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Summer School 4-5 settembre 2006 Enrico Quintavalle – Ufficio 1 MULTIFOR Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010 La piccola e media impresa, La piccola e media impresa, Il capitalismo personale Il capitalismo personale Stefano Bernacci Giovedì 29 aprile 2010 AGEVOLAZIONI FISCALI NEL 2010 PER L'AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

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MULTIFOR. Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010 La piccola e media impresa, Il capitalismo personale Stefano Bernacci. AGEVOLAZIONI FISCALI NEL 2010 PER L'AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI. Giovedì 29 aprile 2010. - PowerPoint PPT Presentation

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Summer School 4-5 settembre 2006 Enrico Quintavalle – Ufficio Studi Confartigianato1

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Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì

PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010

La piccola e media impresa,La piccola e media impresa,

Il capitalismo personaleIl capitalismo personale

Stefano Bernacci

Giovedì 29 aprile 2010

AGEVOLAZIONI FISCALI NEL 2010

PER L'AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

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Credito d'imposta per rimborso dell'incremento dell'aliquota dell'accisa

Beneficiari: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t

Entro il 30 giugno dell'anno successivo occorre presentare apposita dichiarazione all'Agenzia delle dogane relativa a:Quantità di litri di gasolio consumatiForma di rimborso prescelto (compensazione del credito o rimborso)Compensazione entro l'anno solare in cui il credito è sorto con cod.trib.6740Eventuali eccedenze non compensate devono essere richieste con apposita domanda di rimborso entro il 30 giugno dell'anno successivo

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Credito d'imposta a parziale rimborso della tassa automobilistica

Beneficiari: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t

38,50% dell'importo pagato come tassa di possesso per i veicoli di massa complessiva tra le 7,5 t e le 11,5 t77% dell'importo pagato come tassa di possesso per i veicoli di massa complessiva superiore alle 11,5 t

Il credito può essere utilizzato solo in compensazione mediante il codice tributo 6829

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Prima di utilizzare il credito occorre inviare tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di:

Non versare in condizioni di difficoltà alla data del 30/06/2008Non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europeaDi beneficiare del credito di imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 € nel triennio precedente, al lordo delle imposte dovute, tenuto conto degli aiuti di importo limitato e del “de minimis”

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Credito d'imposta per rimborso del Contributo SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore per trasporto merci

Beneficiari: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 11,5 t omologati euro 2 o successivi

Per il 2010 si possono utilizzare in compensazione le somme del contributo SSN versate nel 2009 con un massimo di 300,00 € a veicolo.Occorre utilizzare gli importi in compensazione entro l'anno utilizzando il codice tributo 6793.

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I crediti di imposta relativi ad accise, tassa automobilistica e contributo SSN dei premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini IRAP e devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel Modello Unico.

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AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI ATTINENTI ALL'IVA

In deroga alle norme sulla registrazione delle fatture, le fatture emesse dagli autotrasportatori possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione.Viene quindi differita la liquidazione e il versamento dell'IVA al trimestre successivo a quello in cui le prestazioni sono state effettuate.Gli autotrasportatori iscritti all'albo possono liquidare l'IVA con cadenza trimestrale senza alcun aggravio a titolo di interessi, a prescindere dal volume di affari.

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AGEVOLAZIONI SUL REDDITO D'IMPRESA AI FINI IRPEF e IRES

Deduzione spese non documentate per gli autotrasportatori merci C/T in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione (ricavi anno precedente non superiori a € 309.874,14)La deduzione spetta (una sola volta per ogni giorno in cui si effettua il trasporto a prescindere dal numero dei viaggi) per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci in caso di società di persone e varia in relazione all'ambito in cui vengono eseguiti:Oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione di appartenenza o di quelle confinanti (per il 2009 € 56,00)Oltre la regione di appartenenza e di quelle confinanti (per il 2009 € 92,00)All'interno del comune dove ha sede l'impresa la deduzione, non prevista a regime ma prorogata per il 2009 è pari al 35% di quella per la regione(per il 2009 € 19,60)

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Per ottenere l'agevolazione è necessario compilare un prospetto che deve essere sottoscritto e conservato contenente:Gli elementi identificativi dei viaggi effettuati (data – destinazione)Gli estremi dei documenti di trasporto, le cui copie vanno conservate fino al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Alle imprese in contabilità semplificata (non per le ordinarie comprese quelle per opzione) spetta un ulteriore deduzione dal reddito complessivo pari a € 154,94 per ciascun veicolo utilizzato nell'attività di impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t

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Deduzione forfetaria delle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale (art.95, comma 4 TUIR)

In alternativa alla deduzione analitica delle spese sostenute si puo' dedurre un importo giornaliero di € 59,65, elevato a € 95,80 per le trasferte all'estero.

I soggetti destinatari sono tutte le imprese autorizzate all'autotrasporto indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.

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Deduzione IRAP delle indennità di trasferta

Sono deducibili le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:

€ 46,48 al giorno per le trasferte fuori comune€ 77,47 al giorno per le trasferte all'estero

Il limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso o di fornitura gratuita delle spese di alloggio o di vitto e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di vitto

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Deduzione totale per impianti telefonici

E' prevista la deducibilità totale dei costi (quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di noleggio e spese di impiego e manutenzione) relativi a impianti di telefonia (fissa e mobile) installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Anche l'IVA pagata per tali spese è totalmente detraibile