n. 604/66, in quanto la condotta addebitata e posta a

    fondamento del licenziamento gi stata specificata nella lettera di contestazione.Nel merito del licenziamento, ha ritenuto sussistente l'assenza ingiustificata, perch nel certificato di

    continuazione della malattia il giorno contestato non era incluso nel periodo di prognosi, n potevaritenersi implicitamente compreso per il fatto che in esso certificato vi fosse l'indicazione di

    continuazione della malattia. In linea con la circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996, il Tribunale haescluso che la barratura della casella continuazione comprovasse che il lavoratore era malato nel

    giorno non coperto dal certificato; in effetti - osserva il Tribunale - il dipendente poteva essersi ristabilitonel giorno non certificato come di malattia e aver subito una ricaduta nei giorni successivi.

    Il Tribunale ha, infine, osservato che il ricorrente non pu giustificare la propria buona fede, addossandola responsabilit al medico, atteso che, proprio in ragione delle precedenti contestazioni tutte relative alla

    medesima questione, ben avrebbe potuto chiedere al proprio medico di meglio precisare i certificati.Il licenziamento stato ritenuto legittimo e proporzionato anche in ragione della recidiva specifica.

    (Causa curata da Marina Olgiati e Francesco Torniamenti)

    www.trifiro.it

    Altre sentenze

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    7/18N56 Marzo 2012 7

    NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE PROPONGA AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL

    PROPRIO EX DATORE DI LAVORO AI SENSI DELLART. 2087 C.C., LAMENTANDO DI ESSERE

    ENTRATO A CONTATTO CON LAMIANTO E DI AVER CONTRATTO LA PROPRIA PATOLOGIA NELPERIODO IN CUI HA LAVORATO ALLE SUE DIPENDENZE, LA SOCIET CONVENUTA PUFORNIRE IN GIUDIZIO LA RELATIVA PROVA LIBERATORIA, DIMOSTRANDO CHE LA STESSA

    INSORTA IN UN DIVERSO PERIODO (PRECEDENTE RISPETTO A QUANDO IL LAVORATORE STATO ASSUNTO)

    (Tribunale di Bergamo, 8 marzo 2012)

    Con ricorso al Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, un lavoratore ha convenuto in

    giudizio la societ ex datrice di lavoro, al fine di veder riconosciuti i pretesi danni (patrimoniali e non)subiti a seguito della malattia (mesotelioma) riscontrata diversi anni dopo la cessazione del rapporto.

    La societ, che si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie, sosteneva che lapatologia era stata contratta in un momento precedente a quello in cui il ricorrente aveva lavorato alle

    sue dipendenze e deduceva, in ogni caso, la propria assenza di responsabilit, anche in considerazionedel fatto che negli anni in cui il lavoratore aveva lavorato per la societ (ovvero dalla fine degli anni 50),

    lamianto non era considerato sostanza nociva (ma era di uso comune ed anzi, in alcuni casi, venivaaddirittura imposto dalle Autorit Pubbliche).

    Il Giudice, dopo aver sentito le testimonianze degli ex colleghi del ricorrente, disponeva ConsulenzaTecnica, al fine di verificare la sussistenza del nesso di causa tra la malattia e lattivit lavorativa svolta.

    Al termine delle indagini peritali (in cui il CTU - a conferma delle argomentazioni e delle prove offerte dallasociet - rilevava che il lavoratore era stato sottoposto alle polveri damianto in un periodo precedente a

    quello dedotto dal ricorrente, ovvero allorquando - ancora allinizio degli anni 50 - lo stesso avevalavorato presso terzi), il Giudice, accertata la mancanza di causalit tra lattivit svolta dal lavoratore

    presso la societ convenuta e la patologia contratta, rigettava integralmente la domanda del ricorrente.La decisione veniva assunta a seguito di unattenta analisi delle risultanze probatorie ed in aderenza dei

    principi di causalit giuridica, secondo cui, ai fini dellaccertamento del rapporto tra fatto ed eventolesivo, il principio di equivalenza delle cause viene superato qualora si accerti (sulla base di criteri

    scientifici e probabilistici) che una determinata azione (o omissione) si pone come unico antecedentelogico che ha determinato levento.

    (Causa curata da Vittorio Provera e Mario Gatti)

    CONTRATTO DI AGENZIA. INDENNIT DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO EX AEC E ART. 1751

    C.C.(Tribunale di Milano, 8 marzo 2012)

    Quando un contratto di agenzia prevede che, alla sua cessazione, lagente abbia diritto al pagamentodellindennit di risoluzione del rapporto, quantificata in base allAccordo Economico Collettivo, tale

    previsione deve ritenersi valida, anche a seguito della sentenza CGCE 23 marzo 2006.

    La clausola del contratto individuale deve essere interpretata nel senso di riconoscere allagente untrattamento minimo garantito, che non esclude il suo diritto a rivendicare lindennit ex art. 1751 cod.

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    8/18N56 Marzo 2012 8

    civ., dimostrando la sussistenza dei presupposti previsti ex lege (sviluppo degli affari; mantenimento dei

    clienti, da parte del preponente, dopo la cessazione del rapporto).

    Tuttavia, quando lagente ha gi percepito lindennit prevista dallAEC, per ottenere il pagamento di unasomma ulteriore ex art. 1751 cod. civ. deve fornire la prova rigorosa che limporto ricevuto iniquo, allaluce dei suoi pretesi meriti; ci vale specialmente nei casi in cui il rapporto di agenzia durato molti anni

    e, in costanza di essi, il preponente non ha registrato alcun sensibile incremento di fatturato, nella zonainteressata dal mandato agenziale, mentre lagente ha comunque percepito a titolo di indennit di

    risoluzione del rapporto, una somma quantificata ai sensi dellAEC che rappresenta oltre il 70% delmassimo di legge.

    Lagente ha diritto al pagamento delle provvigioni sugli affari da lui procurati, anche nel caso in cui ilcliente ottenga la restituzione dellimporto pagato al preponente a fronte della difettosit della merce

    consegnata, salvo il caso in cui i vizi della merce siano imputabili a dolo o colpa dellagente, ovvero aduna cattiva informazione sulle caratteristiche del bene venduto.

    (Causa curata da Tommaso Targa)

    www.trifiro.it

    ADRse linstallazione degli strumenti di rilevazione della presenza dei dipendenti debba

    avvenire secondo le procedure di cui allart. 4 Stat. Lav. (quindi previo accordo

    sindacale/autorizzazione amministrativa).

    Si registrano sul punto due orientamenti contrapposti. Secondo un primo orientamento, talistrumenti non sono sottoposti al limite di cui allart. 4 Stat. Lav. pur realizzando un controllosullattivit lavorativa, tale controllo sarebbe palese e non potrebbe essere ritenuto lesivo dellariservatezza del lavoratore, che lo attiva volontariamente tramite latto della marcatura, incoincidenza con linizio e la fine della giornata lavorativa. Secondo un diverso orientamentorientrerebbe invece nella fattispecie prevista dall'art. 4 Stat. Lav.. Alla luce di quanto sopra,ragioni di prudenza inducono a considerare di esperire il procedimento ex art. 4 Stat. Lav. eci a maggior ragione se attraverso linstallazione di un sistema automatico di rilevazione dellepresenze si intenda non solo raccogliere dati necessari per la compilazione della busta paga,ma anche verificare eventuali inadempienze dei dipendenti da far valere a livello disciplinare(come ad esempio mancato rispetto dellorario di lavoro, ritardi, ecc.). Vi potrebbe essere ilrischio, infatti, che, in adesione al secondo orientamento, eventuali contestazioni possanoessere ritenuto illegittime.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    9/18N56 Marzo 2012 9

    www.trifiro.it

    OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONEA cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    COMPUTO DELLE FERIE NELLAMBITO DELLA DURATA DEL PERIODO DI PROVA

    Con sentenza n. 4573 del 22 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondocui le ferie godute dal lavoratore in prova prolungano il periodo di osservazione nellambitodella prova (al pari di altri eventi non prevedibili, come, ad esempio, la malattia, linfortunio, etc.),salva lipotesi che la fruizione delle ferie - nel caso di specie, le giornate del 23 e 24 dicembre -sia stata precedentemente pattuita; risulta allora tempestivo il recesso comunicato dal datore dilavoro al lordo e non al netto dei giorni di ferie fruiti dal lavoratore, essendo irrilevante il

    differente piano feriale pattuito con le rappresentanze sindacali.

    EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE

    Con sentenza n. 3547 del 7 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha confermato il consolidatoorientamento secondo cui, in caso di malattia sopravvenuta a seguito della comunicazione dilicenziamento per ragioni organizzative, lefficacia del recesso sospesa per tutta la durata dellamalattia. Nel caso di specie, il dirigente - al quale era stato annunciato il licenziamento perragioni organizzative - era riuscito ad evitare la lettura della lettera di licenziamento e la notifica

    della medesima, lasciando intendere di voler raggiungere un accordo transattivo; dal giornosuccessivo alla predetta comunicazione, egli si era assentato per malattia (durata un anno).I giudici hanno rilevato che la prospettiva di perdere il posto di lavoro una tipica causascatenante della sindrome ansioso-depressiva; il datore di lavoro - pur avendo dimostrato lasussistenza delle ragioni organizzative e, quindi, la legittimit del licenziamento - non ha tuttaviaprovato la premeditazione del dipendente volta a rendere temporaneamente inefficace illicenziamento mediante linvio del certificato medico, n tantomeno linesistenza della patologiaovvero la falsit delle attestazioni del medico.

    NULLIT DEL LICENZIAMENTO RITORSIVO DEL MANAGER

    Con sentenza n. 2958 del 27 febbraio 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto nullo illicenziamento di un manager, essendo stata accertata la natura ritorsiva del recesso.Nella fattispecie in esame, il licenziamento era stato motivato da ragioni organizzative; nel corsodel giudizio , invece, emersa la sussistenza di numerosi indici di rappresaglia, da cui statodedotto - con ragionevole certezza - che si trattava di un licenziamento ritorsivo derivante da uncontrasto insorto tra il Presidente ed il dirigente licenziato, in quanto questultimo si era rifiutato

    di sottoscrivere il bilancio di una societ controllata nonch di distaccare alcuni dipendenti.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    10/18N56 Marzo 2012 10

    Civile, Commerciale,Assicurativo

    www.trifiro.it

    GARANTE PRIVACY: NUOVE PRESCRIZIONIPER I GESTORI DI SITI WEB

    ESCLUSIVAMENTE DEDICATI ALLA SALUTEA cura di Andrea Beretta

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012, sono state pubblicate le Linee guida in materia ditrattamento di dati personali per finalit di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente

    dedicati alla salute:un provvedimento varato il 25 gennaio u.s. dallAutorit Garante per la Privacy, alfine di tutelare coloro che prendono parte a social network, blog e forum di discussione dedicati allasalute o seguono siti web relativi a tematiche sanitarie.

    Il sempre pi frequente ricorso alla rete, per confrontarsi su tali tematiche, ha posto la necessit di adottareun vero e proprio disciplinare di gestione dei dati personali degli utenti, soprattutto per scongiurare rischiconnessi alla pubblicazione e alla diffusione on line dei dati relativi alla salute.

    I gestori dei siti interessati, dunque, con lentrata in vigore delle linee guida, avranno lobbligo di attivare unapolitica di piena trasparenza, in merito alla gestione dei dati personali e di adottare particolari misure di

    sicurezza, rispettando cos, anche in tal caso, la disciplina vigente in tema di protezione dei dati personali.

    Tali obblighi sono particolarmente rigorosi qualora i siti prevedano, quale condizione per laccesso, la

    registrazione obbligatoria. Infatti, vi , in tali ipotesi, lesigenza di salvaguardare anche i dati di iscrizione

    dellutente (quali, ad esempio, il nome e l'indirizzo di posta elettronica, la data di nascita, la residenza, ildomicilio o altri dati utili all'identificazione dello stesso), oltre a quelli concernenti, pi specificatamente, la suasalute.

    In ogni caso (ossia anche con riguardo ai siti che non prevedono la registrazione obbligatoria), tra le diverseindicazioni delle Linee guida, riveste, peraltro, fondamentale importanza - e, quindi, merita particolare

    menzione - lavvertenza di rischio. Trattasi di un avviso obbligatorio che deve informare gli utenti sui rischi diesposizione delle proprie informazioni personali (le quali possono essere desunte anche in via indiretta, ossia,

    ad esempio, da particolari commenti, foto o video); nonch avvertire lutente di precisare sia se leinformazioni dal medesimo inserite possano essere reperite o meno tramite motori di ricerca generalisti

    (google, yahoo, ecc.), sia se siano accessibili da tutti gli utenti Internet o consultabili dai soli eventualmenteiscritti al sito in cui si sta navigando.

    L'utente dovr essere invitato a dare conferma di aver preso visione di tale avvertenza di rischio, mediantespunta di unapposita casella.

    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-20&task=sommario&numgu=42&tmstp=1332963361390http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    11/18N56 Marzo 2012 11

    REVOCATORIA FALLIMENTARE - PROVA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS(Tribunale di Treviso, 9 febbraio 2012)

    Una recente sentenza del Tribunale di Treviso si pronunciata in ordine alla domanda di revocatoriafallimentare ex art. 67, comma 2, L.F. promossa dalla Curatela nei confronti di una societ che avevaricevuto dei pagamenti a saldo e stralcio dalla fallita nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione difallimento. A sostegno degli elementi di prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza in capo allasociet convenuta, la Curatela ha evidenziato che la fallita era stata messa in liquidazione, era statasegnalata alla Centrale rischi, aveva subito la revoca di tutte le linee di credito concesse, erano stateiscritte ipoteche giudiziali a suo carico e, infine, aveva sottolineato il fatto che la medesima avesse

    concordato il pagamento delle merci fornite dalla societ convenuta in una minor somma rispetto aquella indicata in fattura. Il Tribunale ha ribadito che la conoscenza da parte del creditore dello stato diinsolvenza del debitore deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, aglieffetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure lasemplice conoscibilit oggettiva dello stato di insolvenza dellimprenditore. Tale conoscenza potrfondarsi, anche, su elementi indiziari, semprech questi, per i loro requisiti di gravit, precisione econcordanza, siano tali da far presumere leffettivascientia decoctionis da parte del creditore.Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il creditore non potesse essere a conoscenza dello statodi dissesto economico della fallita, in quanto la revoca dei fidi e la segnalazione alla Centrale rischi nonsono comunicazioni pubbliche e la convenuta, non essendo un operatore economico qualificato, non

    poteva avere accesso a tali informazioni. Inoltre, la messa in liquidazione non indice dello stato didecozione cos come il ritardo di qualche settimana nel pagamento, in quanto la convenuta ha provatoche rientrasse nel normale modus operandidella fallita. Infine, il pagamento di una somma minore diquanto effettivamente dovuto non un indice di difficolt economica, ma nel caso di specie, statoprovato che il pagamento di un minor importo fosse stato concordato al solo fine di chiudere celermentela procedura di liquidazione. In conclusione, la domanda della Curatela stata respinta in quanto il Tribunale non ha ritenuto provata leffettiva conoscenza dello stato di insolvenza al momento deipagamenti oggetto di revocatoria in capo alla societ convenuta.(Causa curata da Vittorio Provera e Giovanna Vaglio Bianco)

    LE NOSTRE SENTENZE

    www.trifiro.it

    ADRIl creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possono impedire agli

    altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione?

    Larticolo 1304 cod. civ. prevede che di regola la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solidonon produca effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

    Tuttavia, recentemente la giurisprudenza ha stabilito che nel caso in cui lobbligazione solidale sia scindibilee non si tratti di solidariet pattuita nellinteresse di uno dei condebitori, la transazione pro quota tra ilcreditore ed un debitore solidale non possa coinvolgere gli altri condebitori, i quali, dunque, a nessun titolo

    avrebbero titolo per profittarne, fatti salvi gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza diquanto pagato dal debitore transigente (Cassazione civile, Sez. Unite, 30 dicembre 2011 n. 30174).Con riferimento al debito residuo da pagare, rimane dibattuto, in giurisprudenza, se in caso di transazionepro quota il credito verso gli altri condebitori si riduca in proporzione alla quota transatta o, diversamente, seil credito si riduca di una somma pari a quanto il creditore ha gi percepito a seguito della transazione.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    12/18N56 Marzo 2012 12

    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ura Minutolo e Teresa Cofano

    PIGNORAMENTO

    PRESSO TERZI - CREDITI

    DERIVANTI DA

    RAPPORTO DI AGENZIA -

    LIMITI

    In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle

    leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005)

    al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi

    concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

    pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la

    totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizionioriginariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti

    derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di

    agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c..

    (Cassazione, 18 gennaio 2012, n. 685)

    CONTRATTO DI

    ASSICURAZIONE -

    CLAUSOLE DELIMITATIVE

    DEL RISCHIO -

    VESSATORIET -

    ESCLUSIONE

    Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della

    responsabilit, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessit

    di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le

    conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio

    garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perci,

    assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che

    riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto,

    specificano il rischio garantito.

    (Cassazione, 16 marzo 2012, n. 4254)

    RISARCIMENTO DEL

    DANNO PER INVALIDIT

    PERMANENTE DEL

    FIGLIO MINORE

    DISOCCUPATO

    In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento

    del danno per invalidit permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976,convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (primo comma) i criteri

    da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e

    subordinato - , allorch stabilisce (terzo comma) che in tutti gli altri casi il

    reddito da considerare ai suddetti fini non pu essere inferiore a tre volte

    l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima

    previsione non solo l'ipotesi in cui linvalidit permanente ed il conseguente

    danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori

    autonomi o dipendenti, ma anche quella, pi generale, in cui il danno futuro

    incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a

    produrlo.

    (Cassazione, 6 marzo 2012, n. 3447)

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    13/18N56 Marzo 2012 13

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    CONTRATTO DI APPRENDISTATO, PRIMENOVIT DALLE REGIONI E DALLACONTRATTAZIONE COLLETTIVACome noto, con il decreto legislativo 167 del 14 settembre 2011 si provveduto alla raccolta e riordino in

    apposito Testo Unico (TU) della disciplina inerente il Contratto di Apprendistato, abrogando le precedentidisposizioni, in gran parte contenute nella cosiddetta legge Biagi.

    Il TU dellApprendistato prevede quattro tipologie di contratto, con la chiara intenzione di superare le precedenti

    criticit: il Contratto di Apprendistato per la qualifica del diploma professionale, che permette ai giovani dicompletare il ciclo di studi ed riservato a persone di et dai quindici ai venticinque anni; lApprendistato di Alta

    Formazione e Ricerca, riservato ai giovani di et compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, che consentesostanzialmente di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, un titolo di studio universitario, un

    dottorato, compiere un periodo di praticantato; vi poi lApprendistato Professionalizzante, senzaltro il piutilizzato anche in base alla disciplina precedente, anchesso riservato ai giovani tra i diciotto ed i ventinove anni,

    il cui fine quello di consentire lacquisizione di una formazione improntata alla cosiddetta professionalizzazionedei giovani e, pertanto, ha prevalente scopo occupazionale. Infine, il Testo Unico ha introdotto una quarta figura

    di Apprendistato, di carattere trasversale, dedicata ai lavoratori posti in mobilit, a prescindere dalletanagrafica. Si tratta del contratto destinato alla qualificazione professionale dei lavoratori in mobilit, al fine di

    consentire ai medesimi di rientrare nel mondo del lavoro convertendo, aggiornando e specializzando lecompetenze gi possedute.

    Il Testo Unico riserva alle Regioni un ruolo importante nella disciplina dei Contratti di Apprendistato per la

    cosiddetta qualifica del diploma professionale e per quelli di Alta Formazione; mentre un ruolo pi

    importante riservato agli Accordi Interconfederali ed ai Contratti Collettivi di Lavoro stipulati a livellonazionale, per la disciplina del cosiddetto Contratto di Apprendistato Professionalizzante.

    stato previsto un regime transitorio di sei mesi (dal 25 ottobre 2011 al 24 Aprile 2012) durante il quale, inassenza di nuove disposizioni regionali e di Contratti Collettivi basate sul Testo Unico approvato nel 2011, si

    applicano, in via transitoria, le precedenti disposizioni normative e collettive.

    In tale contesto si segnalano talune novit recenti, aventi lo scopo di evitare che, terminato il periodo transitorio,

    si rimanga senza una disciplina che possa consentire il decollo di tale nuovo strumento, con il risultato direndere vano tutto il lavoro fino a questo momento posto in essere.

    Cos, il 22 febbraio 2012 la Conferenza delle Regioni ha approvato uno schema di accordo nazionale per la

    regolamentazione dei profili formativi dellapprendistato per la qualifica del diploma professionale che, ora,

    dovrebbe passare allesame della Conferenza Stato Regioni per la definitiva approvazione.

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    14/18N56 Marzo 2012 14

    Il nuovo Contratto di Apprendistato per la qualifica del diploma professionale , prioritariamente,

    finalizzata al conseguimento di qualifiche triennali ed ha introdotto un monte ore minimo formativo

    obbligatorio, individuato in 400 ore annue di attivit di formazione interna o esterna allAzienda daattuare, sulla base di standard gi fissati, nel rispetto della normativa di riferimento. Questo impegnoformativo pu essere ridotto nel caso di apprendisti di et superiore a diciotto anni, a cui siano stati

    riconosciuti crediti formativi in ingresso. In aggiunta a queste 400 ore obbligatorie, la contrattazionecollettiva definir le modalit di erogazione dellulteriore formazione aziendale, nel rispetto del piano

    formativo individuale. Peraltro, a fronte di accordi intervenuti nel luglio 2011 e gennaio 2012 semprenellambito della Conferenza Stato Regioni, si istituito un repertorio nazionale dellofferta di istruzione e

    formazione professionale, che fornisce un quadro comune allinterno del quale sono individuate ventiduefigure nazionali per le qualifiche e ventuno per i diplomi, con possibilit, comunque, per le Regioni di

    adattarle ai singoli fabbisogni territoriali. A questo punto le diverse Regioni ed i Contratti Collettividovrebbero recepire le disposizioni del Testo Unico e, per quanto concerne le leggi regionali, emettere i

    necessari provvedimenti.

    Nellambito della Contrattazione Collettiva si segnala che, attualmente, solo il Contratto Collettivo

    Nazionale per i dipendenti degli studi professionali del novembre 2011 ed il Contratto Collettivo per iLavoratori delle Cooperative del settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo, hanno recepito la nuova

    disciplina dellApprendistato, cos come modificata dal Testo Unico. Vale la pena di segnalare che ilContratto Collettivo per i dipendenti degli studi professionali e Societ di Servizi regolamenta in modo

    interessante la figura dellApprendista.Senza ripetere i punti salienti della regolamentazione gi noti (quali, ad esempio: la necessit della forma

    scritta con il cd piano formativo; limpossibilit di recedere dal rapporto sino allo scadere del periodo diformazione; la necessit del tutor; la possibilit di attribuire inizialmente un inquadramento inferiore a

    quello che sar assegnato al termine della formazione, ecc.), vogliamo concentrarci su alcuni particolarielementi inerenti la concreta disciplina della formazione contenuti nel Contratto Collettivo per i dipendenti

    di studi professionali e Societ di Servizi.

    a) Innanzitutto prevista la cosiddetta formazione trasversale, che riguarda sostanzialmente aspetti

    quali la valutazione del piano formativo; le capacit relazionali e di comunicazione; la conoscenzadi seconda e terza lingua; la formazione sulla conoscenza del rapporto di lavoro e

    sullorganizzazione dello studio o dellImpresa; la sicurezza e ligiene del lavoro.

    b) A ci si aggiunge la cd formazione professionalizzante o di mestiere, che riguarda: la conoscenza

    dei servizi delle attivit di consulenza; la conoscenza delle basi tecniche e teoriche delle

    professionalit e delle attivit seguite, nonch la loro completa applicazione allinterno dello studio

    o della Societ di Servizi; la conoscenza e la capacit di utilizzo delle tecniche ed i metodi di

    lavoro, compresi gli strumenti e le tecnologie informatiche; la conoscenza e lutilizzo delle misure

    di sicurezza e di tutela ambientale.

    c) Parimenti interessante la circostanza che detto Contratto Collettivo prevede che la formazione,

    sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante, pu essere svolta anche in

    modalit e-learning ed il tal caso lattivit di accompagnamento potr essere resa in modalit

    virtuale, con strumenti di tele-affiancamento e video comunicazione da remoto.

    www.trifiro.itwww.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    15/18N56 Marzo 2012 15

    In ogni caso lattivit formativa deve garantire lerogazione della formazione e lAzienda deve avere le

    risorse organizzative per trasferire le conoscenze e le competenze richieste dal Piano Formativo,

    assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee, anche per quanto concerne le attrezzaturetecniche. Si tratta, sicuramente, di elementi interessanti che - se estesi e recepiti anche dalle futurediscipline collettive delle Aziende dei settori Industriali e/o dei Servizi e del Credito - possono assicurare

    unefficace diffusione di tale istituto, che costituisce sicuramente un mezzo utile per favorire lentrata nelmondo del lavoro dei giovani.

    Non bisogna dimenticare che una delle ragioni che hanno ostacolato il ricorso al Contratto diApprendistato risiede proprio nelle problematiche e criticit inerenti la formazione, tanto pi nellambito

    delle piccole e medie Imprese le quali - anche per ragioni di costi - non hanno di frequente la possibilit

    di strutturarsi in modo adeguato per garantire la presenza diretta di specialisti dedicati a tali scopi.

    La diffusione dei sistemi informatici e la possibilit di formazione e-learning possono consentire, dunque,di superare queste difficolt e garantire, a costi accessibili, unidonea e corretta formazione, nonch il

    controllo e certificazione della medesima.

    Ci si augura, pertanto, che lesempio venga seguito ed ancor pi sviluppato dalle parti, proprio con lo

    scopo di favorire lutilizzo di questo nuovo istituto, sicuramente utile per promuovere un consapevoleinserimento (ed ora anche reinserimento) nel mondo del lavoro.

    www.trifiro.itwww.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    16/18N56 Marzo 2012 16

    EventiForum delle Piccole e Medie Imprese

    Telelombardia - 31 Marzo 2012 ore 23:00

    Il Contratto di Apprendistato

    Avv. Vittorio Provera

    Archivio Puntate

    24 Marzo 2012: Articolo 18 e Costo del Lavoro

    Avv. Vittorio Provera

    Messe in onda dal 31 marzo 2012

    Telelombardia - sabato - ore 23:00digitale terrestre canale 10Sky canale 511

    Antenna3 - venerd - ore 18:30 (replica) digitale terrestre canale 11MILANOW - gioved - ore 13:30 (replica) digitale terrestre canale 191

    Iscriviti alla Newsletter T&P

    Social MediaT&P su twitter Scribd YouTube flickr Pinterest

    www.trifiro.it

    http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://pinterest.com/trifiropartners/http://pinterest.com/trifiropartners/http://www.flickr.com/photos/trifiropartners/http://www.flickr.com/photos/trifiropartners/http://www.youtube.com/user/TrifiroPartnershttp://www.youtube.com/user/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://www.youtube.com/user/TrifiroPartnershttp://www.youtube.com/user/TrifiroPartnershttp://www.mediapason.it/telelombardia/tvshow/forum-delle-piccole-e-medie-imprese/17439332-35cc-42ce-a448-e7cd5679e611http://www.mediapason.it/telelombardia/tvshow/forum-delle-piccole-e-medie-imprese/17439332-35cc-42ce-a448-e7cd5679e611
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    17/18N56 Marzo 2012 17

    DirittoBancario.it: 29/03/2012twitter @DirittoBancarioDerivati: lart. 21 TUF tutela tutti, anche gli operatori qualificati

    di Francesco Autelitano

    Corriere della Sera: 23/03/2012Finalmente una terza via: lindennizzo del licenziato

    Intervista a Salvatore Trifir

    Il Mondo: 30/03/2012Il DL Semplificazioni introduce novit sulla disciplina della responsabilit

    Intervista a Stefano Trifir

    DirittoBancario.it: 28/03/2012twitter @DirittoBancarioI compensi del top management nelle societ quotate. In particolare: la nuova relazione sulla

    remunerazione

    di Francesco Autelitano e Francesco Cristiano

    Il Foglio: 27/03/2012Licenziamenti alla berlinese

    Telelombardia: 24/03/2012Forum delle Piccole e Medie ImpreseVideo: Articolo 18 e Costo del Lavoro

    Intervista a Vittorio Provera

    Dossier Lombardia - il Giornale: 22/03/2012Intervenire sul costo del lavoro e la certezza del diritto

    Intervista a Salvatore Trifir

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 20/03/2012twitter @Diritto24Contratto di apprendistato: prime novit dalle Regioni e dalla Contrattazione Collettiva

    di Vittorio Provera

    Dirigenti Industria ALDAI: Febbraio 2012Il dirigente e il contratto di lavoro

    di Stefano Trifir

    http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-dirigente-e-il-contratto-di-lavoro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/apprendistato/http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/intervenire-sul-costo-del-lavoro-e-la-certezza-del-diritto-intervista-a-salvatore-trifiro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/licenziamenti-alla-berlinese/http://trifiro.info/rassegna-stampa/i-compensi-del-top-management-nelle-societa-quotate/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-dl-semplificazioni-introduce-novita-sulla-disciplina-della-responsabilita/http://trifiro.info/rassegna-stampa/finalmente-una-terza-via-lindennizzo-del-licenziato-salvatore-trifiro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-dirigente-e-il-contratto-di-lavoro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-dirigente-e-il-contratto-di-lavoro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/apprendistato/http://trifiro.info/rassegna-stampa/apprendistato/http://twitter.com/Diritto24http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/intervenire-sul-costo-del-lavoro-e-la-certezza-del-diritto-intervista-a-salvatore-trifiro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/intervenire-sul-costo-del-lavoro-e-la-certezza-del-diritto-intervista-a-salvatore-trifiro/http://trifiro.info/video/video-articolo-18-e-costo-del-lavoro/http://trifiro.info/video/video-articolo-18-e-costo-del-lavoro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/licenziamenti-alla-berlinese/http://trifiro.info/rassegna-stampa/licenziamenti-alla-berlinese/http://trifiro.info/rassegna-stampa/i-compensi-del-top-management-nelle-societa-quotate/http://trifiro.info/rassegna-stampa/i-compensi-del-top-management-nelle-societa-quotate/http://trifiro.info/rassegna-stampa/i-compensi-del-top-management-nelle-societa-quotate/http://trifiro.info/rassegna-stampa/i-compensi-del-top-management-nelle-societa-quotate/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://twitter.com/DirittoBancariohttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-dl-semplificazioni-introduce-novita-sulla-disciplina-della-responsabilita/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-dl-semplificazioni-introduce-novita-sulla-disciplina-della-responsabilita/http://trifiro.info/rassegna-stampa/finalmente-una-terza-via-lindennizzo-del-licenziato-salvatore-trifiro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/finalmente-una-terza-via-lindennizzo-del-licenziato-salvatore-trifiro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/derivati/http://trifiro.info/rassegna-stampa/derivati/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://twitter.com/DirittoBancario
  • 8/2/2019 Newsletter T&P N56

    18/18

    RealizzazioneNewsletter:E

    manuelaZocchi

    ContattiMilano

    20122 Milano

    Via San Barnaba, 32

    Tel.: + 39 02 55 00 11Fax.: + 39 02 54 60 391;+ 39 02 55 185 052;+ 39 02 55 013 295

    Roma00195 Roma

    Piazza Giuseppe Mazzini, 27

    Tel.: + 39 06 3204744;+ 39 06 37351176Fax.: + 39 06 36000362

    Torino

    10121 Torino

    Via Raimondo Montecuccoli, 9

    Tel.: + 39 011 52 10 266Fax.: + 39 011 51 19 137

    Trento

    38122 TrentoVia Galileo Galilei, 24

    Tel.: + 39 0461 26 06 37Fax.: + 39 0461 26 44 41

    [email protected]

    @TrifiroPartners

    http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnersmailto:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/milano/http://trifiro.info/contatti/milano/http://www.emanuelazocchi.com/http://www.emanuelazocchi.com/