lex de imperio vespasiani1
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Vespasiano e la Scuola
PROGETTO PILOTA NAZIONALE
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Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bimillenario
della nascita di Vespasiano
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
La lex de imperio espasiani
iritto e potere nella Roma dei Flavi
Elena Tassi Scandone
Sapienza Università di Roma
Rieti, 19 luglio 2011
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La lex de imperio Vespasiani
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La lex prima del distacco dalla cornice
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La lex dopo il distacco dalla cornice
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Il testo della legge (CIL VI, 930)
• La legge è datata al 69 d.C.
•
Il testo è inciso su una tavola di bronzo, forsecustodita nella curia, e conservata solo in
parte
• Si compone di otto clausole e della sanctio
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Clausola I
• (I) . . . . foedusue cum quibus uolet facere liceatita, uti licuit diuo Aug(usto), | Ti. Iulio Caesari
Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto)Germanico.|
•
• [... gli] sia consentito di stipulare trattati con chivorrà, così come fu consentito al divo Augusto, aTiberio Giulio Cesare Augusto e a TiberioClaudio Cesare Augusto Germanico.
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Clausola II
• (II) Utique ei senatum habere, relationem facere,remittere, | senatus consulta per relationemdiscessionemque facere liceat | ita, uti licuit diuoAug(usto), Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Ti. Claudio
Caesari | Augusto Germanico.|
• Gli sia consentito di convocare il senato, presentare una proposta, congedare l'assemblea, far approvare un
senatoconsulto tramite la presentazione di una proposta eun voto per separazione, così come fu consentito al divoAugusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, TiberioClaudio Cesare Augusto Germanico.
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Clausola III
• (III) Utique cum ex uoluntate auctoritateue iussumandatuue eius | praesenteue eo senatus habebitur,omnium rerum ius perinde | habeatur seruetur, ac si elege senatus edictus esset habereturque. |
• Quando il senato sarà convocato per sua volontà oautorità, ordine o mandato o in sua presenza, si
mantenga e si conservi la pienezza del diritto, comese il senato fosse stato convocato e si tenesse in basealla legge.
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Clausola IV
• (IV) Utique quos magistratum potestatem imperiumcurationemue | cuius rei petentes senatui populoqueRomano commendauerit | quibusque suffragationemsuam dederit promiserit, eorum | comitis quibusqueextra ordinem ratio habeatur . |
• Degli aspiranti a una magistratura, a un potere, a un
comando o a una qualsiasi funzione, ai quali avràdato e promesso il suo sostegno, si tenga conto al difuori delle liste ufficiali in qualsiasi assemblea.
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Clausola V
(V) Utique ei fines pomerii proferre promouere,
cum ex re publica | censebit esse, liceat ita, uti
licuit Ti. Claudio Caesari Aug(usto) | Germanico. |
• Gli sia consentito di spostare e far avanzare i
confini del pomerio, quando lo riterrà utile per la
res publica , così come fu consentito a TiberioClaudio Cesare Augusto Germanico.
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Clausola VI
• (VI) Utique quaecunque ex usu rei publicaemaiestateque diuinarum | humanarum publicarum
priuatarumque rerum esse | censebit, ei agere facereius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque
Iulio Caesari Aug(usto), | Tiberioque Claudio Caesari| Aug(usto) Germanico fuit. |
• Abbia il diritto e il potere di compiere e realizzare
qualunque cosa riterrà utile alla res publica per lagrandezza delle questioni divine, umane, pubbliche e private, così come poterono fare il divo Augusto,Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio ClaudioCesare Augusto Germanico.
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Clausola VII
• (VII) Utique quibus legibus plebeiue scitis scriptum fuit,ne diuus Aug(ustus), | Tiberiusue Iulius CaesarAug(ustus), Tiberiusque Claudius CaesarAug(ustus) | Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitisimp(erator) Caesar | Vespasianus solutus sit; quaeque exquaque lege rogatione | diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium
Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue | Claudium CaesaremAug(ustum) Germanicum facere oportuit, | ea omniaimp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat . |
• L'imperatore Cesare Vespasiano sia svincolato da quelle leggi
e da quei plebisciti dai quali fu scritto che non fosserovincolati il divo Augusto o Tiberio Giulio Cesare Augusto eTiberio Claudio Cesare Augusto Germanico e all'imperatoreCesare Vespasiano Augusto sia consentito fare tutto quello chefu necessario che facessero, in base a qualsiasi legge o
proposta, il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto oTiberio Claudio Cesare Augusto Germanico.
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Clausola VIII
• (VIII) Utique quae ante hanc legem rogatam actagesta | decreta imperata ab imperatore Caesare
Vespasiano Aug(usto) | iussu mandatuue eius a
quoque sunt, ea perinde iusta rataq(ue) | sint, ac si
populi plebisue iussu acta essent.
• Quello che prima di questa legge sia stato compiuto,
realizzato, deciso, comandato dall'imperatore CesareVespasiano Augusto o da chiunque su suo ordine o
incarico sia valido come se fosse stato compiuto per
ordine del popolo o della plebe.
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Sanctio
• Si quis huiusce legis ergo aduersus leges rogationes plebisue scita |
senatusue consulta fecit fecerit, siue quod eum ex lege rogatione |
plebisue scito s(enatus)ue c(onsulto) facere oportebit, non fecerit
huius legis | ergo, id ei ne fraudi esto, neue quit ob eam rem populo
dare debeto, | neue cui de ea re actio neue iudicatio esto, neue
quis de ea re apud | [s]e agi sinito.
• Se qualcuno, in forza della presente legge, abbia compiuto o avrà
compiuto atti contrari a leggi, proposte, plebisciti o senatoconsulti o
se, in forza della presente legge, non avrà compiuto quello che
dovrà compiere in base a una legge, proposta, plebiscito o
senatoconsulto, non subisca danno, nessuno debba rendere contoal popolo per questi fatti, nessuno sia accusato o citato in giudizio
per questi fatti, nessuno consenta che presso di sé si intenti un
processo per questi fatti.
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Tipologia delle clausole
• I, II, V, VI: hanno struttura del tipo: ei (scl.
Vespasiano) aliquid facere liceat + ita licuit Divo
Augusto, Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Ti. Claudio
Caesari Augusto Germanico
• VII (duplice ): è tipo a sé anche se si avvicina alle
prime, in quanto vi è menzione dei predecessori
• III, IV, VIII: definite ‘clausole senza precedenti’,
perché tacciono il riferimento agli imperatori
precedenti
C d ll l l
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Contenuto delle clausole
• I: potere di concludere foedera/dichiarare guerra o
pace
• II: potere di convocare e presiedere il senato, fare la
relatio, mettere ai voti i senatusconsulta
• III: norma sulla legittimità delle sedute senatorie
convocate dal princeps• IV: potere di commendatio e suffragatio del princeps
• V: potere di estendere il pomerium
•
VI: diritto e potere di compiere tutto ciò che ilprincipe ritenga utile alla res publica
• VII: Vespasianus legibus solutus
• VIII: validità degli atti compiuti da Vespasiano prima
dell’approvazione della lex de imperio
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L’interpretazione della lex de imperii
Due problemi fondamentali:
1) si tratta di uno dei tanti esemplari di leges regiae
(D.1.4.1. pr.) che attribuivano ad ogni nuovo
imperator i poteri già attribuiti ad Augusto o carta
costituzionale del principato di Vespasiano?2) contenuto giuridico-costituzionale della lex : effettiva
portata nell’attribuire e delimitare i poteri
dell’imperatore:
A) limite costituzionale al potere altrimenti illimitato del
princeps;
B) fondamento del potere autocratico del princeps
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Storia e Diritto
Metodologie a confronto
• Interpretazione storico-politica
• Interpretazione giuridica
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Interpretazione storico -politica.
Le clausole senza precedenti
introducono nuovi poteri
• Legge risultato di una stratificazione storica: le
clausole senza precedenti sono norme nuove,
determinate dalla particolare situazione
politica in cui Vespasiano arriva al potere e
attributive di nuovi poteri:
1) Vespasiano arriva al potere dopo il longus et unusannus
2) Vespasianus è homo novus
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Le aporie della interpretazione storica.
Le clausole senza precedenti
non introducono nuovi poteri
I ‘presunti’ nuovi poteri introdotti dai capita III, IV, VIII,sono già detenuti dai precedenti imperatori :
• III: sancisce la legittimità delle sedute del senatoconvocate dal princeps (v. caput II; Cass. Dio. 53.32.5)
• IV: pratica di commendare e di suffragationem daregià diffusa in età repubblicana. La legge sancisce che icandidati indicati dal princeps devono essere presi inconsiderazione extra ordinem nei comizi elettorali
• VIII: clausola che ratifica atti compiuti dall’imperatore Vespasiano prima dell’entrata in vigore della lex .Efficacia retroattiva incide su atti che non erano statiin precedenza autorizzati, legalizzandone gli effetti
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Le aporie della ricostruzione giuridica
• Rapporti logico-concettuali tra esperienzagiuridica romana e moderna distinzione traatti ed effetti giuridici (pericoli intrinseci al
formalismo giuridico);• Difficile escludere che i capita III, IV, VIII non
siano dettati da contigenze storiche riferite allongus et unus annus e dal carattere di homonovus di Vespasiano;
• La clausola V ed il ius proferendi pomerium
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Considerazioni di metodo - segue
• Necessità, per l’interpretazione
storica, di tener conto della
specificità della storia del diritto;• Necessità, per l’interpretazione
giuridica, di superare il formalismo e
recuperare una prospettiva storica.
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Alcune considerazione di metodo- segue
Le categorie euristiche di ‘diritto’ e ‘potere’. Dallastudio della struttura e della definizione degliistituti al loro funzionamento:
• potere e diritto non si fondono insieme (il nucleopiù originale del diritto, il ius civile, ha addiritturaorigine pre-civica)
• non esiste un concetto astrattamente unitario disovranità suddiviso in segmenti attribuiti a
soggetti diversi (criterio della divisione deipoteri), perché più soggetti titolari di poteri sonochiamati a cooperare controllandosireciprocamente (criterio della condivisione dei
poteri)
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Conclusioni
•
Interpretazione storico-politica e giuridica deifatti non sono in rapporto gerarchico e rigido. E’
l’adeguatezza ai fenomeni cui si applicano che
decide quale delle due sia preferibile adottare;
• storico e storico del diritto, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze e delle rispettive
metodologia di indagine, dovrebbero condividere
obiettivi e strategie di ricerca;• solo così sarà possibile ricostruire una realtà più
vicina a quella storica, comprensiva dei coevi
profili giuridici