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V A D E M E C U M Guida pratica per conoscere le regole principali per un valido ingresso ed un soggiorno regolare nel territorio dello Stato italiano. Migrant’s Law Migrantes

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1Vademecum Immigrati

V A D E M E C U MGuida pratica per conoscere

le regole principali perun valido ingresso ed un soggiorno regolare

nel territorio dello Stato italiano.

Migrant’s LawMigrantes

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Abbiamo pensato ad uno strumentodi lavoro, un “Vademecum”, unaguida pratica per conoscere le re-gole principali che permettono un

valido ingresso ed un soggiorno regolare allepersone immigrate nel territorio dello Statoitaliano, utile anzitutto agli operatori che,in particolare con questi cittadini, si rap-portano quotidianamente, ma anche a tutticoloro che a vario titolo sono interessati adessere aggiornati su una materia comples-sa.Il “Vademecum” contiene gli argomenti dimaggiore e più immediata importanza re-lativi alla normativa sull’immigrazione esulla condizione giuridica dello stranierodopo la legge 15 luglio 2009, n. 94, comu-nemente conosciuta come “pacchetto sicu-rezza”.Un grazie particolare alla Prof.ssa PaolaScevi, Direttrice del Master in Diritto delleMigrazioni presso l’Università degli Studidi Bergamo, che ha curato questa guida.

(Roma, 7 settembre 2011)

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ingresso dello straniero nel territorio italiano deveavvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltantoattraverso i valichi di frontiera appositamente isti-tuiti ed è consentito ai soggetti in possesso di:

a) passaporto o altro documento di viaggio equipollen-te, riconosciuto valido per l’attraversamento dellefrontiere.Il documento deve consentire al titolare, in qualsiasimomento, il libero rientro nel Paese di rilascio;

INGRESSO

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b) visto d’ingresso o di transito, ove prescritto;

c) un’idonea documentazione che confermi lo scopo ele condizioni del soggiorno previsto;

d) la disponibilità di mezzi di sostentamento sufficientiin relazione alla natura e alla durata del soggiorno e,fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di prove-nienza.

Non è ammessonel territorio dello Statolo straniero:

a) che non soddisfi i requisiti sopraddetti;

b) che sia stato espulso, salvo che abbia ottenuto unaspeciale autorizzazione del Ministro dell’interno(art.13, comma 13, T.U.; la disposizione non siapplica nei confronti dello straniero già espulso aisensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), T.U.,per il quale sia stato autorizzato il ricongiungimen-to, ai sensi dell’art. 29, T.U.), o che sia trascorso ilperiodo di divieto di ingresso, di regola dieci anni,anche se nel decreto di espulsione può essere previstoun termine più breve, non inferiore a cinque anni(art.13, comma 14, T.U.) decorrenti dal giorno in cuila persona espulsa ha lasciato effettivamente il territorio dello Stato (art.19, d.P.R. 394/99);

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c) che sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico,o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi che ap-plicano gli Accordi di Schengen;

d) che risulti segnalato ai fini del respingimento o dellanon ammissione per gravi motivi di ordine pubblico,di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni inter-nazionali;

e) per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, aisensi dell’articolo 29, T.U., quando rappresenti unaminaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o lasicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i qualil’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressionedei controlli alle frontiere interne e la libera circolazio-ne delle persone;

f) che risulti condannato, “anche con sentenza non de-finitiva, compresa quella adottata” (tale modifica è stata inserita dall’art. 1,comma 22, lett. a), n.1), L. 94/2009) a seguito di patteggiamento (ai sensi dell’art.444, c.p.p.), per uno dei reati per i quali l’art. 380,commi 1 e 2, del codice di procedura penale prevedel’arresto obbligatorio in flagranza, ovvero per reatiinerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreg-giamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italiae dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Statio per reati diretti al reclutamento di persone da desti-nare alla prostituzione o allo sfruttamento della pro-stituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

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g) che risulti condannato, con sentenza irrevocabile, peruno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,Capo III, Sezione II, legge 22 aprile 1941, n. 633,relative alla tutela del diritto di autore, nonché per quellidi contraffazione, alterazione o uso di segni distintividi opere dell’ingegno o di prodotti industriali e diintroduzione nello Stato e commercio di prodotti consegni falsi (di cui agli artt. 473 e 474 c.p.).

Gli stranieri privi dei requisiti prescritti dalla normativa perun valido ingresso sono respinti dalla polizia di frontiera(art.10, comma 1, T.U.).

Il respingimentocon accompagnamento alla frontiera è disposto dal que-store anche nei confronti degli stranieri che, sottrattisi aicontrolli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subitodopo, anche se sono stati temporaneamente ammessi nelterritorio per necessità di pubblico soccorso. In tal caso,l’allontanamento viene eseguito quando cessano le ragionidell’ammissione temporanea.Lo straniero non viene respinto se si devono applicare ledisposizioni che disciplinano l’asilo politico, il riconosci-mento dello status di rifugiato o la protezione tempora-nea per motivi umanitari. Neppure può disporsi il respingi-mento verso uno Stato in cui lo straniero possa essereoggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua,

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cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni per-sonali o sociali, ovvero da cui possa rischiare di essererinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dallapersecuzione.L’adozione di un provvedimento di respingimento alla fron-tiera non comporta, per lo straniero che ne è destinatario,alcun divieto di rientro successivo in territorio italiano, sem-pre che ovviamente vengano rispettate le condizioni previ-ste in generale per l’ingresso. L’articolo 10 al comma 6,prevede infatti che i respingimenti siano registrati dall’au-torità di pubblica sicurezza, ma non ricollega a tale regi-strazione alcun divieto di rientro.Al contrario, lo straniero entrato in territorio italiano sottra-endosi ai controlli di frontiera e non respinto, viene sanzio-nato con l’espulsione amministrativa quando la violazioneè scoperta. Con una differenza sostanziale: laddove il re-spingimento non preclude la possibilità di successivi in-gressi, sussistendone i presupposti, l’espulsione incidesostanzialmente sulla condizione dello straniero al quale èfatto divieto di rientrare in Italia, salvo specifica autorizza-zione.

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Tipologie e requisitiper ottenerli

VISTI DI INGRESSO

l visto di ingresso è un’autorizzazione concessa allostraniero ad entrare nel territorio dello Stato, per tran-sito o per soggiorno, e consiste in un’apposita eti-chetta (vignetta o sticker) applicata sul passaporto

del richiedente. Il visto è rilasciato dalle rappresentanzediplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e territorial-mente competenti per il luogo di residenza dello straniero.Per soggiorni di lunga durata - oltre novanta giorni - a qual-siasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di vi-sto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo divisto per transito o per breve soggiorno. Per soggiorni dibreve durata, non superiore a novanta giorni, sono equipa-

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rati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche oconsolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici ac-cordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Statiaderenti agli Accordi di Schengen.

Sono soggetti all’obbligo del vistoi cittadini dei seguenti Paesi/entità territoriali, tito-lari di passaporto ordinario:Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Arme-nia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize,Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina,Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, CapoVerde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo(Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio,Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto,Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava diMacedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana,Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau,Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq,Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho,Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali,Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia,Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru,Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-NuovaGuinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbiae Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent eGrenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe,Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa,Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territo-riale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale,Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan,Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Ye-men, Zambia, Zimbabwe.

Visti di ingresso

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Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas,Barbados, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud,Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala,Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Mauritius,Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama,Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Seychelles, Singapore, StatiUniti, Uruguay, Venezuela.

Sono soggetti esenti dall’obbligo del vistoper soggiorni di durata massima di 90 giorni, perturismo, missione, affari, invito e gara sportiva, icittadini dei seguenti Paesi:

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Sviz-zera sono esenti dall’obbligo di visto in qualun-que caso.

Visti di ingresso

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Afghanistan***, Bangladesh***, Colombia**, Eritrea*,Etiopia***, Ghana***, Iran***, Iraq***, Nigeria***, Paki-stan***, Repubblica Democratica del Congo***, Sene-gal**, Somalia***, Sri Lanka***.

(*) esente dall’obbligo qualora il passeggero sia titolare diun visto o di un permesso di soggiorno valido emesso dauno Stato membro della U.E. o da uno Stato parte dell’Ac-cordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 Maggio 1992,da Canada, Svizzera e Stati Uniti d’America.

(**) esente dall’obbligo qualora il passeggero sia titolare diun permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Mem-bro dello Spazio Economico Europeo, da Canada, e StatiUniti d’America.

(***) esente dall’obbligo di VTA qualora in possesso dipermesso di soggiorno rilasciato dai seguenti Paesi: Irlanda,Liechtenstein, Regno Unito o qualora in possesso di per-messo di soggiorno a tempo indeterminato (“resident permitswith unlimited right of return”) dei seguenti Paesi:Andorra,Canada, Giappone, Principato di Monaco, San Marino,Svizzera, Stati Uniti.

Sono soggetti all’obbligo di visto di transitoaeroportuale per l’Italia i cittadini dei seguentiPaesi:

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Le tipologie di visto corrispondenti ai diversi motividi ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche,diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invi-

to, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, moti-vi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimen-to familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto,turismo, vacanze-lavoro.

isto per adozioneconsente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiornodi lunga durata a tempo indeterminato presso gli

adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario delprovvedimento di adozione o di affidamento preadottivoemesso dalla competente autorità straniera in conformitàalla legislazione locale.Il rilascio del visto è subordinato all’emanazione dell’auto-rizzazione da parte della Commissione per le Adozioni In-ternazionali all’ingresso ed al soggiorno permanente delminore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

isto per affariconsente l’ingresso in Italia, per un soggiorno dibreve durata, allo straniero che intenda viaggiare per

finalità economico-commerciali, per contatti o trattative,per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funziona-

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Tipologie di visto

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mento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambitodi contratti commerciali e di cooperazione industriale.Per l’ottenimento del visto sono necessari: la documenta-zione comprovante la condizione di “operatore economi-co-commerciale” del richiedente; la documentazione atte-stante la finalità economico-commerciale del viaggio per ilquale è richiesto il visto; l’effettiva attività svolta in Italiadagli eventuali operatori economici che richiedano il rila-scio del visto in favore dell’operatore straniero; adeguatimezzi economici di sostentamento (non inferiori a quelliprevisti dal Ministero dell’interno con la Direttiva 1° marzo2000); la disponibilità di un alloggio.Il visto per affari può essere rilasciato anche alle personeche accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, ilrichiedente.

isto per cure medicheconsente l’ingresso, per un soggiorno di breve olunga durata, a tempo determinato, allo straniero

che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici pressostrutture sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.Lo straniero che richieda il visto di ingresso per cure medi-che deve presentare alla rappresentanza diplomatica o con-solare competente:* la dichiarazione della struttura sanitaria italiana presceltache indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presu-mibile della stessa, nonché la durata dell’eventuale degenzaprevista;* l’attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della strut-

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tura prescelta, di una somma, a titolo cauzionale pari altrenta per cento del costo complessivo presumibile delleprestazioni richieste e dovrà essere versato alla strutturaprescelta;* la documentazione comprovante la disponibilità in Italiadelle somme necessarie all’integrale pagamento delle spe-se sanitarie, di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria,e di rientro in patria;* la certificazione sanitaria, attestante la patologia del ri-chiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tuteladei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deveessere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche al-l’eventuale accompagnatore che assista lo straniero infer-mo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostenta-mento e rimpatrio (non inferiori a quelli previsti dalla Diret-tiva ministeriale del 1° marzo 2000).

isto diplomatico (V.N.)consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno a tem-po indeterminato, allo straniero, titolare di passa-

porto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servi-zio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suoPaese, in Italia o presso la Santa Sede. Il visto diplomaticoè rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nu-cleo familiare convivente del titolare. La concessione delvisto è subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dalservizio del cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri.

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isto per familiare al seguito (V.N.)consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di lungadurata a tempo determinato o indeterminato, allo

straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di unfamiliare cittadino italiano, o di un Paese dell’Unione euro-pea, oppure di Paese aderente all’Accordo sullo spazioeconomico europeo, o al seguito di un familiare stranierotitolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti dilungo periodo o di visto di ingresso per lavoro subordina-to relativo a contratto di durata non inferiore a un anno oper lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio oper motivi religiosi.

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a) coniuge, non legalmente separato e di età noninferiore a 18 anni;

b) figli minori di 18 anni (al momento della pre-sentazione dell’istanza di ricongiungimento),anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,non coniugati, a condizione che l’altro genito-re, qualora esistente, abbia dato il suo consen-so;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragionioggettive non possano provvedere alle proprieindispensabili esigenze di vita a causa del lorostato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico qualora non abbiano altri figlinel paese di origine o di provenienza ovvero igenitori ultrasessantacinquenni qualora gli altrifigli siano impossibilitati al loro sostentamentoper documentati gravi motivi di salute.

Se i presupposti di parentela non possono essere documentati inmodo certo con certificati o attestazioni rilasciate dalle compe-tenti autorità straniere o comunque quando sussistano fondatidubbi sull’autenticità di tale documentazione, le rappresentanzediplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni,ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sulla basedell’esame del DNA (acido desossi-ribonucleico), effettuato aspese degli interessati (art. 29, comma 1 bis, T.U.).

Il visto per familiare al seguitopuò essere richiesto per:

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Il richiedente deve dimostrarela disponibilità di:

a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sa-nitari, nonché di idoneità abitativa, accertatidai competenti uffici comunali.Nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 annial seguito di uno dei genitori, è sufficiente ilconsenso del titolare dell’alloggio nel quale ilminore dimorerà;

b) un reddito minimo annuo derivante da fontilecite non inferiore all’importo annuo dell’as-segno sociale aumentato della metà dell’im-porto dell’assegno sociale per ogni familiareal seguito.Per due o più figli di età inferiore ai quattor-dici anni è richiesto, in ogni caso, un redditonon inferiore al doppio dell’importo annuodell’assegno sociale.Ai fini della determinazione del reddito si tie-ne conto anche del reddito annuo complessi-vo dei familiari conviventi con il richiedente;

c) un’assicurazione sanitaria o un altro titolo ido-neo a garantire la copertura di tutti i rischi nelterritorio nazionale a favore dell’ascendente

Il visto per familiare al seguito

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ultrasessantacinquenne ovvero la sua iscrizio-ne al Servizio sanitario nazionale.

La richiesta di nulla osta, corredata della docu-mentazione relativa a tali requisiti, è presentataallo Sportello unico per l’immigrazione pressola prefettura competente per il luogo di dimoradel richiedente. A tal fine è consentito delegareun cittadino italiano o straniero regolarmentesoggiornante in Italia per la produzione delladocumentazione richiesta allo Sportello unicoper l’immigrazione. Verificata l’esistenza deirequisiti richiesti, anche mediante accertamentipresso la questura competente, l’ufficio rila-scia il nulla osta ovvero un provvedimento didiniego.

Il visto per familiare al seguito

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Visti di ingresso

isto per gara sportivaconsente l’ingresso, per un soggiorno di breve du-rata, agli sportivi stranieri che intendano partecipare

a manifestazioni sportive, nonché ai loro staff. Per la par-tecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a ca-rattere ufficiale o amichevole, nell’ambito di discipline spor-tive riconosciute dal Comitato olimpico, è necessaria unacomunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazionesportiva italiana che confermi la notorietà della competi-zione e la partecipazione dell’atleta o del gruppo sportivo.Anche per questo tipo di visto è necessaria la dimostrazio-ne della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, comedefiniti dal Ministero dell’interno con la Direttiva 1° marzo2000.

isto per invitoconsente l’ingresso, per un soggiorno di breve du-rata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, orga-

nizzazioni, quale ospite di eventi politici o scientifico-cul-turali, le cui spese di soggiorno siano a carico dell’Enteinvitante. Il visto è parimenti rilasciato allo straniero con-vocato o invitato a presentarsi dall’autorità giudiziaria ita-liana, per la durata indicata dalla stessa autorità.

isto per lavoro autonomoconsente l’ingresso in Italia, per un soggiorno dibreve o lunga durata, a tempo determinato o inde-

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terminato, allo straniero che intenda esercitare un’attivitàprofessionale o lavorativa a carattere non subordinato.In particolare lo straniero che intenda esercitare in Italiaun’attività industriale, professionale, artigianale o commer-ciale, ovvero voglia costituire società di capitali o di per-sone o accedere a cariche societarie deve dimostrare didisporre di adeguate risorse per l’esercizio dell’attività cheintende intraprendere in Italia; di essere in possesso deirequisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della sin-gola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscri-zione in albi e registri; di essere in possesso di una attesta-zione dell’autorità competente (l’amministrazione prepo-sta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e au-torizzazioni o alla ricezione della denuncia, ovvero gli entipreposti alla vigilanza degli ordini professionali) in data nonanteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motiviostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza pre-vista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intendesvolgere.Per le attività per le quali non è necessario il rilascio dialcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è co-munque tenuto ad acquisire presso la Camera di commer-cio, industria, artigianato e agricoltura competente per ter-ritorio, o presso il competente ordine professionale, l’atte-stazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponi-bilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio del-l’attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Ita-lia, da parte del richiedente, di una somma non inferiorealla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensilepari all’assegno sociale.

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In tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito delladisponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito annuo diimporto superiore al livello minimo previsto per l’esenzio-ne dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

isto per lavoro subordinatoconsente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breveo lunga durata, a tempo determinato o indetermina-

to, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’at-tività lavorativa a carattere subordinato. Di regola gli in-gressi per lavoro subordinato sono soggetti al regime dellequote annue.Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente sog-giornante, che intenda instaurare in Italia un rapporto dilavoro subordinato a tempo determinato o indeterminatocon uno straniero residente all’estero, deve presentare allosportello unico per l’immigrazione richiesta nominativaovvero numerica di nulla osta al lavoro corredata della pre-scritta documentazione. Nei casi particolari di ingresso perlavoro contemplati dall’art. 27 T.U., il visto per lavoro su-bordinato è rilasciato al di fuori delle quote previste daldecreto di programmazione dei flussi d’ingresso.

isto per missioneconsente l’ingresso in Italia, per un soggiorno a tem-po determinato, allo straniero che per ragioni legate

alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilitàdebba fare ingresso in Italia.

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Possono ottenere tale visto gli stranieri che rivestano cari-che governative o siano dipendenti di pubblica ammini-strazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazio-nali, inviati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni,ovvero i privati cittadini che per l’importanza della loroattività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi dipubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenzae l’Italia.Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stra-nieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente deltitolare, anche quando quest’ultimo sia esente dal visto.

isto per motivi religiosiconsente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breveo lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come co-

loro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, ocondizione equivalente, religiosi, ministri di culti apparte-nenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco te-nuto dal Ministero dell’interno, che intendano parteciparea manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica,religiosa o pastorale.

Per l’ottenimento del visto sono richiesti:a) l’effettiva condizione di “religioso”;b) documentate garanzie circa il carattere religioso della

manifestazione o delle attività addotte a motivo delsoggiorno in Italia;

c) adeguati mezzi di sussistenza, non inferiori all’impor-to stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva

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1 marzo 2000, nei casi in cui le spese di soggiornodello straniero non siano a carico di enti religiosi.

isto di reingressoconsente l’entrata nel territorio nazionale, ai fini del-la prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a

tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari diun permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo o di un permesso di soggiorno che si trovino inci-dentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rien-trare nel territorio italiano.Il visto di reingresso è rilasciato allo straniero il cui docu-mento di soggiorno è scaduto purché questi ne abbia chie-sto il rinnovo nel rispetto dei termini; la richiesta di vistodeve essere in tal caso corredata dall’esibizione del docu-mento scaduto, di regola, da non più di sessanta giorni. Seil documento è stato smarrito o sottratto la richiesta deveessere corredata da copia della denuncia del furto o dellosmarrimento.

isto per residenza elettivaconsente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno,allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese

e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza eserci-tare alcuna attività lavorativa. Lo straniero dovrà forniregaranzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggerea residenza, e di ampie risorse economiche autonome, dicui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel fu-

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turo. Le risorse economiche possono derivare dalla titolaritàdi cospicue rendite (pensioni o vitalizi), di proprietà immo-biliari, di stabili attività economico-commerciali o da altrefonti diverse dal lavoro subordinato. Se le risorse finanzia-re dimostrate sono adeguate, il visto per residenza elettivapuò essere esteso anche al coniuge convivente, ai figli mi-nori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, nonché aigenitori anch’essi conviventi ed a carico del titolare delvisto.

isto per ricongiungimento familiareconsente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiornodi lunga durata, a tempo determinato o indetermina-

to, ai cittadini stranieri che intendano riacquistare la lorounione familiare con cittadini italiani, o di un Paese del-l’Unione europea, ovvero di Paese aderente all’Accordosullo spazio economico europeo, o con stranieri regolar-mente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggior-no CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso disoggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato perlavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio, moti-vi religiosi o motivi familiari.

Il visto per “ricongiungimento familiare”può essere richiesto per:a) coniuge, non legalmente separato e di età non inferio-

re a diciotto anni;b) figli minori di 18 anni (al momento della presentazio-

ne dell’istanza di ricongiungimento), anche del coniu-

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ge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a con-dizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbiadato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggetti-ve non possano provvedere alle proprie indispensa-bili esigenze di vita a causa del loro stato di salute checomporti invalidità totale;

d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nelpaese di origine o di provenienza ovvero i genitoriultrasessantacinquenni qualoragli altri figli siano im-possibilitati al loro sostentamento per documentati gra-vi motivi di salute.

Non è consentito il ricongiungimento del coniuge ovverodell’ascendente, qualora il soggetto interessato sia coniu-gato con un cittadino straniero regolarmente soggiornantecon altro coniuge nel territorio nazionale.Qualora i presupposti di parentela non possano esseredocumentati in modo certo mediante certificati o attesta-zioni rilasciati da competenti autorità straniere o comun-que quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità di taledocumentazione, le rappresentanze diplomatiche o conso-lari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base del-l’esame del DNA, effettuato a spese degli interessati.

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, T.U., lo straniero che ri-chiede il ricongiungimento, salvo che si tratti di rifugiato,deve dimostrare la disponibilità di:a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, non-

ché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uf-

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fici comunali.Nel caso di un figlio di età inferiore ai quattordici annial seguito di uno deigenitori, è sufficiente il consen-so del titolare dell’alloggio nel quale il minore dimo-rerà;

b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite noninferiore all’importo annuo dell’assegno sociale au-mentato della metà dell’importo dell’assegno socialeper ogni familiare da ricongiungere.Per il ricongiungimento di due o più figli di età infe-riore ai quattordici anni ovvero per il ricongiungimen-to di due o più familiari dei titolari dello status di pro-tezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddi-to non inferiore al doppio dell’importo annuo del-l’assegno sociale.Ai fini della determinazione del reddito si tiene contoanche del reddito annuo complessivo dei familiari con-viventi con il richiedente;

c) un’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a ga-rantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazio-nale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenneovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario naziona-le.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento, corredatadella documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3dell’art. 29, è presentata allo Sportello unico per l’immi-grazione presso la prefettura competente per il luogo didimora del richiedente. L’ufficio, verificata, anche median-te accertamenti presso la questura competente, l’esistenza

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dei requisiti richiesti, rilascia il nulla osta ovvero un prov-vedimento di diniego.Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entrocentottanta giorni dalla richiesta.

isto per studioconsente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiornodi breve o lunga durata, ma sempre a tempo deter-

minato, allo straniero che intenda seguire in Italia corsi uni-versitari, corsi di studio superiore o di formazione profes-sionale e tirocini formativi.

Per l’ottenimento del visto sono necessarie:a) documentate garanzie circa i corsi universitari, di stu-

dio superiore, di istruzione e fomazione tecnica supe-riore, di formazione professionale e tirocini formativi;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza;c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri

ospedalieri;d) età non inferiore a quindici anni (in presenza di ade-

guate forme di tutela);e) l’approvazione del Ministero degli esteri, dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca, dei beni e le atti-vità culturali, dei progetti riguardanti i minori stranieri- comunque maggiori di quattordici anni - inseriti inprogrammi di scambio o di iniziative culturali che pre-vedono la frequenza di corsi di studio presso istituti escuole secondarie nazionali statali o paritarie o pres-so istituzioni accademiche.

Visti di ingresso

V

Vademecum Immigrati28

Può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesisenza richiedere il visto lo straniero in possesso di un tito-lo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato dell’Unio-ne europea, in quanto iscritto ad un corso universitario oad un istituto di insegnamento superiore, per proseguire glistudi già iniziati nell’altro Stato o per integrarli con un pro-gramma di studi connesso. Lo straniero deve avere i requi-siti richiesti per il soggiorno dalla normativa italiana, non-ché:a) partecipare ad un programma di scambio comunitario obilaterale con lo Stato di origine ovvero essere stato auto-rizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato ap-partenente all’Unione europea per almeno due anni. Talicondizioni non sono richieste qualora il programma di stu-di dello straniero preveda obbligatoriamente che una partedi esso si svolga in Italia;b) corredare la richiesta di soggiorno con una documenta-zione, proveniente dalle autorità accademiche del Paesedell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attestiche il nuovo programma di studi da svolgere in Italia èeffettivamente complementare al programma di studi giàsvolto.

isto per transito aeroportualeconsente al cittadino straniero specificamente sog-getto a tale obbligo di accedere alla zona internazio-

nale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di unvolo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio del-lo Stato che ha rilasciato il visto. Per il rilascio è necessario

Visti di ingresso

V

29Vademecum Immigrati

il possesso di valido passaporto o documento di viaggioequivalente, munito, ove richiesto, di visto d’ingresso nelPaese terzo di destinazione finale e di biglietto aereo o pre-notazione.

isto per transitoconsente ad un cittadino straniero di attraversare ilterritorio delle parti contraenti nel corso di un viag-

gio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è concessoa condizione che allo stesso sia garantito l’ingresso nelloStato di destinazione finale e che il tragitto debba ragione-volmente portarlo a transitare sul territorio delle altre particontraenti. I requisiti richiesti sono quelli previsti, in gene-rale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo.Ove necessario, lo straniero dovrà essere in possesso delvisto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale. Imarittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare danavi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale onello spazio Schengen, devono essere in possesso di que-sto visto.

isto per trasportoconsente l’ingresso in Italia, per un soggiorno dibreve durata, allo straniero che intenda svolgere, per

brevi periodi, attività professionale di trasporto di merci opersone, sia per via terrestre che per via aerea (autotra-sportatori, equipaggi di voli privati). Per ottenere il visto ilrichiedente deve produrre la documentazione attestante la

Visti di ingresso

V

V

Vademecum Immigrati30

sua condizione professionale e quella inerente l’attività dasvolgere in occasione del soggiorno richiesto.

isto per turismoconsente l’ingresso, per soggiorno di breve durata,in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen.

Per l’ottenimento del visto sono necessari:a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento non infe-

riori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno conla Direttiva 1 marzo 2000;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione)oppure la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghie-ra, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

Nel caso d’invito da parte di cittadino italiano o stranieroregolarmente residente, potrà essere utilmente esibita una“dichiarazione d’invito” con cui il dichiarante attesti la suadisponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente ilvisto.

isto per vacanze-lavoroconsente l’ingresso ai cittadini di Paesi con cui l’Ita-lia abbia stipulato degli specifici accordi che preve-

dano programmi di scambi o di mobilità di giovani, ovve-ro di collocamento “alla pari”.

Visti di ingresso

V

V

31Vademecum Immigrati

Visti di ingresso

Note

Vademecum Immigrati32

Il soggiorno è consentito per la durata indicata nel visto diingresso, ove richiesto.La durata non può comunque essere superiore:* ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso

per studio o per formazione debitamente certificata(il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nelcaso di corsi pluriennali);

Durata

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dallostraniero obbligatoriamente entro otto giorni lavorati-vi dalla data dell’ingresso, al questore della provinciain cui si trova o intende soggiornare, ovvero allo Spor-

tello unico (in caso di ricongiungimento familiare o familia-re al seguito, o in caso di ingresso per lavoro subordinato)salvo nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite,affari, turismo e studio di durata inferiore a tre mesi, per iquali occorre la dichiarazione di presenza da rilasciare infrontiera oppure al questore della provincia in cui lo stra-niero si trova.Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sotto-posto a rilievi fotodattiloscopici.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Rilascio

33Vademecum Immigrati

* a due anni per motivi familiari;* a due anni per lavoro autonomo;* alle necessità specificamente documentate, negli altri

casi consentiti dal testo unico o dal regolamento diattuazione (p.e. permesso rilasciato ex art. 19, com-ma 2, lett. d) T.U., alle donne straniere inespellibiliperché in stato di gravidanza o nei sei mesi successivialla nascita del figlio cui provvedono, permesso chedeve essere rilasciato anche al coniuge convivente).

* la durata complessiva di nove mesi, in relazione aduno o più contratti di lavoro stagionale;

* la durata di un anno, in relazione ad un contratto dilavoro subordinato a tempo determinato;

* la durata di due anni, in relazione ad un contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato.

Allo straniero che dimostri di essere venuto inItalia per prestare lavoro stagionale almeno dueanni di seguito può essere rilasciato un permes-so di soggiorno di durata pluriennale, fino atre annualità, sempre per lavoro stagionale, conl’indicazione del periodo di validità annuale, cor-rispondente a quello usufruito nell’ultimo dei dueanni precedenti.

Permesso di soggiorno

Vademecum Immigrati34

Presso gli Uffici postali abilitati, utilizzan-do l’apposito Kit disponibile presso an-che i Patronati e i Comuni abilitati;

Direttamente al questore della provinciain cui lo straniero si trova nei casi dirichiesta del permesso di soggiorno permotivi di:

* asilo politico;* cure mediche;* gara sportiva;* giustizia;* integrazione minore;* minore età;* motivi umanitari;* richiesta status apolide;* vacanze-lavoro;* motivi familiari (in caso di matrimonio di

straniero con cittadino italiano)

DOVE RICHIEDERE IL PERMESSO

L’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno perlavoro subordinato e di permesso di soggiorno per ricon-giungimento familiare è predisposta e stampata direttamentedallo Sportello unico per l’immigrazione che ha già emes-so il prescritto nulla-osta.

Permesso di soggiorno

35Vademecum Immigrati

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE* passaporto;* visto di ingresso (ove richiesto);* 4 foto formato tessera;

Permesso di soggiorno

Vademecum Immigrati36

Permesso di soggiorno

Rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere ri-chiesto dallo straniero al questore della provincia incui dimora, almeno sessanta giorni prima della sca-denza.

Il permesso di soggiorno è rinnovato, previa verifica dellasussistenza delle condizioni richieste per il rilascio, per unadurata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiu-tato per la semplice tardiva proposizione della domanda: ilritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del terminedi tolleranza (sessanta giorni), non siano venute meno lecondizioni di legge per il soggiorno dello straniero.

Al momento del rinnovo lo straniero richiedente verrà sot-toposto ai rilievi fotodattiloscopici.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di sog-giorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cuiimporto è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200euro.Il versamento del contributo non è richiesto per il rilascioed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per ri-chiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi uma-nitari.

37Vademecum Immigrati

Conversione

Qualora sia stato rilasciato per motivi di lavoro subordina-to, lavoro autonomo e familiari, il permesso di soggiornopuò essere validamente utilizzato anche per le altre attivitàconsentite allo straniero.

Il permesso di soggiorno potrà essere utilizzato dallo stra-niero per le altre attività consentite anche senza conversio-ne o rettifica del documento, per il periodo di validità del-lo stesso; con il rinnovo verrà rilasciato un nuovo permes-so di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio eformazione può essere convertito prima della scadenza eprevia stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportel-lo unico, in permesso di soggiorno per lavoro subordina-to, nell’ambito delle quote di ingresso.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinatopuò essere convertito in permesso di soggiorno per resi-denza elettiva, che consente allo straniero titolare di unapensione percepita in Italia di stabilirsi sul territorio nazio-nale.

Permesso di soggiorno

Vademecum Immigrati38

Diniego o revoca

I provvedimenti di diniego o di revoca, di regola, sonoimpugnabili avanti al TAR (Tribunale AmministrativoRegionale) competente per territorio, entro 60 giornidalla notifica del decreto.

Solo per i provvedimenti in materia di diritto all’unità fami-liare è prevista la competenza del Tribunale in composizio-ne monocratica del luogo di residenza dell’interessato.

Permesso di soggiorno

Note

39Vademecum Immigrati

Permesso di soggiorno

Note

Vademecum Immigrati40

un documento che consente il soggiorno a tempoindeterminato in Italia.Lo straniero regolarmente soggiornante nel ter-

ritorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di unpermesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri ladisponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuodell’assegno sociale può chiedere al questore il rilascio delpermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo peri-odo.

La facoltà di richiedere tale permesso non è riconosciutaagli stranieri che soggiornano per motivi di studio o forma-zione professionale, a titolo di protezione temporanea oper motivi umanitari, per asilo ovvero hanno chiesto il ri-conoscimento dello status di rifugiato, né agli stranieri tito-lari di un permesso di soggiorno di breve durata o permotivi diplomatici ovvero per missione.

La richiesta può essere presentata anche per i familiari infavore dei quali può esercitarsi il diritto all’unità familiare.In tal caso sarà necessario dimostrare la disponibilità di unalloggio idoneo (cioè che rientri nei parametri minimi pre-visti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residen-

PERMESSO DI SOGGIORNO CE

per soggiornanti di lungo periodo

E’

41Vademecum Immigrati

ziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idonei-tà igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria lo-cale), nonché la titolarità di un reddito minimo annuoderivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuodell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo del-l’assegno sociale per ogni familiare. Ai fini della determi-nazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuocomplessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornantidi lungo periodo non è condizionato dalla data di scaden-za del permesso di soggiorno in corso di validità possedu-to. Maturato il periodo di regolare soggiorno e sussistentile altre condizioni lo straniero potrà avanzare istanza senzadover attendere la scadenza del proprio permesso di sog-giorno, ed il nuovo titolo verrà rilasciato entro novanta giornidalla richiesta. Il rilascio è subordinato al superamento, daparte del richiedente, di un test di conoscenza della lin-gua italiana.

Il titolo è revocato se è stato acquisito fraudolentemente,oppure quando mancano o vengano a mancare le condi-zioni per il rilascio, o in caso di assenza dal territorio del-l’Unione per un periodo consecutivo di dodici mesi, o incaso di conferimento di tale titolo da parte di un altro Statomembro dell’UE, oppure in caso di espulsione.

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno persoggiornanti di lungo periodo, l’espulsione amministra-tiva può essere disposta solo per gravi motivi di ordine

Permesso di soggiorno CE

Vademecum Immigrati42

pubblico o sicurezza nazionale, per motivi di prevenzionedel terrorismo ovvero quando lo straniero appartenga aduna delle categorie di soggetti sospettati di vivere di attivitàdelittuose o di appartenere ad associazioni per delinqueredi tipo mafioso, a condizione che sia stata applicata, anchein via cautelare, una misura di prevenzione.

Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornantidi lungo periodo può:

* fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione divisto e circolare liberamente sul territorio nazionale;* svolgere ogni attività lavorativa subordinata o autonoma,salvo quelle espressamente vietate dalla legge allo stranieroo comunque riservate al cittadino (per lo svolgimento diattività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula delcontratto di soggiorno);* accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pub-blica amministrazione, salvo che sia diversamente dispo-sto;* accedere agli aiuti economici per gli invalidi civili (com-preso il minore iscritto sul permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo del genitore);* ottenere l’assegno di maternità;* ottenere l’assegno sociale;* partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e neilimiti previsti dalla vigente normativa.

Qualora si desideri far ottenere il permesso di soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo ai propri fami-liari, occorre presentare per ciascun familiare, oltre ai do-

Permesso di soggiorno CE

43Vademecum Immigrati

cumenti sopra elencati, i documenti che attestano:* lo stato di coniuge o figlio minore (le certificazioni esteredevono essere tradotte, legalizzate o validate a cura dellarappresentanza diplomatico-consolare italiana);* la disponibilità di un alloggio adeguato, comprovata dalcertificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASLcompetente per territorio e dal Comune;* il reddito annuo, che non deve essere inferiore ai para-metri stabiliti dalla legge.

Permesso di soggiorno CE

La Corte costituzionale, con sentenza n. 306 del 29luglio 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-nale dell’art. 9, comma 1, T.U. nella parte in cui esclu-

de che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1L. 18/1980, possa essere attribuita agli stranieri soltantoperché non risultano in possesso dei requisiti di reddito giàstabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il per-messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Vademecum Immigrati44

La richiesta del permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo va pre-sentata utilizzando l’apposito kit postale

oppure presso i Comuni o i Patronati che offro-no questo servizio.

Nella domanda devono essere indicate:

* generalità complete;* dichiarazione dei luoghi di residenza degli ulti-mi 5 anni;* fonti di redddito incluse quelle derivanti daltrattamento pensionistico per invalidità (specifi-candone l’ammontare);* luogo di residenza;* 4 fotografie formato tessera, con posa uguale;permesso di soggiorno + fotocopia;* fotocopia del codice fiscale;* certificato del casellario giudiziale e dei carichipendenti;* copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o delmodello CUD;* certificato di stato di famiglia o autocertifica-zione;* 1 marca da bollo.

Permesso di soggiorno CE

Richiesta

45Vademecum Immigrati

Richiesta

In caso di lavoratore subordinato* dichiarazione del datore di lavoro (persona fisi-ca o società) + fotocopia del documento di iden-tità del firmatario;* copia delle ultime buste paga;* copia della documentazione relativa all’assun-zione;* copia dei versamenti INPS (per i lavoratori do-mestici);* dichiarazione dei reddditi.

In caso di lavoratore autonomo* copia del certificato di iscrizione alla Camera diCommercio, Industria e Artigianato, registri o albi,e originale in visione;* originale in visione + copia del numero di Parti-ta IVA;* copia della dichiarazione dei redditi dell’ultimoanno e versamenti delle imposte e dei contributi.

Permesso di soggiorno CE

Vademecum Immigrati46

ontestualmente alla presentazione della domandadi rilascio del permesso di soggiorno, lo stranierodeve sottoscrivere un accordo di integrazione, ar-ticolato per crediti, impegnandosi in tal modo a

condividere specifici obiettivi di integrazione, conseguibiliper tutto l’arco temporale di validità del permesso di sog-giorno. La stipula dell’accordo di integrazione costituiscedunque condizione necessaria ai fini del rilascio del per-messo di soggiorno.

La perdita integrale dei crediti comporta la revoca deltitolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello stra-

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

C

47Vademecum Immigrati

Accordo di integrazione

niero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore conaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pub-blica ex art. 13, comma 4, T.U.

Non sono soggetti alla revocadel titolo di soggiorno e all’espulsione ammini-strativa gli stranieri titolari di:* permesso di soggiorno per asilo;* permesso di soggiorno per richiesta di asilo;* permesso di soggiorno per protezione sussi-diaria;* permesso di soggiorno per motivi umanitari (art.18 T.U.);* permesso di soggiorno per motivi familiari (artt.30 e 31, comma 2, T.U.);* permesso di soggiorno CE per soggiornanti dilungo periodo (artt. 9 e 9 bis T.U.);* carta di soggiorno per familiare straniero di cit-tadino dell’Unione europea.* stranieri titolari di altro permesso di soggiornoche abbiano esercitato il diritto al ricongiungimen-to familiare (art. 29 T.U.).

Tali soggetti sono comunque tenuti alla stipula dell’Accordo;tuttavia non risultano sanzionabili in quanto esclusi dalla re-voca del titolo di soggiorno e dall’espulsione.

Eccezioni

Vademecum Immigrati48

Note

49Vademecum Immigrati

LAVOROaccesso al mercato del lavoro italiano dei cittadi-ni dei Paesi terzi è connesso alla richiesta nomi-nativa o numerica presentata da un datore di la-voro, italiano o straniero regolarmente soggior-

nante, nei limiti di disponibilità delle quote annuali, in rela-zione ad un impiego già disponibile ed in vista della stipu-lazione di uno specifico contratto di soggiorno.

Il contratto di soggiorno deve essere stipulato presso lo

L’

Vademecum Immigrati50

Lavoro

Sportello unico per l’immigrazione istituito nell’ambito dellaPrefettura-Ufficio territoriale del Governo e deve contene-re la garanzia da parte del datore di lavoro di un’idoneasistemazione alloggiativa per il lavoratore, nonché l’impe-gno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spesedi viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di prove-nienza.Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciatoallo straniero a seguito della stipula del contratto di sog-giorno non può essere superiore a nove mesi in relazionead uno o più contratti di lavoro stagionale, ad un anno inrelazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato e a due anni in relazione ad un contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato.

La perdita del posto di lavoro non comporta larevoca del permesso di soggiorno, sia per il la-voratore straniero che per i suoi familiari re-

golarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero inpossesso del permesso di soggiorno per lavoro su-bordinato - non stagionale - può essere iscritto nel-l’elenco Anagrafico finalizzato al collocamento peril periodo di residua validità del permesso di sog-giorno e, comunque, per un periodo non inferiore asei mesi. Tale possibilità è riconosciuta in tutti i casidi risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento,dimissioni o risoluzione consensuale.

51Vademecum Immigrati

Lavoro

Per chi è già in ItaliaPer poter lavorare in Italia occorre il permesso di soggior-no rilasciato per uno dei seguenti motivi:

* lavoro subordinato;* lavoro autonomo* motivi familiari e ricongiungimento familiare;* asilo politico;* protezione sociale;* studio e formazione professionale (per un massimo 20ore alla settimana; 52 settimane per un massimo di 1.040ore all’anno);* attesa occupazione (il permesso di soggiorno per attesaoccupazione viene rilasciato nel caso in cui il lavoratorestraniero risulti iscritto al Centro per l’impiego);* assistenza minore (genitore che assiste un figlio malato).

Non può lavorare chi ha un permesso di soggiorno per:* cure mediche;* turismo;* motivi religiosi;* minore età;* richiesta d’asilo politico (se la domanda di asilo nonviene esaminata entro 6 mesi dalla richiesta per cause nonimputabili allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rin-novato per altri 6 mesi e consentirà al titolare di svolgereun’attività lavorativa subordinata fino al completamento dellaprocedura);* affari;* giustizia.

Vademecum Immigrati52

Lavoro

Tirocinio formativo

l tirocinio formativo e di orientamento (o stage) èuna forma temporanea di inserimento lavorativo ri-servato ai giovani che hanno concluso la scuola del-l’obbligo. Ha una durata compresa tra i quattro mesi

e i 2 anni, a seconda delle seguenti categorie di persone:

* studenti che frequentano la scuola secondaria (duratamassima: 4 mesi);* lavoratori disoccupati, compresi gli iscritti alle liste dicollocamento (durata massima: 6 mesi);* allievi di scuole professionali statali e corsi di formazio-ne professionale (durata massima: 6 mesi);* studenti universitari (durata massima: 12 mesi);* persone svantaggiate, quali invalidi, tossicodipendenti,alcolisti, ecc. (durata massima: 12 mesi);* portatori di handicap (durata massima: 24 mesi).

La legge non prevede alcuna retribuzione per le attività svoltedurante il tirocinio formativo; è lasciata alla liberalità deldatore di lavoro concedere una forma di retribuzione qualerimborso spese, sussidio, premio, borsa di studio.

I

53Vademecum Immigrati

Lavoro

Chi è già in Italiacon regolare permesso di soggiorno (ad esempio per mo-tivi di studio), può svolgere un tirocinio formativo senzanecessità di verificare la disponibilità di quote.

Chi si trova all’esterodovrà chiedere il visto d’ingresso per motivi di studio oformazione presso la Rappresentanza diplomatico-conso-lare italiana, a seguito dell’approvazione - da parte dellaRegione in cui si svolge il tirocinio formativo- del progettoformativo redatto da chi lo propone e lo ospita.I visti saranno concessi nei limiti del numero fissato an-nualmente.

Vademecum Immigrati54

Lavoro

l Codice Fiscale contiene i dati relativi al nome, alladata e al luogo di nascita della persona ed è rilascia-to gratuitamente per l’identificazione ai fini fiscali.

Serve per* l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;* l’assunzione come lavoratore dipendente;* iniziare un’attività lavorativa autonoma;* concludere contratti;* aprire un conto corrente bancario o postale.

Ai cittadini stranieri che entrano in Italiaper motivi di lavoro, le autorità consolari consegnano ilCodice Fiscale al momento del rilascio del visto d’ingres-so.

Ai cittadini stranieri che si trovano in Italial’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate rilascia il Codicefiscale presentando:* permesso di soggiorno valido (se il permesso di sog-giorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permessoscaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo);* fotocopia del passaporto;* documento valido d’identità.

Codice fiscale

I

55Vademecum Immigrati

ALLOGGIOutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, nell’at-tesa del reperimento di un alloggio ordinario invia definitiva, possono accedere ad alloggi so-ciali, collettivi o privati, predisposti secondo i cri-

teri previsti dalle leggi regionali, dai comuni, dalle organiz-zazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,nell’ambito di strutture, prevalentemente organizzate informa di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzatead offrire una sistemazione dignitosa a pagamento, secon-do quote calmierate.

L’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è

T

Vademecum Immigrati56

Alloggio

consentito agli stranieri titolari di permesso di soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo, nonché agli stranieriin possesso di permesso di soggiorno di durata almenobiennale, purché esercitino una regolare attività di lavorosubordinato o di lavoro autonomo.

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio oppure ospita unostraniero o apolide ovvero cede allo stesso la proprietà o ilgodimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel ter-ritorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicu-rezza.

La comunicazione deve riportare oltre alle generalità deldenunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremidel passaporto o del documento di identificazione che loriguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o incui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed iltitolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La legge n. 94 del 2009 ha modificato la fattispecieincriminatrice di cui al comma 5 bis dell’art. 12, T.U. rela-tiva alla cessione a titolo oneroso di immobile allo stra-niero irregolarmente soggiornante nel territorio italiano. Peril reato, del quale sono descritte le plurime forme di con-dotta punibile - dare alloggio ovvero cedere, anche in loca-zione, a titolo oneroso, immobili a cittadini stranieri irrego-larmente soggiornanti nel territorio italiano -, è prevista lapena della reclusione da sei mesi a tre anni, nonché la con-fisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estra-

57Vademecum Immigrati

Alloggio

nea al reato. Il reato sussiste solo se lo straniero risultiprivo del titolo di soggiorno al momento della stipula o delrinnovo del contratto di locazione. È esclusa la sussistenzadi un obbligo, per i proprietari degli immobili, di verificarein modo costante la regolare presenza dello straniero sulterritorio dello Stato.

Note

Vademecum Immigrati58

Alloggio

Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le cosid-dette case popolari) possono accedere sia i cittadiniitaliani che i cittadini stranieri.

Per poter accedere all’assegnazione di alloggi di ediliziaresidenziale pubblica, a parità con i cittadini italiani, gliimmigrati regolari a basso reddito devono essere residentida almeno 10 anni nel territorio nazionale, oppure da almeno5 anni nella medesima Regione.

La domanda per l’assegnazione di un alloggio deve esserecompilata su un modulo apposito, disponibile presso ilComune, ed inviata al Comune di residenza tramite rac-comandata con ricevuta di ritorno.

Edilizia residenziale pubblica

59Vademecum Immigrati

SANITA’

o straniero regolarmente soggiornante in Italia hadiritto all’assistenza sanitaria assicurata dal ServizioSanitario Nazionale a parità di trattamento rispettoai cittadini italiani; l’assistenza sanitaria spetta, oltreche agli iscritti, anche ai familiari a carico, regolar-

mente soggiornanti, e viene assicurata fin dalla nascita, nellemore dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, aiminori figli di stranieri iscritti al Servizio stesso. Lo stranieroè inserito, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli

L

Vademecum Immigrati60

Sanità

assistibili dell’Azienda Unità Sanitaria Locale nel cuiterritorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza diessa, l’effettiva dimora, ossia il domicilio indicato nelpermesso di soggiorno.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionaleè obbligatoria per:

* stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano un’atti-vità di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o sianoiscritti nelle liste di collocamento;* stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiestoil rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordi-nato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asiloumanitario, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento,acquisto della cittadinanza.

Lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelleliste di collocamento comportano l’iscrizione obbligatoriadel cittadino straniero regolarmente soggiornante, a pre-scindere dal fatto che il motivo del permesso di soggiornonon preveda l’iscrizione obbligatoria o il titolo di soggior-no sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo.L’iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permessodi soggiorno. L’iscrizione cessa per mancato rinnovo, re-voca o annullamento del permesso di soggiorno ovveroper espulsione, salvo che l’interessato esibisca la docu-mentazione comprovante la pendenza del ricorso controtali provvedimenti.

61Vademecum Immigrati

Sanità

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionalenon è obbligatoria per:

a) le seguenti categorie di lavoratori stranieri, qualora nonsiano tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul redditodelle persone fisiche: dirigenti o personale altamente spe-cializzato di società aventi sede o filiali in Italia; lavoratoridipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro resi-denti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retri-buiti; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati inItalia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stam-pa, quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoni-che o televisive straniere;b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Iscrizione volontariaal Servizio Sanitario Nazionale

Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non hannol’obbligo dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale,sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia,infortunio e per la maternità, mediante la stipula di appositapolizza assicurativa valida sul territorio nazionale con unistituto italiano o straniero ovvero mediante iscrizionefacoltativa al Servizio Sanitario Nazionale, estesa anche aifamiliari a carico.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, neglielenchi degli assistibili dell’Azienda Unità Sanitaria Locale

Vademecum Immigrati62

Sanità

nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in casodi prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso disoggiorno. Non è richiesta la residenza anagrafica per glistudenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimentoall’effettiva dimora che viene individuata nel domicilio in-dicato sul permesso di soggiorno.Non è consentita l’iscrizione ai cittadini stranieri titolari dipermesso di soggiorno per motivi di cura.

L’assistenza per gli stranieri non iscrittial Servizio Sanitario Nazionale

Agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio na-zionale, non tenuti all’iscrizione obbligatoria né iscritti vo-lontariamente al Servizio Sanitario Nazionale, nelle struttu-re sanitarie accreditate, vengono assicurate, dietro corres-ponsione delle relative tariffe, le prestazioni ospedaliere ur-genti e le prestazioni sanitarie di elezione.

Agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio delloStato sono assicurate, nelle strutture pubbliche e privateaccreditate del Servizio Sanitario Nazionale, le seguenti pre-stazioni sanitarie:1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunqueessenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortu-nio;2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura adessi correlate, a salvaguardia della salute individuale e col-lettiva, e precisamente:

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Sanità

a) tutela della gravidanza e della maternità;b) tutela della salute del minore;c) vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di in-terventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;d) interventi di profilassi internazionale;e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed even-tuale bonifica dei relativi focolai.

Per cure urgenti si intendono le cure che nonpossono essere differite senza pericolo per lavita o danno per la salute della persona.

Per cure essenziali si intendono le prestazionisanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relativea patologie non pericolose nell’immediato e nelbreve termine, ma che nel tempo potrebbero de-terminare maggiore danno alla salute o rischiper la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggra-vamenti).

La normativa afferma inoltre il principio della continuitàdelle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare al-l’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardoalla possibile risoluzione della patologia.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stra-

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Sanità

nieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse econo-miche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione allaspesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.

In sede di prima erogazione dell’assistenza, laprescrizione e la registrazione delle presta-zioni vengono effettuate assegnando un codice

regionale a sigla S.T.P. (Straniero Temporanea-mente Presente) che ha validità semestrale ed èrinnovabile in caso di permanenza dello stranierosul territorio nazionale.

Codice S.T.P.

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello stranieronon in regola con le norme sul soggiorno non deve com-portare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblicasicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto aparità di condizioni con il cittadino italiano.L’assistito potrà pertanto rivolgersi alle strutture sanitariepubbliche senza timore di rivelare, in tal modo, la sua pre-senza.

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(Artt. 1-54)

COSTITUZIONEREPUBBLICA ITALIANA

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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, chenella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato laCostituzione della Repubblica Italiana;Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

P R I N C I P I F O N D AM E N T A L I

Art. 1L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle formee nei limiti della Costituzione.

Art. 2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabilidell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni socialiove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimentodei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica esociale.

Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono egualidavanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

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Costituzione della Repubblica Italiana

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizionipersonali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà el’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppodella persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all’organizzazione politica, economica e socialedel Paese.

Art. 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoroe promuove le condizioni che rendano effettivo questodiritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo leproprie possibilità e la propria scelta, un’attività o unafunzione che concorra al progresso materiale o spiritualedella società.

Art. 5La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove leautonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Statoil più ampio decentramento amministrativo; adegua i principied i metodi della sua legislazione alle esigenzedell’autonomia e del decentramento.

Art. 6La Repubblica tutela con apposite norme le minoranzelinguistiche.

Art. 7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio

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ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolatidai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettatedalle due parti, non richiedono procedimento di revisionecostituzionale.

Art. 8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davantialla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolicahanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, inquanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sullabase di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e laricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e ilpatrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle normedel diritto internazionale generalmente riconosciute. Lacondizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge inconformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivoesercizio delle libertà democratiche garantite dallaCostituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio dellaRepubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Nonè ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Costituzione della Repubblica Italiana

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Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 11L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertàdegli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro-versie internazionali; consente, in condizioni di parità congli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad unordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivoltea tale scopo.

Art. 12La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PA R T E I

D I R I T T I E D O V E R I DEI CITTADINI

TITOLO IR A P P O R T I C I V I L I

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione operquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione dellalibertà personale, se non per atto motivato dell’autoritàgiudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicatitassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza

Vademecum Immigrati70

può adottare provvedimenti provvisori, che devono esserecomunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e,se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punitaogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sotto-poste a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione pre-ventiva.

Art. 14Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni osequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondole garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e diincolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolatida leggi speciali.

Art. 15La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ognialtra forma di comunicazione sono inviolabili. La lorolimitazione può avvenire soltanto per atto motivatodell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente inqualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioniche la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità odi sicurezza.Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni poli-

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Costituzione della Repubblica Italiana

tiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio dellaRepubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è ri-chiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deveessere dato preavviso alle autorità, che possono vietarlesoltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumitàpubblica.

Art. 18I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senzaautorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dallalegge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perse-guono, anche indirettamente, scopi politici mediante organiz-zazioni di carattere militare.

Art. 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria federeligiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farnepropaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’unaassociazione od istituzione non possono essere causa dispeciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscaliper la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di

Vademecum Immigrati72

attività.

Art. 21Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il propriopensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo didiffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni ocensure. Si può procedere a sequestro soltanto per attomotivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per iquali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nelcaso di violazione delle norme che la legge stessa prescrivaper l’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibileil tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestrodella stampa periodica può essere eseguito da ufficiali dipolizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non maioltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successi-ve, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, chesiano resi noti i mezzi di finanziamento della stampaperiodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tuttele altre manifestazioni contrarie al buon costume.La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e areprimere le violazioni.

Art. 22Nessuno può essere privato, per motivi politici, dellacapacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

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73Vademecum Immigrati

Art. 23Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essereimposta se non in base alla legge.

Art. 24Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri dirittie interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ognistato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezziper agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazionedegli errori giudiziari.

Art. 25Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precos-tituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una leggeche sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza senon nei casi previsti dalla legge.

Art. 26L’estradizione del cittadino può essere consentita soltantoove sia espressamente prevista dalle convenzioni interna-zionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

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Vademecum Immigrati74

definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alsenso di umanità e devono tendere alla rieducazione delcondannato.Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previstidalle leggi militari di guerra.

Art. 28I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblicisono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civilie amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e aglienti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societànaturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridicadei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’u-nità familiare.

Art. 30È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educarei figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che

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75Vademecum Immigrati

siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli natifuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31La Repubblica agevola con misure economiche e altreprovvidenze la formazione della famiglia e l’adempimentodei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglienumerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittodell’individuo e interesse della collettività, e garantisce curegratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamentosanitario se non per disposizione di legge. La legge nonpuò in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto dellapersona umana.

Art. 33L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione edistituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti eprivati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti dieducazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole nonstatali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse pienalibertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente

Costituzione della Repubblica Italiana

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a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai variordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e perl’abilitazione all’esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hannoil diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabilitidalle leggi dello Stato.

Art. 34La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, èobbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno dirittodi raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse distudio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, chedevono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed ap-plicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavo-ratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organiz-zazioniinternazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

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Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabilitidalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italianoall’estero.

Art. 36Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionataalla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficientead assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e digni-tosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilitadalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settima-nale e aferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le condizio-ni di lavoro devono consentire l’adempimentodella sua essenziale funzione familiare e assicurare allamadre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavorosalariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali normee garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità diretribuzione.

Art. 38Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzinecessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assis-tenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicuratimezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,

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Vademecum Immigrati78

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’av-viamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organied istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenzaprivata è libera.

Art. 39L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non puòessere imposto altro obbligo se non la loro registrazionepresso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. Ècondizione per la registrazione che gli statuti dei sindacatisanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbli-gatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali ilcontratto si riferisce.

Art. 40Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi chelo regolano.

Art. 41L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersiin contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare dannoalla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchél’attività economica pubblica e privata possa essere indi-rizzata e coordinata a fini sociali.

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79Vademecum Immigrati

Art. 42La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appar-tengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privataè riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina imodi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicu-rarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dallalegge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interessegenerale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successionelegittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43A fini di utilità generale la legge può riservare originariamenteo trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o diutenti determinate imprese o categorie di imprese, che si ri-feriscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia oa situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminenteinteresse generale.

Art. 44Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo edi stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi evincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla suaestensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuoveed impone la bonifica delle terre, la trasformazione dellatifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta lapiccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimentia favore delle zone montane.

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Vademecum Immigrati80

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della coope-razione a carattere di mutualità e senza fini di speculazioneprivata. La legge ne promuove e favorisce l’incrementocon i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportunicontrolli, il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro inarmonia con le esigenze della produzione, la Repubblicariconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi enei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sueforme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del cre-dito.Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietàdell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al direttoe indiretto investimento azionario nei grandi complessiproduttivi del Paese.

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TITOLO IV

R A P P O R T I P O L I T I C I

Art. 48Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hannoraggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La leggestabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto divoto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effe-ttività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero perl’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nelnumero stabilito da norma costituzionale e secondo criterideterminati dalla legge. Il diritto di voto non può esserelimitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenzapenale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicatidalla legge.

Art. 49Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente inpartiti per concorrere con metodo democratico a determi-nare la politica nazionale.

Art. 50Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere perchiedere provvedimenti legislativi o esporre comuninecessità.

Art. 51Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere

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agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni dieguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A talefine la Repubblica promuove con appositi provvedimentile pari opportunità tra donne e uomini.La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e allecariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appar-tenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto didisporre del tempo necessario al loro adempimento e diconservare il suo posto di lavoro.

Art. 52La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabilitidalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizionedi lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spiritodemocratico della Repubblica.

Art. 53Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragionedella loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli allaRepubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno ildovere di adempierle con disciplina ed onore, prestandogiuramento nei casi stabiliti dalla legge.

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Note

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Note

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I N D I C EI N D I C EI N D I C EI N D I C EI N D I C E

IngressoVisti di ingressoTipologie di vistoPermesso di soggiornoPermesso di soggiorno CEAccordo di integrazioneLavoroTirocinio formativoCodice fiscaleAlloggioSanitàCostituzione della Repubblica Italiana

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Migrant’s LawMigrantes