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  • 8/4/2019 Newsletter T&P N51

    1/13N51 Settembre 2011

    Diritto del Lavoro

    Attualit 2

    Le Nostre Sentenze 4

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 7

    Assicurazioni 8

    Il punto su 9

    Eventi 11

    Rassegna Stampa 12

    Contatti 13

    Editoriale Al giro di boa dei cinquanta numeri (oltre quatto anni!) ed allinizio di una nuovastagione di lavoro troviamo, puntuale, la nostra newsletter mensile che Vi augurauna buona ripresa! Il nostro Studio, nelle sue diverse sedi, continua ad essere alVostro fianco, ribadendo limpegno di unassistenza allinsegna della tempestivit e

    qualit, che costituiscono per noi un costante riferimento.Delle ultime novit legislative in materia di lavoro (manovra di ferragosto) abbiamotrattato nel precedente numero. Sullart. 8 e sulle materie demandate allacontrattazione collettiva di secondo livello si aperto un ampio dibattito.In questo contesto vogliamo portare un contributo particolarmente significativo: ilnostro Studio ha fatto parte del collegio difensivo di Fiat nella nota causa promossada FIOM per le altrettanto note vicende di Pomigliano dArco.

    NellAttualit di Diritto del Lavoro, trattiamo della sentenza emessa dalTribunale di Torino nel luglio 2011 che, anche sulla scorta del risultato delreferendum (oltre il 63% dei voti favorevoli su un numero di votanti pari al 93%della forza lavoro) ha ritenuto la piena validit ed operativit degli accordi

    sindacali di primo e secondo livello applicati presso lo stabilimento diPomigliano, dopo il passaggio del personale dalla vecchia alla nuova societ chegestisce lo stabilimento. La vicenda di basilare importanza ed apre nuovi scenarinelle relazioni industriali future.

    E veniamo alle Nostre Sentenze. Quella del mese concerne un caso dilicenziamento, deciso dalla Corte dAppello di Roma, che ribadisceimportanti principi in tema di investigazioni private e di rapporto tra giudiziodi impugnazione del licenziamento in sede civile e procedimento penale.

    Sempre in tema di licenziamento riportiamo unaltra sentenza della CortedAppello di Roma, focalizzando il momento dellimpugnativa e di soggetti abilitati.Seguono due sentenze in tema di ricorso in via durgenza a cui spesso si

    ricorre per evitare le lungaggini del procedimento ordinario. quindi, bene ribadireche il procedimento durgenza sorretto da peculiari requisiti che non loconfigurano come alternativa al giudizio ordinario. Una sentenza in tema dipremio di fedelt ed una in tema di rapporti di agenzia chiudono la sezione diDiritto del Lavoro.

    E veniamo alla sezione di Diritto Civile che si apre con un commento ad unarecente sentenza del Tribunale di Milano in tema di derivati conclusi daoperatori qualificati. Si prosegue con il settore delle Assicurazioni.Il punto su commenta una decisione dellAutorit garante dellaconcorrenza e del mercato pubblicata in data 4 agosto in tema di violazionedelle norme in materia di tutela del commercio fra gli Stati membri : un temadi respiro internazionale che completa, con la rassegna stampa e gli eventi, unanewsletter particolarmente interessante.

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifir, MarinaTona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa Cofano, Claudio Ponari,Tommaso Targa e Diego Meucci

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  • 8/4/2019 Newsletter T&P N51

    2/13N51 Settembre 2011 2

    IL CASO FIAT DI POMIGLIANO DARCOCausa curata da Giacinto Favalli

    Il 14 settembre 2011 stata depositata dal Tribunale di Torino (est. Dott. Ciocchetti) la

    motivazione integrale della nota sentenza emessa il 16 luglio 2011 nella causa promossa

    dalla FIOM Nazionale contro alcune societ del Gruppo Fiat, nel cui collegio di difesa era

    rappresentato anche il nostro Studio, ed avente ad oggetto le vicende sindacali relative al

    passaggio di personale dello Stabilimento di Pomigliano dArco dalla vecchia societ (Fiat

    Group Automobiles S.p.A.) ad una Newco (Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.).

    Dalla lettura della motivazione della sentenza, argomentata in modo approfondito, si trae conferma

    della piena validit ed operativit dei nuovi accordi sindacali di primo e secondo livello applicatipresso lo Stabilimento di Pomigliano, ritenuti idonei a sostituire integralmente il CCNLmetalmeccanico e ci anche nellipotesi, peraltro esclusa, di operativit dellart. 2112 cod. civ. intema di trasferimento dazienda.

    Come si ricorder, la contrattazione collettiva sopra richiamata non stata sottoscritta dalla FIOM econtiene discipline altamente innovative, quali le nuove misure finalizzate a contrastare efficacementelassenteismo fraudolento e lintroduzione di clausole di responsabilit a carico dei sindacati firmatarinel caso di mancato rispetto delle pattuizioni rinvenibili negli accordi.

    Nella prospettiva sopra delineata, il Tribunale ha sottolineato che quando si verifica la rotturadellunit sindacale, (il Giudice n.d.r.) non pu far altro che prenderne atto, limitandosi nel contempoa verificare che il nuovo assetto contrattuale promani da parti sociali realmente rappresentative e

    non da organizzazioni meramente di comodo e ha attribuito, ai fini della valutazione della legittimitdelloperato aziendale, una particolare rilevanza allesito del referendum condotto tra i lavoratori diPomigliano, nel quale si riscontrata una percentuale di votanti, rispetto agli aventi diritto, pari acirca il 93% e che si concluso con il 63,3% dei voti a favore dellaccordo sindacale.

    Lapproccio del Tribunale , del resto, in linea con le previsioni dell Accordo Interconfederale 28giugno 2011 e dellart. 8, terzo comma, D.L. n.138/2011 (Manovra economica bis).

    In questa parte, dunque, la sentenza rappresenta un valido contributo al tentativo di

    superamento dellattuale sistema di relazioni industriali, sulla via di un maggior riconoscimento

    dei problemi derivanti da un mondo industriale sempre pi globalizzato e competitivo che

    impone una pi elevata flessibilit contrattuale, per meglio rispondere alle peculiari esigenze

    delle singole aziende.

    Perplessit suscita, invece, la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo, come abbiamo

    visto, la piena legittimit delloperato aziendale e dei nuovi accordi aziendali attualmente vigenti

    presso lo Stabilimento di Pomigliano, ha dichiarato, sotto il profilo dellabuso del diritto di

    negoziazione, lantisindacalit della condotta aziendale poich determ ina, quale effetto

    conseguente, lestromissione di FIOM-CGIL dal sito produttivo di Pomigliano dArco (Napoli)

    conseguentemente ordinando a Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. di riconoscere in favore di

    FIOM-CGIL la disciplina giuridica contenuta nel titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

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    http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011http://www.giustizia.piemonte.it/ufficigiudiziari/uff_formazione.aspx?pnl=3&anno=2011
  • 8/4/2019 Newsletter T&P N51

    3/13N51 Settembre 2011 3

    Tale conclusione, contraddittoria con la primaparte della sentenza, non ci sembra che poggi

    su una solida base giuridica perch, da un lato,nella vicenda in esame non pu ritenersisussistente un abuso del diritto, bens unsemplice esercizio dei propri diritti; dallaltro,perch la sentenza si pone in aperto contrastocon lart.19 dello Statuto dei Lavoratori che,com noto, attribuisce la titolarit allacostituzione di rappresentanze sindacaliaziendali solo ai sindacati che abbianosottoscritto contratti collettivi applicabili in

    azienda, il che per il momento non si verificato per la FIOM.

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    La sentenza del Mese

    LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - LICEIT DELLE INDAGINI SVOLTE TRAMITE

    INVESTIGATORI - IRRILEVANZA, AI FINI DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLICENZIAMENTO, DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL

    LAVORATORE(Corte dAppello di Roma, 12 luglio 2011)

    Un datore di lavoro incaricava una societ di sorveglianza di controllare loperato di alcuni dipendentiimpiegati in un punto vendita, ove risultava una notevole differenza tra la merce uscita dal magazzinoe quella effettivamente fatturata e pagata dai clienti.

    Dalle indagini, svolte dalla societ di sorveglianza, emergeva che alcuni clienti, due cassieri eladdetto al controllo finale della merce, si erano tra loro organizzati al fine di sottrarreperiodicamente ingenti quantitativi di merce dal datore di lavoro. In particolare i cassieri omettevanodi fatturare - o fatturavano parzialmente - la merce collocata sul carrello dei clienti, i quali, almomento delluscita dal magazzino, venivano fatti passare dalladdetto al controllo finale, senza chequesti verificasse la corrispondenza tra la registrazione di cassa e la merce posta sui carrelli dei

    clienti. I dipendenti venivano licenziati per giusta causa.La presente controversia concerne limpugnazione del licenziamento, innanzi al Tribunale di Roma,da parte delladdetto al controllo finale; allesito di tale procedimento, il Tribunale di Roma,considerando congruo il licenziamento, respingeva il ricorso del dipendente. La sentenza venivaimpugnata innanzi alla Corte dAppello di Roma, rilevandosi - anche - linutilizzabilit delle indaginisvolte dalla societ di sorveglianza, per aver il datore di lavoro fatto controllare lattivit dei propridipendenti senza comunicare i nominativi degli addetti alla vigilanza, in violazione dellart. 3 l. n.300/70.

    La Corte dAppello ha respinto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui le norme di cui agli artt. 2

    e 3 l. n. 300/70, non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c., dicontrollare l'adempimento delle prestazioni lavorative, anche senza comunicare ai dipendenti inominativi degli addetti alla vigilanza, qualora tale controllo sia volto ad accertare la commissione diun illecito, da parte del dipendente, nellesecuzione delle proprie mansioni.

    La Corte dAppello, inoltre, nel respingere le ulteriori deduzioni dellappellante, ha affermato che i) nelcaso di licenziamento comminato a causa di un illecito continuato, la tardivit o meno delprovvedimento va valutata con riferimento al momento della cessazione dellillecito, in quanto solo inquel momento il datore di lavoro ha la possibilit di valutare i fatti nel loro insieme; ii) la pendenza diun procedimento penale relativo ai medesimi fatti che hanno causato lillecito disciplinare non

    impedisce allimpresa di recedere dal rapporto di lavoro, senza dover attendere che gli illecitiaddebitati al lavoratore vengano accertati da una sentenza penale passata in giudicato.

    (Causa curata da Marina Olgiati)

    LE NOSTRE SENTENZE

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    Altre sentenzeIMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO E PRESCRIZIONE DEI CREDITI(Corte dAppello di Roma, sentenza n. 3372/2011)

    La Corte dAppello di Roma, confermando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale, ha ritenutonon idoneo - come atto di impugnativa di un licenziamento per giusta causa comminato nellagosto2005 - una semplice lettera pervenuta entro i sessanta giorni, ma non firmata personalmente dallavoratore licenziato, bens da due legali. Gli stessi, nella lettera, avevano dichiarato di aver ricevutomandato dallex dipendente, senza tuttavia che fosse mai stata provata la certezza dellanteriorit delmandato rispetto allimpugnativa o, comunque, che detto mandato fosse intervenuto nel termine disessanta giorni, previsto a pena di decadenza. Secondo la Corte, i principi giurisprudenziali in materiasono chiari: necessario che il soggetto che impugna il recesso, in nome e per conto del lavoratore, siamunito di procura scritta ovvero - in difetto - che latto di impugnativa sia notificato dal dipendentelicenziato per iscritto con atto da comunicarsi al datore di lavoro entro il termine decadenziale impostodalla Legge (nel caso di specie, la ratifica dellimpugnativa era intervenuta dopo il sessantesimo giornodallintimazione del licenziamento).Irrilevante, secondo la Corte dAppello, sarebbe anche lobiezione secondo cui il rilascio della procuradoveva presumersi dal contenuto della lettera di impugnativa firmata dai soli legali, in quanto - riportandoi dettagli della vicenda - presupponeva il rilascio del mandato. Nella stessa sentenza si , poi, ritenutonon costituire valido atto di interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore, lasemplice lettera inviata dal dipendente allazienda di riscontro e ricevuta delle somme erogate, consemplice riserva di verificarne la congruit e, comunque, quale acconto sul maggiore avere (nespecificato e ne adombrato). Tale tipo di lettera non costituisce manifestazione di volont, neppureimplicitamente deducibile, di rivendicare crediti per residue competenze e, quindi, non costituisce validoatto di interruzione della prescrizione.(Causa curata da Vittorio Provera e Andrea Beretta)

    RICORSO IN VIA DI URGENZA (ex art. 700 cpc) - REQUISITI

    1)Tribunale di Milano, 16 agosto 2011Un lavoratore conveniva in giudizio la societ datrice di lavoro, assumendo di essere stato demansionatoe chiedendo al Tribunale di ordinare allazienda di provvedere alla sua reintegrazione nelle precedenti

    mansioni. Si costituiva la societ datrice di lavoro, eccependo che nel ricorso introduttivo non venivaaffatto precisato quale lesione irreparabile potesse derivare al ricorrente nel periodo necessarioallinstaurazione dellordinario giudizio, ovvero quali aspetti della sua professionalit avrebbero potutoessere persi e non pi recuperati in questo stesso periodo (periculum in mora).Il Tribunale ha rilevato che, con riferimento al requisito del periculum in mora, al fine di evitare che latutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua naturagi rapido, necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali acui subordinato il ricorso alla tutela durgenza, tanto che solo in presenza del periculum pu vagliarsianche la sussistenza del fumus boni iuris; in particolare, in caso di demansionamento, incombe sulricorrente lonere di provare in modo concreto e specifico il pericolo di una lesione della propriasituazione giuridica, indicando quale pregiudizio irreversibile ed irreparabile alla professionalit e/o salutepotrebbe derivare da una non immediata reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte. Il Giudice,preso atto del mancato assolvimento di tale onere probatorio, ha rigettato la domanda cautelare.(Causa curata da Giorgio Molteni)

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  • 8/4/2019 Newsletter T&P N51

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    2) Tribunale di Milano, ordinanza 21 settembre 2011

    ammissibile, sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. con cui il lavoratore

    chiede la propria riammissione in servizio a fronte di un contratto a progetto palesemente invalido permancanza dei requisiti formali richiesti ex lege (artt. 61 e 69 della legge Biagi). Pertanto, anche in sedecautelare, il giudice pu accertare, senza necessit di istruttoria, lillegittimit del contratto di collaborazionederivante dallomessa specificazione del progetto.Il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ deve, per, essere rigettato per insussistenza delpericulum in mora, chenon pu mai ritenersiin re ipsa, se provato che il lavoratore ha reperito una nuova occupazione a tempoindeterminato dopo la cessazione del rapporto a progetto; ci vale anche se tale nuova occupazione solamente part time e prevede una retribuzione molto pi bassa del compenso percepito a fronte delcontratto impugnato, poich il rischio di pregiudizio imminente e irreparabile escluso alla radice quando visia percezione di redditi da parte del ricorrente.(Causa curata da Tommaso Targa)

    PREMIO DI FEDELT: TRASFERIMENTO DAZIENDA. SUSSISTENZA DEL DIRITTO.

    (Corte dAppello di Brescia, 24 febbraio 2011)

    Il ricorso aveva ad oggetto lestensione del premio di fedelt riconosciuto dalla societ ai dipendentidopo almeno 20 anni di ininterrotto servizio a coloro che avessero maturato una pregressa anzianit alledipendenze dellazienda successivamente trasferita ex art. 2112 c.c..La Corte dAppello di Brescia ha rigettato il ricorso in appello proposto dai lavoratori affermando che lanormativa contrattuale vigente per limpresa cessionaria pu applicarsi al lavoratore passato alle

    dipendenze di essa solo dal momento del trasferimento dellazienda e che lart. 2112 c.c. serve astabilire che tale passaggio non rappresenta una soluzione di continuit del rapporto che prosegue con ilnuovo imprenditore. Con la conseguenza che al dipendente proveniente dallimpresa cedente spetta untrattamento economico e di carriera uguale a quello goduto dai lavoratori che abbiano raggiunto lastessa qualifica ed anzianit alle dipendenze dellimpresa cessionaria, ma non significa certamente cheal nuovo dipendente spettino anche tutti i vantaggi (premi o retribuzioni maggiori) propri dei lavoratoridellimpresa cessionaria aventi la sua stessa anzianit.(Causa curata da Giacinto Favalli e Marina Tona)

    RAPPORTO DI AGENZIA - INDENNIT CESSAZIONE RAPPORTO

    (Tribunale di Napoli, 4 aprile 2011)

    Il Giudice del Lavoro di Napoli ha rigettato la domanda di un agente avente ad oggetto lindennit dicessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ., in quanto lagente non ha dedotto di aver procuratonuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti; non ha dedotto circostanze idonee adimostrare che la preponente continua a ricevere vantaggi dagli affari conclusi, n ha indicato limportodelle provvigioni maturate in tutto il corso di durata del rapporto onde consentire al Tribunale diesprimere il proprio giudizio secondo equit. Per questo il Giudice ha ritenuto inammissibile la domandaper carenza di prova.(Causa curata da Mariapaola Rovetta e Stefano Trifir)

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    7/13N51 Settembre 2011 7

    Civile, Commerciale,Assicurativo

    I DERIVATI CONCLUSI DAGLI OPERATORI

    QUALIFICATI(Tribunale di Milano, 19 aprile 2011, n. 5443)

    A cura di Francesco Autelitano

    Un istituto di credito stipula con un proprio cliente un contratto quadro per operazioni su strumentifinanziari derivati; il cliente una societ per azioni che acquista anche allestero prodotti inerenti allapropria attivit pagando in dollari americani; il legale rappresentante di tale societ dichiara (firmandoil modulo alluopo fornito dalla banca per gli effetti dellart. 31 del reg. Consob) di avere una specificacompetenza in materia di strumenti finanziari derivati; nella stessa data di sottoscrizione delcontratto quadro vengono stipulate due specifiche operazioni in derivati su valuta, che regolanoreciproche opzioni di acquisto e vendita parametrate su determinati rapporti di cambio tra dollaroamericano ed euro; per effetto di queste operazioni il cliente, a fronte di una limitata copertura delrischio cambio, risulta aver assunto il rischio di perdite potenzialmente illimitate; dopo soli due mesidalle suddette operazioni, palesandosi lelevata probabilit di perdite rilevanti per il cliente (ilmark tomarketera negativo di 147.000), la banca suggerisce il compimento di una nuova operazione laquale, sebbene idonea ad elevare le probabilit di flusso favorevole al cliente, riduce lentit di taleflusso e, peraltro, lascia immutato il rischio di perdite potenzialmente illimitate a carico del contraentemedesimo; avvicinatosi il periodo di scadenza dei derivati sottoscritti, con perdite potenziali per ilcliente in aumento, vengono realizzate operazioni tese a rinviare al futuro le perdite con lassunzionedi rischi via via crescenti e la materializzazione di ulteriori perdite, sempre pi rilevanti, in un contestodi copertura ormai sostanzialmente nullo.

    Nel contesto della vicenda cos riassunta, il Tribunale di Milano ha affrontato, fra le altre, la questionedegli obblighi di comportamento gravanti sullintermediario finanziario nei confronti di un operatorequalificato, rapporto al quale, ai sensi dellart. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, non siapplicano talune delle ordinarie regole di condotta previste dalla disciplina di settore di fontesecondaria.

    La sentenza afferma che la disciplina dedicata agli operatori qualificati non priva questi ultimi di

    ogni tutela, facendo seguire a tale premessa lenunciazione, in particolare, della regola secondo

    cui lintermediario finanziario ha lobbligo, anche nei confronti di tale categoria di soggetti, dicurare linteresse del cliente con diligenza e professionalit.

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    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ra Minutolo e Teresa Cofano

    ASSICURAZIONE PER

    CONTO ALTRUI

    TERMINE DI

    PRESCRIZIONE

    In tema di contratto di assicurazione della responsabilit civile stipulato per

    conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal comma 3 dell'art. 2952 c.c.

    decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di

    risarcimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi

    dell'art. 1891 c.c.

    (Cassazione, 13 luglio 2011, n. 15376)

    ASSICURAZIONE DELLA

    RESPONSABILIT CIVILE -

    GIUDIZIO DI

    RISARCIMENTO DANNI -

    AUTONOMIA DEI

    RAPPORTI TRA

    DANNEGGIATO E

    DANNEGGIANTE E TRA

    DANNEGGIANTE E

    ASSICURATORE -

    CONSEGUENZE

    I rapporti tra danneggiante e danneggiato, da una parte, e tra assicuratore e

    assicurato, dall'altra, anche se dedotti nello stesso giudizio, sono e

    rimangono distinti e autonomi. Deriva da quanto precede, pertanto, che

    nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione

    dell'incidente pu portare a negare il diritto del primo a essere manlevato dal

    secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al

    risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, inquanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non pu avere efficacia in

    relazione al secondo, diverso rapporto processuale. (Nella specie la societ

    assicuratrice denunciava che erroneamente era stata affermata la

    responsabilit del proprio assicurato ex art. 2051 c.c., non sussistendone le

    condizioni. Eccependo controparte che la responsabilit dell'assicurato,

    quanto alla causazione del sinistro, era stata accertata gi con sentenza del

    primo giudice avverso la quale l'assicuratore non aveva proposto appello

    incidentale s che il motivo era inammissibile, in applicazione del principio dicui sopra la Suprema Corte ha disatteso una tale eccezione).

    (Cassazione, 18 maggio 2011, n. 10919)

    AGENZIA - AGENTE

    ORGANIZZATO IN FORMA

    IMPRENDITORIALE -

    ESCLUSIONE DELLA

    COMPETENZA DEL

    GIUDICE DEL LAVORO

    In materia di rapporti di agenzia, ove lagente abbia organizzato la propria

    attivit di collaborazione in forma di societ, anche di persone, o, comunque,

    si avvalga di unautonoma struttura imprenditoriale, non ravvisabile un

    rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dellart. 409, comma 1,

    n. 3 c.p.c., con conseguente insussistenza della competenza del giudice dellavoro.

    (Cassazione, 19 luglio 2011, n. 15535)

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    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    VIOLAZIONE DELLE NORME IN

    M A T E R I A D I T U T E L A D E L

    COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRIIn data 4 agosto u.s. stata pubblicata una decisione dell Autorit Garante della

    Concorrenza e del Mercato, assai significativa sul piano della repressione delle intese

    poste in essere tra aziende e finalizzate a creare una rilevante restrizione della

    concorrenza.

    La fattispecie era rappresentata dalla partecipazione di quattro grandi aziende multinazionali (cherappresentano oltre 70% del settore delle apparecchiature elettromedicali in Italia) ad una garaindetta dalla Societ Regionale di Sanit (SO.RE.SA.) per lapprovvigionamento di apparecchiaturedi risonanza magnetica e relativa fornitura di assistenza e manutenzione post vendita.

    Da segnalare che la determinazione di affidare ad un'unica societ la centralizzazione degli acquistiper diverse aziende sanitarie e/o aziende ospedaliere era finalizzata ad impedire distorsioni ed afavorire una maggior competitivit dei prezzi. In tale contesto si accertato, ad opera dellAutoritGarante, la circostanza che le quattro aziende avevano partecipato (tramite proprie qualificaterappresentanze) ad una riunione preventiva, ove le stesse avevano scambiato informazioni sullereciproche strategie commerciali e concordato le possibili modalit di partecipazione alla gara inunottica ripartitoria della fornitura.

    In altre parole, era avvenuto uno scambio dinformazioni strategiche sui prodotti e sui servizi, con unaccordo finale (a prescindere dalle vicende successive ed allesito della gara) in forza del quale si era

    convenuta una sorta di ripartizione e abbinamento delle apparecchiature che potevano essereofferte dalle singole societ alle strutture sanitarie coinvolte. Fra laltro, lintesa prevedeva cheunazienda presentasse offerte per sostituire macchine obsolete (ma gi con proprio marchio)installate presso una determinata struttura. Ad unaltra, per contro, era riservata la fornitura diapparecchiature in favore di diversa ASL e cos via. Non solo, laccordo prevedeva anche che taluneSociet - in Associazione Temporanea dImpresa - si sarebbero occupate dei lavori e delle opererelative allinstallazione delle apparecchiature.

    Nel complesso, le quattro multinazionali avrebbero effettuato, fra loro, una vera e propria reciprocadisclosure delle possibili strategie, in vista della partecipazione alla gara e avrebbero, inoltre, definitola ripartizione delle forniture. In tal modo, forti anche della loro posizione sul mercato, avevanorinunciato alla possibilit di partecipare direttamente ed in modo concorrenziale alla gara (ancheoffrendo prezzi competitivi), certi di poter pervenire ad un sicuro risultato positivo per le stesse,avendo gi concordato di contribuire pro quota alle forniture, sia di prodotti che di assistenza.

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    10/13N51 Settembre 2011 10

    Linsieme di tali comportamenti - come detto, indipendentemente dallesito della gara - statoritenuto in contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali in materia di libera concorrenza,

    secondo i quali ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intendeseguire sul mercato comune.

    vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto di ogni operatore di reagire efficacementeal comportamento - noto o presunto - dei concorrenti, tuttavia - secondo lAutorit Garante - ilprincipio di autonomia vieta che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti e indiretti, ingrado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di

    rivelare tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede tenere sul mercato,

    qualora detti contatti abbiano lo scopo o producano leffetto di realizzare condizioni di concorrenza

    diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle

    prestazioni fornite, dellimportanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato.Nel caso di specie, limportanza delle imprese era pacifico rappresentando la quota di assolutamaggioranza nel settore; la gara bandita dalla SO.RE.SA. era oggetto di procedimento di rilevanzaeuropea, e quindi suscettibile di mettere in concorrenza operatori ubicati nei diversi stati dellUnione(tant che anche le aziende coinvolte erano riconducibili a gruppi multinazionali).

    La conclusione cui pervenuta lAutorit stata, dunque, di riconoscere una violazione della

    normativa in materia, in quanto le Societ hanno determinato una ripartizione concordata della

    fornitura oggetto della gara, nonch lalterazione dellequilibrio concorrenziale che si sarebbe

    determinato in assenza dellaccordo.

    A seguito di tale infrazione stato applicato lart. 15 comma 1 della legge 287/90, che prevede lacomminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che pu arrivare fino al 10% del fatturatorealizzato nellultimo esercizio da ciascuna impresa ritenuta responsabile. La gravit della condotta derivata anche dal fatto che, agendo in tal modo, si sono pregiudicati altres i vantaggi di efficienzaricollegabili al processo di razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti.

    Le sanzioni applicate, sono state significative posto che, a fronte di un bando di gara per un valore dicirca 8.885.000,00 euro oltre IVA sono state comminate sanzioni variabili da un minimo di141.000,00 euro ad un massimo di 3.953.000,00 euro.

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    EventiMilano, Palazzina ANMIG - Salone Valente, Via Freguglia 1410 Ottobre 2011, ore 14.30 18.30Una nuova stagione delle relazioni industriali: lAccordo Interconfederale 28 giugno e lamanovra economica di agostoRelatore: Avv. Giacinto FavalliProgramma

    Milano,Circolo del Commercio, Corso Venezia 5111 Ottobre 2011La remunerazione del Management: quadro normativo e focus sulle problematichecontrattualiRelatore: Avv. Vittorio ProveraProgramma

    Napoli,Hotel Royal Continental29 Ottobre 2011, ore 11.30Convegno Nazionale AGI 2011DIRITTO SINDACALE ANNO ZERO?LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TRA SISTEMA E ATTUALITTavola Rotonda: Rappresentanza, rappresentativit e contrattazione collettivaRelatore: Avv. Giacinto Favalli

    Programma

    Milano,Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 2024 Novembre 2011, ore 15.30Tavola Rotonda T&P: Dirigenti e Amministratori Relatori: Avv. Giacinto Favalli, Avv. Vittorio Provera, Avv. Giorgio Molteni, Dott. Leonardo

    Mottolese, Avv.Francesco Autelitano, Avv. Claudio Ponari

    Programma

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    12/13N51 Settembre 2011 12

    Il Mondo: 23/09/11Articolo 8, strada stretta tra eccezioni e dubbiIntervista a Stefano Trifir

    Newsletter - AIDP: N18 Settembre 2011

    Il distacco del lavoratore straniero in Italiadi Giacinto Favalli

    Il Sole 24 Ore: 06/09/11 unapertura, non va data una valenza ideologicaIntervista a Giacinto Favalli

    DirittoBancario.it: 08/09/11twitter @DirittoBancarioModifica unilaterale del tasso: il Tribunale blocca la bancadi Francesco Autelitano

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 06/09/11twitter @Diritto24Lavori usuranti: laccesso anticipato al pensionamentodi Vittorio Provera

    FinanzaEDiritto.it: 07/09/11 - 19/09/11twitter @editricelefonti

    Larticolo 8 cancella lo Statuto dei Lavoratori?A che serve il sindacato oggi?Intervista a Stefano Trifir

    JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/09/11twitter @24jobTutela delle lavoratrici, licenziamento causa matrimonio e pubblicazioni intempestive: sentenza inCassazionedi Stefano Beretta

    iContratti: 8-9/2011I derivati conclusi dagli operatori qualificati: interesse del cliente e contratto unitario di cooperazioneCommento di Francesco Autelitano

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