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HIGHLIGHTS 2013 TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI WWW.TRIFIRO.IT

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Highlights T&P 2013 - Trifirò & Partners Avvocati

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HIGHLIGHTS 2013TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI

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Highlights T&P 2013

Salvatore Trifirò e il Comitato editoriale: Francesco Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca D’Arco, Diego Meucci, Jacopo Moretti, Damiana Lesce, Luca Peron, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso Targa, Marina Tona, Stefano Trifirò e Giovanna Vaglio Bianco

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EDITORIALEA distanza di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della “Riforma Fornero”, il “mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità”, rimane una dichiarazione di principio, non seguita dai risultati sperati. Nella prospettiva di creare occupazione si enunciavano linee guida sia con riferimento alla flessibilità in entrata, che a quella in uscita.

Quanto alla flessibilità in entrata, il primo principio riguardava l’instaurazione di rapporti di lavoro “più stabili”, ribadendosi, al riguardo “il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato”, pomposamente chiamato “contratto dominante”. Nel contempo, al fine di favorire l’ingresso al lavoro, soprattutto dei giovani, si dichiarava di voler “valorizzare” l’apprendistato, indicando questo strumento quale “modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. Altro strumento veniva individuato nel contratto a termine, per il quale si prevedeva la possibilità di concludere tale tipologia contrattuale sino a 12 mesi senza alcuna causale.

Esaminando i dati pubblicati da vari organi di stampa si può affermare che l’occupazione, che al momento dell’entrata in vigore della legge Fornero (luglio 2012) si collocava intorno ai ventitré milioni, già a gennaio 2013 era scesa di circa trecentomila unità, per calare costantemente anche nei mesi successivi, complice, certo, anche il costo del lavoro, che ha determinato un aumento di partite I.V.A., a

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discapito dell’auspicata stabilizzazione dei rapporti di lavoro dipendente.

Il “contratto dominante” non ha affatto dominato, poiché il lavoro a tempo indeterminato non è aumentato e il precariato continua a costituire un dato di fatto indiscutibile nel mondo del lavoro. La maggior parte delle assunzioni avviene con contratti a termine, soprattutto quello “acausale” che, con la riforma del lavoro introdotta dal governo Letta (legge 9 agosto 2013, n. 99), che esaminiamo nella sezione “attualità lavoro 2013”, sarà ancor di più un riferimento, visto che il periodo di tempo di 12 mesi può essere utilizzabile anche con proroghe (prima non consentite).

Del resto, anche le parti sociali si muovono in quest’ottica.

Un primo accordo nazionale in ambito industriale, sottoscritto il 10 ottobre 2013, prevede la possibilità di instaurare anche un secondo rapporto a tempo indeterminato, “acausale”, con lo stesso datore di lavoro, per una durata non eccedente i 12 mesi. Complessivamente, dunque, si potrà giungere sino a 24 mesi di rapporto a termine senza necessità di indicare una causale, sempre presso lo stesso datore di lavoro.

Non ha avuto, invece, alcun significativo utilizzo il contratto di apprendistato, che la legge designava quale “modalità prevalente, di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. Le percentuali di assunzioni avvenute con tale strumento non sono rilevanti (al di sotto del 5%) e l’intento di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso lo strumento del contratto di apprendistato non è riuscito. Il tasso di disoccupazione giovanile, nonostante i buoni propositi, non è diminuito e, anzi, è aumentato ai più alti livelli rispetto al passato. Ora il governo Letta ha cercato di porre rimedio a tale situazione, introducendo, nella legge sopra citata, una serie di incentivi per le assunzioni di lavoratori giovani (di età compresa dai 18 ai 29 anni) ed altre misure quali quelle appena ricordate.

Quanto alla flessibilità in uscita, la legge richiamava il principio in base al quale la disciplina del licenziamento doveva essere adeguata “alle esigenze del mutato contesto di riferimento”. La nuova disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, frutto di compromessi, è risultata farraginosa e di non facile applicazione ed ha finito per scontentare tutti: lavoratori, datori di lavoro, interpreti e gli stessi giudici che non hanno riferimenti certi, né nella disciplina sostanziale, né in quella processuale e ciò favorisce la loro discrezionalità e non serve

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sicuramente alla certezza del diritto. Prova ne siano gli orientamenti ondivaghi della giurisprudenza in materia di licenziamento, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, che abbiamo analizzato nella sezione “giurisprudenza lavoro”.

In definitiva, la flessibilità in entrata, studiata per favorire l’ingresso, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro e la successiva stabilizzazione del rapporto, non ha dato i risultati sperati e la riforma Letta cerca ora di porvi rimedio. La flessibilità in uscita ha creato una situazione di incertezza, soprattutto sul piano sostanziale ed ha creato disunivoci orientamenti anche sul piano processuale, con allungamenti di tempi e duplicazioni di cause. L’unico dato in aumento, come detto, risulta quello delle partite I.V.A., sicuramente non dipendente in via esclusiva dalla riforma del ministro Fornero, che altrettanto sicuramente non prevedeva questo sviluppo del mercato del lavoro nel momento in cui varava la legge 28 giugno 2012, n. 92.

Stefano Beretta Salvatore Trifirò

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DIRITTO DEL LAVORO

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NOVITÀ LEGISLATIVEA cura di Luca D’Arco

L’anno 2013 è stato caratterizzato da significativi interventi del Legislatore di carattere generale volti a cercare di ridurre gli effetti della pesante crisi che da tempo sta avvolgendo il nostro Paese.

Il diritto del lavoro è stato marginalmente interessato attraverso provvedimenti che hanno confermato precedenti agevolazioni fiscali ovvero apportato modifiche su alcuni istituti.

Ci si riferisce in particolare al DPCM del 22 gennaio 2013 con il quale è stato rinnovato l’assoggettamento ad un’imposta del 10% delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, avuto riguardo a redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000€. Ai sensi di tale normativa sono detassabili nella misura massima di 2.500€ annua quelle voci retributive che siano erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali presenti in azienda con “espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/efficienza/innovazione”, ovvero in alternativa a seguito dell’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito specificate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e loro distribuzione con modelli flessibili, anche legata ad investimenti, innovazione tecnologica, alla fluttuazione dei mercati, “al fine di un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti dalla programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione”;

b) attivazione di sistemi di distribuzione flessibile delle ferie, attraverso “una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane”;

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c) “adozione di misure che rendano compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici”.

d) attivazione di interventi che mirino all’introduzione di un sistema di flessibilità verticale, con riferimento alla “fungibilità delle mansioni e [alla] integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica”.

Il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “decreto del fare” convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98) è intervenuto modificando il regime di solidarietà fiscale nell’appalto, sollevando appaltatori e committenti da qualsiasi responsabilità con riferimento al mancato versamento dell’IVA da parte dei subappaltatori, lasciando, tuttavia, inalterato l’attuale regime per quanto riguarda il versamento delle ritenute da lavoro dipendente.

Maggiori novità sono state introdotte dal c.d. Decreto Lavoro 2013 (decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 4, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 99 entrata in vigore il 23 agosto 2013) che tra l’altro ha modificato l’art. 7 della L.n 604/1966 che a seguito della c.d. Riforma Fornero aveva imposto il preventivo espletamento di una procedura per il caso di licenziamento per ragioni organizzative, prevedendo espressamente che la procedura in esame non deve essere effettuata nel caso licenziamento per superamento del comporto, nonché nel caso di interruzione di rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere ed infine anche nel caso di licenziamenti effettuati nei casi di cambio di appalto: quando, nell’ambito di un appalto di servizi, ad un vecchio appaltatore ne subentra uno nuovo.

Tale normativa ha poi stabilito per quanto attiene ai CoCoPro, che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”, sostituendo la disgiuntiva “o” con la congiunzione “e”. La differenza rispetto alla precedente formulazione non è solo terminologica ma sostanziale dato che ai fini dell’invalidità del progetto dovranno concorrere entrambi i requisiti e non più solo uno.

Il D.L. n. 76/2013 ha poi esteso la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni anche:

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alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2013;

alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549, comma 2, c.c..

Il Decreto Lavoro è poi intervenuto in materia di contratti a termine (sui quali sono stati fatti ripetuti approfondimenti nelle nostre newsletter di luglio, agosto e di settembre) prevedendo innanzitutto la possibilità di prorogare il contratto c.d. acausale e di stabilire da parte della contrattazione collettiva ipotesi per le quali non è necessaria l’indicazione della causale.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013 ha poi chiarito che la durata massima di dodici mesi del contratto “acausale” è comprensiva di eventuale proroga mentre la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto “acausale” va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. In tal modo i contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere, a titolo esemplificativo, che il contratto a termine “acausale” possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa essere sottoscri t to anche da soggett i che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato.

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, (convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 99) ha introdotto nuovi incentivi alle assunzioni dei lavoratori giovani.

È stato previsto un beneficio contributivo, pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile (ai fini previdenziali) del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato compiute da datori di lavoro di giovani (lavoratori “svantaggiati”) di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni all’atto dell’assunzione) per una durata di 18 mesi. Tale agevolazione spetta anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, ma in tale ipotesi il beneficio è limitato a 12 mesi.

La concessione del beneficio deve in ogni caso rispettare condizioni già introdotte dalla Riforma Fornero (art. 4, commi 12,13,e 15).

In proposito ricordiamo come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM del 20 marzo 2013 ha individuato come “lavoratori

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svantaggiati”, coloro che siano in possesso di almeno uno di questi due requisiti:

a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;

c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani”, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’ISTAT e appartengono al genere sottorappresentato.

L’incentivo contributivo è corrisposto dall’INPS, previo rispetto di una specifica procedura da attivarsi a cura del datore di lavoro richiedente secondo le modalità indicate dalle Circolari INPS n. 131 del 17 settembre 2013 e n. 138 del 27 settembre 2013.

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LA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO 2013

A cura di Tommaso Targa

Con i contributi di Federica Annoni, Beatrice Ghiani e Roberto Pettinelli

DIRITTO SINDACALE

• In tema di interpretazione dei contratti collettivi, con la sentenza del 4 gennaio 2013, n. 110, la Corte di Cassazione ha insegnato che nell’interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione da interpretare soltanto se questo riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell’applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 ss. cod. civ.

• In tema di efficacia e validità degli accordi interconfederali, con l’ordinanza del 13 maggio 2013, il Tribunale di Roma, ha ritenuto che essi non assumono alcun rilievo pubblicistico né assurgono a parametri di validità e/o efficacia dei contratti collettivi (ugualmente contratti di diritto comune) successivamente stipulati, in quanto hanno natura privatistica e contengono solo l’indicazione degli indirizzi politici e comportamentali, nell’ambito dell’ordinamento sindacale, rivolti alle parti stipulanti i futuri contratti collettivi nazionali ed aziendali.

• In tema di condotta antisindacale, con la sentenza dell’8 luglio 2013, n. 16930, la Corte di Cassazione, ha ritenuto che l'eventuale natura plurioffensiva del comportamento datoriale, che abbia dato luogo anche ad una lesione dell’interesse individuale del lavoratore, comporta l'insorgere di due azioni - quella collettiva e quella individuale - distinte, autonome e senza interferenze. Ne consegue che l’attualità della condotta  antisindacale  e la permanenza dei suoi effetti - alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo - vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, senza che possano essere condizionate dalle vicende dell'azione individuale eventualmente intrapresa.

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• In tema di RSA, con la sentenza del 23 luglio 2013, n. 231, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 19, comma 1, lett. b) Stat. lav. nella parte in cui non prevede che la r.s.a. possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.

• In tema di recesso dal contratto collettivo, con la sentenza del 31 ottobre 2013 n. 24575, la Corte di Cassazione ha insegnato che la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali  stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati  locali  dei lavoratori. Ne segue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c..

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

• In tema di  licenziamento collettivo per riduzione di personale, con sentenza dell’11 luglio 2013, n. 17177, la Suprema Corte ha insegnato che, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove sia mancato l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro.

Cass. Civ. sez. lav. 11 novembre 2013 n. 25311, ha affermato altresì il principio secondo cui, il controllo giudiziale è limitato all’osservanza della procedura e poiché l'art. 5, comma 3, legge n. 223/91 prevede l’inefficacia del recesso in tutti i casi in cui tale osservanza non vi sia stata, senza operare distinzioni, il recesso non può che

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considerarsi inefficace nel caso in cui la comunicazione alle organizzazioni sindacali non può considerarsi “contestuale”.

• In tema di criteri di scelta, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità per l’imprenditore di raggiungere con i sindacati un accordo, secondo quanto indicato dall'art. 5 l. 23 luglio 1991 n. 223, teso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità; in tale ottica, deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della maturazione dei requisiti per essere collocato in pensione di anzianità, trattandosi di un criterio oggettivo che permette di scegliere, a parità di condizioni, il lavoratore che subisce il danno minore dal licenziamento, potendo sostituire il reddito da lavoro con il reddito da pensione (Cass. Civ. sez. lav. 20 febbraio 2013 n. 4186).

Corte d’Appello dell’Aquila 2 maggio 2013 ha rinvenuto la “ratio” della comunicazione, ex art. 4 comma 9 della l. n. 223 del 1991, nella garanzia di trasparenza delle scelte datoriali e nella possibilità di rendere visibile e controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

Cass. Civ. sez. lav. 26 agosto 2013 n. 19576 ha confermato il principio che nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi e, quando il criterio di scelta sia unico, il datore di lavoro deve in ogni caso specificarne le modalità di applicazione affinché la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale; a tal fine, può essere idonea anche la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in quanto la natura oggettiva del criterio rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del detto requisito.

• In tema di procedura di mobilità, con la sentenza n. 24701 del 4 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha insegnato che condotte datoriali, quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l'assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione a l l ' e s t e r n o d e l l ' i m p r e s a d i p a r t e d e l l a p r o d u z i o n e , s u c c e s s i v e al  licenziamento  collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del  licenziamento  stesso, una volta che la procedura di mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico, originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell'attività economica dell'impresa, non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale, sicché non è sufficiente dedurre che vi è stata

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l'assunzione di nuovi lavoratori per escludere sic et simpliciter la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

• In tema di licenziamento per giusta causa, il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto accoglibile la domanda di reintegrazione solo se il fatto addebitato non sussiste, oppure se il CCNL di categoria dispone, per tale illecito, una sanzione conservativa. La sussistenza del fatto contestato deve essere valutata con riferimento non al solo fatto materiale addebitato ma al cosiddetto fatto giuridico, inteso come il fatto contestato nella pienezza dei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) alla luce della nozione di giusta causa valevole nella fattispecie considerata secondo la legge e il CCNL. Per fatto occorre quindi intendere quello costituente illecito disciplinare, integrante cioè giusta causa alla luce della fattispecie concreta (che si giudica in base alla contestazione), la quale può includere oppure escludere una specifica connotazione dolosa dell'elemento soggettivo, salva sempre l'imputabilità della condotta, che richiede la capacità naturale, con esclusione dei casi di forza maggiore o caso fortuito (Tribunale di Ravenna, 18 marzo 2013).

Il concetto di condotte punibili con sanzioni conservative ha una connotazione “rigida”, per cui il licenziamento può ritenersi illegittimo solo laddove, per lo specifico fatto commesso, sia prevista dal CCNL una sanzione conservativa. Pertanto, è illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente adibito a mansioni di autista che abbia compiuto un sorpasso azzardato in violazione delle norme del codice della strada, provocando danni all'automezzo aziendale, qualora il contratto collettivo applicabile preveda in ipotesi similari la conservazione del posto di lavoro (Tribunale di Milano, 28 gennaio 2013).

La pretesa illegittimità del licenziamento non può, invece, essere desunta a contrario dal fatto che il CCNL non preveda la condotta addebitata tra quelle per cui è previsto il licenziamento disciplinare (Tribunale di Milano, 5 dicembre 2013).

Quando i fatti contestati non rientrano tra quelli per i quali la contrattazione collettiva prevede l’applicazione di sanzioni conservative, ma non possono ritenersi insussistenti, avendo al contrario trovato riscontro nelle risultanze dell’istruttoria sommaria, è escluso che possa trovare applicazione l’art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla “riforma Fornero”, ma trova applicazione il comma 5, in quanto le mancanze addebitate non sono di gravità tale da giustificare il recesso (Tribunale di Voghera, 18 marzo 2013).

• In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento dovuto a scelte di riorganizzazione aziendale - per far fronte a sfavorevoli situazioni, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario - al giudice non spetta sindacare tale scelta ma solo accertare l’effettiva sussistenza del motivo

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addotto dall’imprenditore, il quale ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Tuttavia questa prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugna il licenziamento la verifica di un possibile repechage, mediante l’allegazione di circostanze di fatto utili a dimostrare o anche solo a far presumere l’esistenza, nell’ambito dell’azienda, di posti di lavoro cui poter essere ancora adibito, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti (Cass. Civ. sez. lav. 21 febbraio 2013 n. 4299; Cass. Civ. sez. lav. 6 giugno 2013 n. 14319; Cass. Civ. sez. lav. 1 agosto 2013 n. 18416; Cass. Civ. sez. lav. 21 agosto 2013 n. 19353), da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come la piena occupazione nella generalità dell’impresa e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare (Corte d’appello di Milano, 8 febbraio 2013; Tribunale di Reggio Calabria, 3 giugno 2013).

Cass. Civ. sez. lav. 1 agosto 2013 n. 18416 ha affermato che, ove il datore di lavoro abbia assunto, successivamente al recesso, nuovo personale, è necessario al fine di ritenere raggiunta la prova dell’inutilizzabilità “aliunde” del lavoratore licenziato, che il datore medesimo, su cui grava l’onere probatorio, indichi le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi dipendenti e dimostri che queste ultime non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità da questi raggiunta.

• In tema di licenziamento discriminatorio, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il licenziamento possa ritenersi tale quando, rispetto ad un licenziamento ingiustificato, presenta un quid pluris consistente nella prova che, in assenza di un’obiettiva ragione del licenziamento, la scelta del lavoratore da licenziare sia stata dettata da un’ingiustificata differenza di trattamento che trova la propria ragion d'essere in una delle fattispecie discriminatorie contemplate dalla legge ed è quindi fondato su un motivo odioso, sulla volontà di escludere dalla compagine sociale un soggetto per il solo fatto di una sua caratteristica personale. Con la stessa decisione il Tribunale di Milano si è espresso nel senso che le ragioni di discriminazione che possono rilevare nell'ambito del rapporto di lavoro non costituiscono una categoria aperta; tuttavia la malattia, quando sia di lunga durata e abbia l’attitudine a incidere e ostacolare la vita professionale per un lungo periodo, deve ritenersi rientrante nella nozione di handicap, previsto come fattore di discriminazione dalla direttiva 2000/78 CE e dal D. Lgs. 9/7/03 n. 216 (Tribunale di Milano 11 febbraio 2013).

Sotto il profilo probatorio, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo il quale spetta al lavoratore l’onere di provare la natura ritorsiva (e come tale discriminatoria) del provvedimento datoriale, attraverso la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia (Cass. Civ. sez. lav. 6 giugno 2013 n. 14319).

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RITO FORNERO

• In tema di scelta del rito, in via generale non può demandarsi al ricorrente la scelta del rito da utilizzare, ma è il giudice a dover applicare quello relativo alla domanda proposta in quanto la determinazione del rito utilizzabile è diretta conseguenza della prospettazione della domanda. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 2013, esaminata una domanda di riconoscimento di somministrazione a termine irregolare, con conseguente richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha disposto la conversione del rito Fornero in rito ordinario del lavoro, in applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 150/2011.

Se è vero che il rito previsto dalla legge Fornero, non può considerarsi facoltativo, attesi il tenore letterale della norma (comma 48: “la domanda si propone”) e l’interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente i licenziamenti con tutela ex art. 18, è anche vero che non pare sussistano preclusioni, nell’ambito dello stesso rito, alla concorde volontà di entrambe le parti di “saltare” la fase sommaria del procedimento (Tribunale di Piacenza, 16 gennaio 2013; Tribunale di Roma, 13 febbraio 2013).

• In tema di applicabilità del rito Fornero, il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile il ricorso introdotto ai sensi dell’art. 1, comma 47, della L. 92/2012 trattandosi di controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un atto risolutivo del rapporto non regolato dall’art. 18 della L. n. 300/1970, ovvero la disdetta per scadenza del termine, atto di per sé non equiparabile al licenziamento in senso proprio.

Con la stessa pronuncia il Tribunale di Milano ha inoltre rigettato la richiesta di mutamento del rito proposta ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del D. lgs. n. 150/2011 ritenendo che non possa attribuirsi alla norma citata portata generale per il mutamento di rito né sia suscettibile di interpretazione analogica (Tribunale di Milano, 28 marzo 2013).

• In tema di notificazione del ricorso e del decreto, la violazione del termine fissato dal giudice, imputabile al comportamento inerte e/o negligente del ricorrente, produce delle conseguenze destinate a ripercuotersi non solo sul sistema oggettivamente considerato ma altresì sulla posizione del singolo convenuto il quale ben può legittimamente pretendere una rapida definizione del giudizio (Tribunale di Milano, 8 marzo 2013).

In senso conforme si è pronunciato anche il Tribunale di Padova, secondo cui la violazione del termine assegnato per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, pur se ordinatorio ex art. 154 c.p.c., determina la decadenza dell’attività processuale cui è correlato, se non prorogato prima della sua scadenza. Scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga, si determinano, per il venir meno del potere di compiere l’atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (Tribunale di Padova, 6 febbraio 2013).

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• In tema di ricusazione del Giudice, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nulla la sentenza emessa nel giudizio di opposizione in quanto emessa dallo stesso giudice che aveva giudicato nella fase sommaria. La Corte rileva come effettivamente la legge non contenga alcuna previsione espressa in merito all’individuazione del giudice tenuto a decidere la fase dell’opposizione, tuttavia ritiene che la soluzione sia reperibile dalla natura stessa del procedimento di cui all’art. 1, comma 47, L. 92/2012 ovvero un procedimento ordinario di cognizione che si compone di due fasi, una a cognizione sommaria non cautelare, l’altra eventuale a cognizione piena. Pertanto, condividendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale del 15 ottobre 1999 n. 387, la Corte d’Appello di Milano ha affermato l’esigenza di alterità della persona fisica del giudice nelle due fasi del procedimento ex L. 92/2012 (Corte d’Appello Milano, 13 dicembre 2013 n. 1577).

Ancor prima il Tribunale di Milano aveva condiviso i principi espressi dalla Corte costituzionale, con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 387, riconoscendo che affidare allo stesso giudice della prima fase anche la fase di opposizione costituiva una lesione del principio costituzionale di terzietà - imparzialità del giudice dell’impugnazione, principio posto a garanzia del giusto processo. Da qui la necessità di affidare la fase di opposizione alla cognizione di un giudice diverso - quale persona fisica - da quello della prima fase, con conseguente obbligo di astensione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 4 del c.p.c., se designato anche per la seconda fase del procedimento (Tribunale di Milano, 11 luglio 2013).

Con ordinanza di segno opposto il Tribunale di Milano ha escluso il ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, n. 4 del c.p.c. quando il giudice assegnatario dell’opposizione sia lo stesso che ha trattato la questione nella fase sommaria. Ciò in quanto la fase di opposizione non avrebbe natura impugnatoria tale per cui la cognizione della stessa debba essere necessariamente assegnata ad un giudice diverso (Tribunale di Milano, 11 ottobre 2013; in senso conforme Tribunale di Milano, 4 aprile 2013 e Tribunale di Milano, 19 giugno 2013).

LAVORO A PROGETTO

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. Civ. sez. lav., 25 giugno 2013 n. 15922; Cass. Civ. sez. lav. 29 maggio 2013 n. 13394).

• In tema di risoluzione del contratto, la Cassazione ha affermato che prevedere una penale in caso di recesso anticipato dal rapporto non interferisca sulla risoluzione del contratto per giusta causa, la quale resta regolata dai principi generali in materia,

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secondo cui è consentito al datore di lavoro di risolvere, senza preavviso, il rapporto quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, dello stesso per essere venuto meno l'elemento fiduciario (Cass. Civ. sez. lav. 1 ottobre 2013 n. 22396).

• In tema di mancata indicazione nel contratto del relativo progetto, la conseguenza della prestazione di collaborazione in forma coordinata e continuativa è costituita dall'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69, comma 1, D.Lgs. 10/9/03 n. 276. La corretta interpretazione di tale disposizione consente, infatti, di far discendere dal "divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici" la presunzione assoluta di subordinazione nei casi di violazione delle prescrizioni inerenti i contratti a progetto (Corte App. Milano 18 gennaio 2013).

PATTO DI NON CONCORRENZA

• In tema di risoluzione del patto di non concorrenza, la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c., interpretato alla luce degli art. 4 e 35 della carta costituzionale - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. Civ. sez. lav. 8 gennaio 2013 n. 212).

• In tema di obbligo di astensione dalla concorrenza, sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 cod. civ. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 cod. civ. (Cass. civ. sez. lav. 21 marzo 2013 n. 7141).

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DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE

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GIURISPRUDENZA E NOVITÀ IN MATERIA

COMMERCIALEA cura di Giovanna Vaglio Bianco

DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Clausola risolutiva espressa - La tolleranza dell'inadempimento

In tema di clausola risolutiva espressa la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento. La tolleranza può, invece, incidere sulla posizione soggettiva del debitore, escludendone la colpa, specialmente ove si accompagni ad una regolamentazione pattizia degli interessi, prevista proprio per i ritardi nei pagamenti.(Cassazione, 31 ottobre 2013, n. 24564)

Amministratori - Revoca

Le scelte dell'assemblea dei soci in ordine alla modifica dell'organo amministrativo comportano una revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società, tuttavia, la giusta causa, tanto soggettiva che oggettiva, che esclude il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento dei danni non può essere integrata dal nuovo assetto organizzativo, ma esige sempre situazioni sopravvenute che “minino” il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’organo di gestione.(Cassazione, 18 settembre 2013, n. 21342)

Azione revocatoria fallimentare

In tema di azione revocatoria fallimentare la cessione di credito in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla legge n. 52/ 1991, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto. Ne consegue la

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presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, il quale può vincere la predetta presunzione con la prova di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.(Cassazione, 11 novembre 2013, n. 25284)

Assemblea – Convocazione soci

Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo). Tuttavia, tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.(Cassazione, 14 ottobre 2013, n. 23218)

Collegio sindacale – Azione di responsabilità

Seppur per affermare la responsabilità dei sindaci non occorra l'individuazione di specifici comportamenti, essendo sufficiente il non avere rilevato una macroscopica violazione o, comunque, di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede è, non di meno, indispensabile l'accertamento del nesso causale per affermare suddetta responsabilità in relazione ai danni subiti dalla società. Pertanto, il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui, ad esempio, la tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze dannose degli illeciti compiuti dagli amministratori.(Cassazione, 29 ottobre 2013, n. 24362)

Locazione di immobili – Rinnovo del contratto

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli art. 28 e 29 l. 27 luglio 1978 n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal comma 2 dell'art. 560 c.p.c.. (Nel caso di specie, la questione rimessa alle sezioni Unite concerneva due quesiti: innanzitutto se, in caso di pignoramento di un immobile locato per uso non

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abitativo e di successivo fallimento del locatore, operasse - quale effetto automatico conseguente al mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego - la rinnovazione tacita di cui agli artt. 28 e 29 legge 27 luglio 1978 n. 392; in secondo luogo se tale rinnovazione tacita necessitasse dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista in generale dall'art. 560, comma 2, c.p.c.. La Suprema Corte, in funzione nomofilattica, ha fornito risposta positiva al primo quesito e negativa al secondo, privilegiando l'orientamento finora minoritario espresso da Cass. 7 maggio 2009 n. 10498, nei sensi della superfluità dell'autorizzazione, costituendo la rinnovazione tacita alla prima scadenza un effetto automatico, scaturente direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale).(Cassazione, sez. Unite, 16 maggio 2013, n. 11830)

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DIRITTO ASSICURATIVO A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

GIURISPRUDENZA

Agente – violazione del diritto di esclusiva – prescrizione

Ai fini della decorrenza della prescrizione del danno derivante dalla violazione del diritto di esclusiva dell'agente non può ritenersi che questo costituisca sempre ed incondizionatamente illecito permanente, dovendosi piuttosto valutare il concreto esplicarsi dell'attività illecita, di guisa che nel caso in cui tale illecito si concretizzi nella mera stipula di contratti fuori zona, e non nell'apertura di una nuova agenzia, ai fini della prescrizione occorre fare riferimento, volta per volta, alla conclusione di ciascun contratto stipulato in violazione del diritto di esclusiva.(Cass. civ. sent. 26062, 20 novembre 2013)

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RCA – prova del danno

Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso.(Cass. civ. sent. n. 2669, 28 novembre 2013)

Patteggiamento e giudizio civile

la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma primo, c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile.(Cass. civ. ord. n. 27071, 3 dicembre 2013)

LE NOSTRE SENTENZE

Tribunale di Milano, sentenza del 28 novembre 2013

Alfa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo che le ingiungeva, in qualità di fideiussore di Beta, il pagamento in favore della Banca Omega della somma di euro 65.000,00 oltre interessi e spese. Il d.i. si fondava su una fidejussione omnibus con la quale Alfa si era costituita garante, fino al predetto importo, per la esposizione debitoria di Beta nei confronti della Banca. L’opponente sosteneva l’inesistenza della garanzia, richiamando la revoca della fidejussione conseguente alla cessione della quota di partecipazione nella società Beta, revoca che risultava riscontrata dalla Banca con lettera del 11.12.2006 prodotta in giudizio dall’opponente. L’opponente eccepiva, inoltre, la liberazione dalla garanzia, ex art. 1956 c.c. La banca si costituiva in giudizio assumendo di non aver liberato il fideiussore dalla garanzia, in quanto la lettera prodotta in giudizio dall’opponente avrebbe avuto mero rilievo interno e sarebbe servita a dare atto del mero avvio del procedimento di revoca.

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Contestava, inoltre, l’esercizio del recesso da parte dell’opponente e la sussistenza dei presupposti per la sua liberazione ex art. 1956 c.p.c..Respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con l’assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti, all’esito della quale il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo la revoca dimostrata dal tenore letterale della lettera del 11.12.2006, proveniente dalla Banca: nell’oggetto della comunicazione si indicava, infatti, espressamente, la “revoca della garanzia di Alfa”; nel testo, si richiamavano anche le ragioni della revoca (la variazione della compagine societaria della Società Beta con la cessione dell’intera quota di capitale di Alfa) e la Banca dava atto di aver dato corso alle “variazioni anagrafiche necessarie”.Il Tribunale, inoltre, rilevava che la tesi della natura meramente “interna” della comunicazione della Banca Omega era stata smentita in corso di causa da un teste, all’epoca dei fatti compagno dei Alfa, il quale aveva dichiarato di essersi recato in Banca e di avere ritirato personalmente la lettera in questione.

(Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)

NORMATIVA

Tra le principali normative del 2013 segnaliamo:

• il Regolamento n. 1 dell’8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

• il Regolamento n. 2 dell’8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

• il Regolamento n. 3 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell’Ivass.

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PUBBLICAZIONI 2013 TRIFIRÒ & PARTNERS

AVVOCATI

Codice del Lavoro Tribuna Pocket 2013eBook Codice del Lavoro Tribuna Pocket 2013

A cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi, Luca D’Arco

iBookstoreeBook T&P per iPad: Apprendistato

A cura di Damiana LesceeBook T&P per iPad: Licenziamenti Individuali: novità sostanziali e processuali

A cura di Trifirò & Partners Avvocati

Il filtro dell’appelloTorino, 2013, G. Giappichelli Editore

Impugnazione di lodo arbitrale e “filtro” in appelloA cura di Francesco Autelitano e Carlo Uccella

Dossier LEX24 - Il Sole 24 OreIl rapporto di Apprendistato

A cura di Damiana Lesce

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EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI

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EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI

www.trifiro.it

Elenco Eventi, Convegni, Seminari 2013

Video Convegni 2013

Video T&P su JOB24 - Il Sole 24 OreDecreto LavoroA cura di Trifirò & Partners Avvocati

Labour Awards 2013Milano, 17 Ottobre 2013Giacinto Favalli “Avvocato dell’anno Labour”

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Seminario sulle

novità introdotte dal D.L. 28

giugno 2013, n. 76. Unione

Parmense degli

Industriali,18 Novembre

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RASSEGNA STAMPA

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JOB24 – Il Sole 24 Ore: 07/01/2013Il contratto a progetto dopo la Riforma ForneroVideointervista a Tommaso Targa

il Giornale: 09/01/2013La Fiat alla Corte suprema: «Nessuna discriminazione»

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 08/01/2013AGCM: l’accertamento di infrazioni in materia di cessione di prodotti agricoli ed alimentaridi Vittorio Provera

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 14/01/2013Il contratto a progetto dopo la Riforma Fornero: gli aspetti operativiVideointervista a Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/01/2013Risoluzione consensuale del rapporto: il lavoratore che la impugna deve dimostrare il vizio della volontàdi Anna Maria Corna e Tommaso Targa

il Giornale: 23/01/2013Fiat. Pomigliano. Le tappe della vicenda

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/01/2013È malattia professionale anche quella del cuore infrantodi Anna Maria Corna

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 24/01/2013Le partite Iva. Riforma del lavoro.Videointervista a Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 31/01/2013La nuova disciplina del procedimento di esecuzione presso terzidi Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 01/02/2013Le vicende extralavorative hanno sempre rilevanza sul rapporto fiduciario?di Antonio Cazzella

HR On Line – AIDP: N 3 Febbraio 2013Licenziamento in prova: va impugnato entro i termini di decadenza previsti da Collegato Lavoro e Riforma Fornerodi Giampaolo Tagliagambe

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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 04/02/2013Esclusione e “licenziamento” del socio di cooperativadi Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 06/02/2013False cause per falsi crediti: l’abuso degli strumenti giudiziaridi Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 07/02/2013Al lavoro temporaneo si applica l’indennizzo forfettizzato previsto in caso di conversione del contratto a termine..di Anna Maria Corna e Salvatore Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/02/2013Si finge malato e va a giocare a calcio: legittimo il licenziamentodi Luca Peron e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/02/2013La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore nell’ambito del procedimento disciplinaredi Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 26/02/2013Il tempo tuta non rientra nell’orario di lavoro effettivo in presenza di una situazione gestita dal lavoratoredi Giacinto Favalli e Jacopo Moretti

Medicina Democratica N. 207: Gennaio/Febbraio 2013Il ruolo di Romano Canosa per il Diritto del Lavoro viventedi Salvatore Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 06/03/2013Licenziamento per giusta causa del dipendente di istituto di credito: la rilevanza disciplinare dell’apposizione di firme apocrifedi Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 11/03/2013L’amministratore delegato chiede i danni ai soci per un presunto inganno al momento dell’incaricodi Vittorio Provera e Marta Filadoro

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 14/03/2013Il processo del lavoro dopo la riforma ForneroVideointervista a Stefano Beretta

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JOB24 – Il Sole 24 Ore: 18/03/2013Il processo del lavoro secondo Fornero: i fondamentali + videotutorialdi Stefano Beretta

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 19/03/2013Lavoro a progetto e Riforma Fornero: le “istruzioni per l’uso” dell’INAILdi Jacopo Moretti

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 21/03/2013Riforma Fornero – Il processo del lavoro secondo i giudiciVideointervista a Stefano Beretta

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 22/03/2013Il processo Fornero secondo i giudici: prime considerazioni + nuovo videotutorialdi Stefano Beretta

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 27/03/2013Il processo del lavoro e l’art.18: le prime decisioni sui licenziamenti individualiVideointervista a Claudio Ponari

Dossier Lex24 – Il Sole 24 Ore: 28/03/2013Il rapporto di Apprendistatodi Damiana Lesce

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 02/04/2013Reintegrato anch’io? No, tu no: prime decisioni in materia di licenziamenti individualidi Claudio Ponari

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 11/04/2013Licenziamento per superamento del comporto: questioni di rito e di meritodi Marina Olgiati

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/04/2013Termini per impugnazione del licenziamento e deposito del ricorso: decadenze previste dal Collegato Lavoro 2010di Giampaolo Tagliagambe e Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 15/04/2013Amministratore di comodo. Anche una “testa di legno” si può romperedi Vittorio Provera

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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 16/04/2013La Corte di Giustizia Europea ribadisce la netta separazione tra contratto a termine e somministrazionedi Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/04/2013Chi non paga il contributo Aspi? Lo chiarisce il Ministerodi Damiana Lesce

HR On Line – AIDP: N. 9 Maggio 2013 Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 24/04/2013Licenziamento illegittimo perché sproporzionato: con la Fornero è esclusa la reintegrazionedi Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/05/2013Termine per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti per l’autocertificazione: 31 maggio 2013di Barbara Fumai

il Giornale: 07/05/2013Fiom-Fiat, il giudice «boccia» Landini

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 07/05/2013Licenziamento disciplinare: tardività della contestazione e proporzionalità della sanzionedi Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/05/2013Newsletter 07:24 Il Sole 24 Ore: 10/05/2013Quanto costa licenziaredi Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/05/2013I limiti della responsabilità da illecito trattamento dei datidi Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 28/05/2013Legittima la risoluzione del rapporto di lavoro del giornalista che a 65 anni ha maturato i requisiti pensionistici presso l’INPGIdi Salvatore Trifirò e Valentina Curti

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Il Sussidiario: 28/05/2013La flessibilità aiuta anche gli esodati. Ma la staffetta generazionale?Intervista a Giorgio Molteni

Il Mondo: 07/06/2013Dossier GiuslavoroRiforma Fornero. Una legge da cambiare.Intervista a Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 10/06/2013Condotta antisindacale: per proporre il procedimento ex art. 28 St. Lav. il sindacato deve essere attivo nel settore produttivo aziendaledi Giorgio Molteni e Veronica Rigoni

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 17/06/2013Diritto di opzione ex art. 18 St. Lav. e risarcimento del dannodi Barbara Fumai

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 24/06/2013Demansionamento escluso se le nuove mansioni non prevedono il coordinamento di un gruppo di risorsedi Antonio Cazzella

Corriere Economia – Corriere della Sera: 1 Luglio 2013I giudizi sulla riforma Fornero. Va riformata e potenziata la macchina della giustiziaIntervista a Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 01/07/2013Imputato di concussione, patteggia la pena: legittimo il licenziamento fondato sulla sentenza di patteggiamentodi Marina Olgiati

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 02/07/2013La violazione del repechage è estranea al concetto di “manifesta insussistenza” di cui al nuovo art. 18: non c’è reintegrazionedi Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 10/07/2013Responsabilità degli amministratori nelle crisi delle societàdi Vittorio Provera

Newsletter Lavoro AIDP – N. 33 Luglio 2013Contratto a progetto, lavoro accessorio e lavoro a chiamatadi Giorgio Molteni

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il Giornale: 16/07/2013Pensioni, retribuzioni e ammortizzatori. Alcune riforme devono essere ripensateIntervista a Giacinto Favalli

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 16/07/2013Legittimo il licenziamento del lavoratore che non rientra in servizio prima della scadenza del comporto e dell’aspettativadi Marina Olgiati e Andrea Beretta

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 18/07/2013Licenziamento disciplinare e limiti del consenso al trattamento dei dati personali del lavoratoredi Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 19/07/2013Contratto a termine: nuove regole, nuovi dubbidi Damiana Lesce

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 25/07/2013Decreto Lavoro. Gli incentivi all’assunzione e le misure di sostegno alla rioccupazioneVideointervista a Claudio Ponari

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 30/07/2013Un nuovo criterio di rappresentatività sindacale e maggiore discrezionalità del giudicedi Giacinto Favalli

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 01/08/2013Decreto Lavoro. Contratto a progetto, lavoro intermittente e accessorio, gli interventi sulla disciplinaVideointervista a Tommaso Targa

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 08/08/2013Decreto Lavoro. Licenziamento per giustificato motivo: la procedura di conciliazione preventivaVideointervista a Tommaso Targa

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 28/08/2013Contratti a termine: che cosa cambia con il Decreto lavorodi Anna Maria Corna

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 28/08/2013Decreto Lavoro. Le novità sui contratti a termineVideointervista a Anna Maria Corna

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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 29/08/2013Anche il dirigente deve impugnare il licenziamento entro 60 giornidi Giampaolo Tagliagambe e Tommaso Targa

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 29/08/2013Il contratto a progetto non é valido? Dipende da una “e”…

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 02/09/2013Occhio agli occhiali, quando il 2×1 è ingannevoledi Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 02/09/2013Il tentativo di conciliazione non interrompe la prescrizione dell’azione di impugnazione del licenziamentodi Marina Olgiati e Francesco Torniamenti

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 06/09/2013Decadenze processuali nell’ambito del “Rito Fornero”di Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/09/2013Il nuovo art. 18 St. Lav. non si applica ai dirigenti, salvo per il licenziamento discriminatoriodi Giacinto Favalli, Angelo di Gioia e Jacopo Moretti

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 16/09/2013Il dirigente che rivendica il bonus deve provare il raggiungimento degli obiettividi Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 04/10/2013Nuove procedure e funzioni per il documento unico di regolarità contributiva (DURC)di Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 16/10/2013Quantificazione delle spettanze di fine rapporto nel rapporto di agenziadi Tommaso Targa

HR On Line – AIDP: N. 17 Ottobre 2013I contratti a terminedi Anna Maria Corna

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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/10/2013Il “licenziamento” intimato dalla società controllata è idoneo a risolvere anche il preteso rapporto con la capogruppodi Anna Maria Corna e Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/10/2013Prolungamento del congedo parentale ordinariodi Salvatore Trifirò e Orazio Marano

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/11/2013Privacy e securitydi Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/11/2013L’obbligo di repechage va circoscritto all’organico del datore di lavorodi Salvatore Trifirò e Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 08/11/2013L’ASPI spetta anche in caso di licenziamento disciplinaredi Damiana Lesce

HR On Line – AIDP: N. 18 Novembre 2013Gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminatodi Claudio Ponari

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/11/2013Ha detto all’AD che le sue decisioni sono influenzate dal ciclo mestruale: licenziamento legittimodi Damiana Lesce

Gazzetta di Parma: 19/11/2013Upi, nuovi incentivi per chi assume giovani

Newsletter Lavoro AIDP: N°34 Novembre 2013Qual è la portata attuale dell’accordo del maggio 2013 sulla rappresentanzadi Giorgio Molteni

Corriere Economia – Corriere della Sera: 02/12/2013Diritto del Lavoro | Non solo contenziosoIntervista a Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 02/12/2013Le nuove s.r.l. semplificate: quali i benefici della nuova disciplina?di Vittorio Provera

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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/12/2013Legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del lavoratore disabiledi Antonio Cazzella

Diritto Bancario: 05/12/2013Successione nel credito, contratto autonomo di garanzia ed escussione abusivadi Francesco Cristiano

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/12/2013Nel pubblico impiego non serve il nulla osta ex art. 22 St. Lav. se il dirigente sindacale è spostato di repartodi Stefano Beretta e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/12/2013Art. 18 secondo la “riforma Fornero”: la sussistenza del fatto comprende la sua antigiuridicità e imputabilità al lavoratoredi Salvatore Trifirò e Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/12/2013Lavoro somministrato: violazione dei limiti numerici e disciplina del licenziamento per i dipendenti dell’utilizzatoredi Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 17/12/2013Il licenziamento per soppressione del posto non è discriminatorio perchè preceduto da due contestazioni disciplinaridi Tommaso Targa

Dossier Lombardia – il Giornale: Dicembre 2013Se la riforma frena la crescitaIntervista a Salvatore Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 20/12/2013Il lavoratore promuove l’azione oltre il termine di decadenza, con motivi pretestuosi: condannato per lite temerariadi Damiana Lesce e Valeria De Lucia

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 08/01/2014Job Act. Il contratto unico: di che cosa si parla?Videointervista a Tommaso Targa

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SALVATORE TRIFIRÒ, FONDATORE T&P

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Salvatore Trifirò

Paola Siniramed

Stefano Beretta

Giacinto Favalli

Bonaventura Minutolo

Vittorio Provera

Stefano Trifirò

Anna Maria Corna

Giorgio Molteni

Marina Olgiati

Marina Tona

Mario Cammarata

Luca Peron

Francesco Autelitano

Antonio Cazzella

Damiana Lesce

Mariapaola Rovetta Arici

Valentina Ruzzenenti

Luca D’Arco

Orazio Marano

Paolo Zucchinali

Angelo Di Gioia

Filippo Salvo

Tommaso Targa

Tiziano Feriani

Paola Balletti

Claudio Ponari

Teresa Cofano

Paola Lonigro

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Partn

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Associati Trifirò & Partners

Andrea Beretta

Francesco Chiarelli

Francesco Cristiano

Valentina Curti

Valeria De Lucia

Marta Filadoro

Barbara Fumai

Giuseppe Gemelli

Raffaella Imondi

Sara Lovecchio

Diego Meucci

Anna Minutolo

Jacopo Moretti

Francesca Retus

Giampaolo Tagliagambe

Francesco Torniamenti

Carlo Uccella

Giovanna Vaglio Bianco

PRATICANTI

Federica Annoni

Beatrice Ghiani

Roberto Pettinelli

Veronica Rigoni

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STAFFGiuseppe Milazzotto Responsabile AmministrativoTitta De Maio Responsabile Segreteria GeneraleCarmen De Maio Responsabile Servizi GeneraliDott.ssa Martina Venuti Responsabile BibliotecaRina AgrilloAlessandra AliprandiDianora BarettoAntonella Bartoli Leoncini sede di ParmaEmanuela Carnevale sede di RomaVera ColavittiStella CurinoCaterina DariiMichela Donati sede di RomaVera IannelliStefano LardìSarah MassarottoDanny NowbutElisa PennaElisabetta PicaroMarzia SassiLinda ScarantinoPatrizia SilvaTeresa TartagliaFranca Traini sede di RomaLuciana Trezzani

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Roberta UboldiElena Vegetti

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CONTATTI T&P

MILANO ROMA TORINO TRENTO PARMA

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Milano

20122 Milano

Via San Barnaba, 32

Tel.: + 39 02 55 00 11

Roma

00195 Roma

Piazza Giuseppe Mazzini, 27

Tel.: + 39 06 3204744;

+ 39 06 37351176

Torino

10121 Torino

Via Raimondo Montecuccoli, 9

Tel.: + 39 011 52 10 266

Trento

38122 Trento

Via Galileo Galilei, 24

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Parma

43121 Parma

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