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PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE IMU

• Entro il 4.02.2013 dovrà essere presentata la dichiarazione IMU per tutti i proprietari di immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1.01.2012 al 5.11.2012, data di pubblicazione del D.M. 30.10.2012. Qualora l’evento si sia verificato in un momento successivo, invece, rimane il termine “mobile” e ordinario di 90 giorni. I Comuni possono dettare modalità diverse di comunicazione o richiedere la presentazione di ulteriori documenti.

NUOVO REDDITOMETRO

• Il nuovo redditometro, che entrerà in funzione a partire dal marzo 2013, si applicherà ai redditi di-chiarati dai contribuenti dal 2009. Oltre 100 voci di spesa saranno comprese nel nuovo strumento di accertamento: spese alimentari, per l’abbigliamento e il tempo libero, per il consumo di energia elettrica e gas, per i collaboratori domestici, per l’acquisto e l’utilizzo di telefoni, il mutuo, le spese di manutenzione dell’abitazione, nonché gli investimenti di vario tipo. Il nuovo redditometro si con-centrerà, in particolare, sugli scostamenti superiori al 20% tra le entrate ufficiali e quelle stimate.

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

AI FINI DEL “RICCOMETRO”

• L’Amministrazione Finanziaria potrà attingere a varie fonti per appurare le fondatezza delle richieste di misure di sostegno al reddito. Per quantificare la reale ricchezza della famiglia che chiede presta-zioni sociali a tariffe agevolate si continuerà a fare riferimento alle informazioni autodichiarate; tutta-via, le banche dati del Fisco e dell’Inps saranno chiamate a fornire sempre più riscontri, anche in fa-se di compilazione della domanda, oltre che in fase di controllo.

• Un decreto di prossima emanazione definirà la capacità di reddito dello studente al fine di valutar-ne la possibilità di considerarsi “autonomo dal nucleo d’origine.

• Non sarà più considerato il limite fisso dei 6.500 euro annui di reddito per gli studenti che vogliono sfruttare lo strumento per ottenere sconti su tasse universitarie o borse di studio.

VALORE DEI COSTI

CHILOMETRICI E DEI BENI

AI SOCI 2013

• Con il provvedimento dell’Aci pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 21.12.2012, n. 297 sono stati aggiornati i costi chilometrici di esercizio per il 2013 e il valore del godimento dei beni ai soci. Pertanto, è ora possibile determinare non solo il valore dei costi chilo-metrici e del relativo imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit delle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori per l’anno 2013, ma anche il valore normale del godi-mento delle auto eventualmente concesse in uso a soci e familiari.

INTERPELLO PER LE SOCIETÀ

DI COMODO

• In assenza di cause di esclusione o di disapplicazione delle norme per le società non operative, la società in perdita triennale può presentare l’interpello disapplicativo. L’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per esaminare l’istanza e fornire la risposta; pertanto, i soggetti a rischio devono presentare ora l’istanza per avere una risposta in tempi utili per il versamento del saldo 2012. Se una società è di comodo sia per mancato superamento del test di operatività sia a causa di perdi-te triennali, devono essere presentate due istanze distinte.

PRESUNTO UTILIZZO DI

FATTURE FALSE

• Il presunto utilizzo di false fatture non può essere giustificato con un sintetico riferimento alle indagini effettuate su terzi soggetti. In altri termini, nella contestazione di utilizzo di fatture per operazioni ine-sistenti, le dichiarazioni rese da terzi hanno valore indiziario e, in assenza di conferme o riscontri tra le parti, non valgono quale presunzione certa e precisa.

• Si rileva, altresì, che il pagamento e il contratto sono sufficienti al contribuente per dimostrare l'esi-stenza delle operazioni commerciali e, in presenza di costi documentati, grava sull’Agenzia delle En-trate provare l'asserita inesistenza delle operazioni fatturate dal contribuente.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

• La mediazione tributaria obbligatoria, per le liti fino a 20.000 euro, si estende al contenzioso con gli uffi-ci provinciali del Territorio. Il procedimento riguarda gli atti emessi dal 1.12.2012, escluse le contesta-zioni di valore indeterminabile.

• L'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1.12.2012, per effetto dell'art. 23-quater del D.L. n. 95/2012; ne consegue che l'Agenzia delle Entrate esercita tutte le funzioni e i compiti che fanno capo all'ente incorporato, compresi i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali.

ESENZIONE IRAP PER IMPRESE

E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI

• Sulla base delle previsioni contenute nell’art. 1, c. 515 della legge di Stabilità 2013, le persone fi-siche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipenden-ti e assimilati e con dotazioni minime di beni strumentali, dall’anno 2014 potranno essere esentate dall’Irap. Fino a tale data, la debenza dell’imposta regionale da parte dei soggetti privi di autono-ma organizzazione dovrà essere risolta caso per caso.

TASSAZIONE DELLE POLIZZE

VITA

• In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità tra il 2013 e il 2017.

• In particolare, è previsto il pagamento nella misura del 60% entro il 16.02.2013, mentre la parte residua dovrà essere versata, a partire dal 2014, in 4 rate annuali di pari importo entro il 16.02 di ciascun anno.

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ATTIVITÀ DI

AUTORIPARAZIONE

• Dal 5.01.2013 l’attività di autoriparazione si riduce in 3 sezioni: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista poiché, a seguito dell’entrata in vigore della L. 11.12.2012, n. 224, le precedenti sezioni di meccanica-motoristica e di elettrauto sono state accorpate nell’unica sezione denominata mec-catronica. In particolare, le imprese che sono iscritte nel Registro delle Imprese e già abilitate per la sezione meccanica motoristica o per la sezione di elettrauto possono proseguire le rispettive at-tività per 5 anni, ovvero fino al 5.01.2018; entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese dovranno frequentare con esito positivo un apposto corso profes-sionale il cui programma dovrà essere stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

• Le imprese che sono iscritte nel Registro delle Imprese e sono già abilitate sia alle attività di mec-canica e motoristica sia a quella di elettrauto sono abilitate di diritto alla svolgimento della nuova attività di meccatronica.

CONTI D’ORDINE

• La nuova versione del principio contabile Oic 22 offre indicazioni più chiare sui comportamenti da adottare con riguardo all’indicazione in calce allo stato patrimoniale dei conti d’ordine. Il riferimen-to normativo è l’art. 2424, c. 3 C.C., il quale prevede che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

OPERE DI DURATA

ULTRANNUALE

• È stata licenziata dall’Oic la nuova versione del principio contabile 23, che riporta significative in-novazioni e specifiche rispetto a quanto finora indicato in tema di lavori in corso su ordinazione. Nel dettaglio i principali interventi sono i seguenti: - definiti in modo puntale i requisiti necessari per l’applicazione del criterio della percentuale di

completamento; - chiarito che in presenza di commesse di durata ultrannuale è preferibile applicare il criterio della

percentuale di completamento, sempre che siano soddisfatte alcune condizioni, e che invece in presenza di commesse di breve termine è possibile applicare il criterio della commessa comple-tata o quello della percentuale di completamento;

- specificati alcuni termini e definizioni quali, per esempio, quelli di ricavi e costi di commessa o revisione prezzo o varianti;

- chiarito che se il ricavo è definitivamente riconosciuto gli anticipi devono essere stornati dal pas-sivo con contropartita la rilevazione di un ricavo;

- non è più possibile in presenza di perdite probabili iscrivere un fondo rischi; - specificati i trattamenti contabili degli incentivi, delle penali e dei claims.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

• La certificazione dei crediti vantati presso la pubblica amministrazione è stata istituita con l’obiettivo di smobilizzare il forte arretrato nei pagamenti a favore di aziende che hanno fornito be-ni o servizi. Una volta certificato il credito, l’azienda può utilizzarlo tramite la compensazione con e-ventuali debiti iscritti a ruolo oppure con l’anticipo bancario, la cessione pro soluto o pro solvendo. L’effettivo avvio del meccanismo, però, ha richiesto tempi lunghi e si è di fatto creato un disalline-amento, in quanto le regole attuative ammettono a compensazione solo i ruoli emessi fino al 30.04.2012; conseguentemente, restano esclusi tutti i crediti successivi.

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI IMPRENDITORI

• Previsto uno stanziamento complessivo di 5 milioni a favore di giovani di età compresa tra 18 e 35 anni (non ancora compiuti), che non siano titolari di imprese individuali, né soci al di sopra del 25% di altre realtà produttive e che prenderanno il posto dei precedenti titolari ultracinquantacin-quenni (quest’ultimi proprietari della società da almeno 5 anni).

• I settori interessati sono molteplici, quali l'agricoltura, la lavorazione dei prodotti alimentari, la risto-razione, il catering, la lavorazione di pietre e metalli, la gioielleria, i prodotti del legno, la lavorazio-ne della carta, l'industria tessile, la confezione e, ancora, i mestieri che rischiano di estinguersi (legatoria, restauro artistico, costruzione degli strumenti musicali).

• La domanda di accesso al contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema in-formativo raggiungibile all'indirizzo http://impresacontinua.italialavoro.it, dalle ore 10 del 20.02.2013 e fino al 31.03.2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

INCENTIVI INAIL SICUREZZA

SUL LAVORO

• L’Inail ha messo a disposizione delle imprese oltre 155 milioni di euro per incentivare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

• I fondi, ripartiti a livello regionale, sono in particolare destinati a progetti di investimento strutturali, acquisto di macchine e spese per sistemi di responsabilità sociale certificati e modelli organizzativi di gestione della sicurezza.

PASSAPORTO ELETTRONICO

• Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.01.2013, n. 3 il D.M. Affari Esteri 24.12.2012, recante le spe-cifiche tecniche del processo di emissione del passaporto elettronico. Nell'allegato al decreto sono elencati i soggetti coinvolti, le finalità, e le regole sul rilascio.

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Alle operazioni effettuate dal 1.01.2013 devono essere applicate le nuove disposizioni in tema di fatturazione contenute nella legge di Stabilità 2013. In particolare, è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipo-logia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, anche mediante riferimento alla data della fattu-ra stessa. La norma identifica, inoltre, le annotazioni da indicare nella fattura in caso di mancata applicazione dell’imposta da parte dell’emittente.

NUOVI CONTENUTI

OBBLIGATORI DELLA FATTURA

Numero di partita IVA del cliente nazionale. In precedenza non vi era un obbligo di legge.

Numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE. Nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE.

Codice fiscale del cliente nazionale. Se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

NUMERO PROGRESSIVO

FATTURA

È compatibile con l’identificazione univoca qualsiasi tipologia di nu-merazione progressiva che ga-rantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

La numerazione progressiva dal 1.01.2013 può anche iniziare dal nu-mero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

oppure

Il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel docu-mento della data.

Esempi

• Fatt. n. 1. • Fatt. n. 2. • Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1). • Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

FATTURA CUMULATIVA

• La possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei con-fronti di un medesimo soggetto, è estesa alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea do-cumentazione.

• La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle opera-zioni, con il dettaglio delle operazioni.

SPECIFICHE ANNOTAZIONI

Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE.

• Il cedente o prestatore di servizi nazionale e-mette fattura con la dicitura: - “inversione contabile”.

Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

• Deve essere riportata la dicitura: - “operazione non soggetta”.

Cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali (di cui agli artt. 8, 8-bis, e 9 D.P.R. 633/1972).

• Deve essere riportata la dicitura: - “operazione non imponibile”.

Operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972).

• Deve essere riportata la dicitura: - “operazione esente”.

Operazioni soggette al regime

del margine

• Deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura: - regime del margine – beni usati; - regime del margine – oggetti d’arte; - regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione; - regime del margine – agenzie di viaggio.

Operazioni in reverse

charge

• Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse char-ge” (es.: contratti di subappalto nel settore edile, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, ecc.) devono contenere l’annotazione “inversione contabile”.

• Le autofatture emesse dal cessionario o dal committente di un servizio in regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “autofatturazione”.

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���(,��-���*��.�,�-��In base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2013, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef-fettuazione dell’operazione devono essere emesse: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Il momento di effettuazione delle operazioni intraco-munitarie è individuato per le cessioni e gli acquisti all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato. Ai fini del momento di effettuazione dell’operazione rileva la sola fatturazione anticipata (nel limite di quanto fatturato), mentre non assumono più rilevanza gli eventuali pagamenti anticipati (in assenza di fatturazione).

EFFETTUAZIONE OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE

• Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto).

• Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell’inizio del trasporto o della spedizione, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura; non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

• Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore a un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

Tavola n. 1 Momento di effettuazione delle operazioni Ue ed extra Ue

Operazione Fino al 31.12.2012 Dal 1.1.2013

Cessione intracomunitaria di beni

• Consegna o spedizione. • Fatturazione anticipata, totale o parziale. • Pagamento anticipato. • Per le operazioni effettuate in modo conti-

nuativo (somministrazioni): pagamento del corrispettivo.

• Inizio del trasporto o spedizione (dal territo-rio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti).

• Fatturazione anticipata, totale o parziale. Non assume più alcuna rilevanza il pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni effettuate in modo conti-nuativo per un periodo superiore a un me-se (somministrazioni): termine di ciascun mese.

Acquisto intracomunitario di beni

• Consegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia.

• Fatturazione anticipata, totale o parziale. • Pagamento anticipato. • Per le operazioni effettuate in modo conti-

nuativo (somministrazioni): pagamento del corrispettivo.

Operazione Fino al 16.03.2012 Dal 17.03.2012 Prestazione di servizi generici, resi o ricevuti, tra soggetti passivi Ue e Extra-Ue

Art.7-ter D.P.R. 633/1972

• Fatturazione anticipata. • Pagamento del corrispettivo.

• Momento di ultimazione ovvero del pagamento. • Se di carattere periodico o continuativo: data di

maturazione dei corrispettivi. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, senza dar luogo a pagamenti - anche parziali - nel medesimo periodo, si conside-rano effettuate al termine dell'anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni.

Prestazione di servizi specifici Ue e extra-Ue

Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata.

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L’obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.

OPERAZIONI NEI CONFRONTI

DI SOGGETTI PASSIVI UE

Operazioni non rilevanti

territorialmente in Italia

L’obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi “generiche”) è esteso alla generalità delle operazioni.

Prestazioni di servizi

e cessione di beni

Per tutte le prestazioni di servizi [escluse le operazioni esenti di cui all’art. 10, c. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del D.P.R. 633/1972] e le cessioni di be-ni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Sta-to UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “inversione contabile”.

OPERAZIONI EXTRA UE

Operazioni effettuate al

di fuori della UE

Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della U-nione Europea, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con l’annotazione “operazione non soggetta”.

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Tavola n. 2 Termine di emissione/registrazione delle fatture nelle operazioni Ue e extra Ue

Tipologia di operazione

Termine di emissione fattura o integrazione

Termine di registrazione

Cessioni comunitarie

Entro giorno 15 del mese successivo a quello di effet-tuazione della operazione.

Entro il termine di emissione della fattura, con rife-rimento al mese di effettuazione.

Acquisti comunitari Su registri IVA

vendite

Entro giorno 15 del mese successivo a quello di ri-cevimento della fattura.

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente.

Acquisti comunitari senza ricevimento della fattura

Entro giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese precedente.

Prestazioni di servizi rese

Entro giorno 15 del mese successivo a quello di effet-tuazione dell'operazione1.

Entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Prestazioni di servizi ricevute da soggetto Ue

Integrazione entro il 15 del mese successivo alla ri-cezione della fattura (emessa dall'operatore comuni-tario)1.

• L'IVA a debito sull'operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse è computata con rife-rimento al mese di ricezione.

• Il diritto alla detrazione può essere esercitato, se-condo i termini ordinariamente stabiliti dall'art.19 D.P.R. n.633/1972, previa annotazione nel registro degli acquisti eseguita anteriormente alla liquidazio-ne periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato.

Servizi generici resi e ricevuti da soggetti extra Ue

• Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: - per la fatturazione di servizi resi a soggetti Extra-Ue; - per l'autofatturazione dei servizi ricevuti da soggetti Extra-Ue.

Nota1 Può essere emessa fattura differita per prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione”

Tavola n. 3 Inversione contabile per operazioni territorialmente rilevanti in Italia

Natura dell’operazione

Operatore estero che pone in essere l'operazione territorialmente rilevante in Italia

Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile

Dall'1.1.2013 Cessione di beni Art. 7-bis D.P.R.

n. 633/1972

Ue Integrazione della fattura del soggetto Ue1

Extra-Ue Emissione dell'autofattura

Servizi generici Art. 7-ter D.P.R.

n. 633/1972

Ue Integrazione della fattura del soggetto Ue1

Extra-Ue Emissione dell'autofattura

Servizi diversi da quelli generici Art. 7-quarter e

7-quinquies D.P.R. n. 633/1972

Ue Integrazione della fattura del soggetto Ue1

Extra-Ue Emissione dell'autofattura

Nota1 L’integrazione in luogo dell’emissione dell’autofattura diventa, sia per le prestazioni di servizi Ue (generici e specifici) sia per le ces-sioni di beni Ue, l’unica modalità ammessa per assolvere l’imposta mediante l’inversione contabile.

VOLUME D’AFFARI

• Le suddette operazioni non rilevanti territorialmente, per le quali vige il nuovo obbligo di fatturazione, concorrono alla formazione del volume d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi.

• Tali operazioni non generano plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA; sono, tuttavia, irrilevanti nel calcolo del volume d’affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore a-bituale del soggetto italiano.

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�����'��'�$�,���*�����/�*����*�+��(,#�$��Considerate le modifiche intervenute sulle modalità di fatturazione, anche con riferimento alla tipologia di operazioni, si presenta un quadro sinottico per una immediata comparazione delle regole vigenti fino al 31.12.2012 e quelle da osservare dal 1.01.2013.

Cedente/ prestatore

Cessionario/ Committente Oggetto IVA

Momento di effettuazione dell’operazione

Tipologia fattura

IT

IT

Soggetto passivo

Beni SÌ

• Consegna, spedizione

• Pagamento anticipato

• Fattura anticipata

• Immediata • Differita (con DDT) Privato

IT Soggetto passivo Servizi SÌ • Pagamento1

• Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) Privato

UE

Soggetto passivo

Beni

Non imponibile • Inizio del trasporto

o della spedizione • Fattura anticipata

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Privato SÌ

• Consegna, spedizione

• Pagamento anticipato

• Fattura anticipata

• Immediata • Differita (con DDT)

UE

Soggetto passivo Servizi

7-ter (generici)

Inversione contabile

• Ultimazione della prestazione

• Pagamento anticipato

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Privato SÌ Pagamento1 • Immediata • Differita (con idonea documentazione)

UE

Soggetto passivo

Servizi 7-quater 7-quinquies

Inversione contabile2-8 • Pagamento1

• Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) Privato SÌ9

Privato Servizi 7-sexies SÌ3 • Pagamento1

• Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione)

Extra UE

Soggetto passivo

Beni Non imponibile5

• Consegna, spedizione

• Pagamento anticipato

• Fattura anticipata

• Immediata • Differita (con DDT)

Privato

Soggetto passivo

Servizi 7-ter (generici) Non soggetta

• Ultimazione della prestazione

• Pagamento anticipato

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Soggetto passivo

Servizi 7-quater 7-quinquies

SÌ, ovvero Non soggetta2

• Pagamento1

• Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione) Privato

Privato Servizi 7-septies Non soggetta4 • Pagamento1

• Fattura anticipata • Immediata • Differita (con idonea documentazione)

IT

Cas

i pa

rtic

olar

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IT/UE/Extra UE

Beni in transito o allo stato estero6-7

• Inversione contabile (Ue8)

• Non soggetta (extra-Ue)

• Consegna, spedizione

• Pagamento anticipato

• Fattura anticipata

• Immediata • Differita (con DDT)

UE Soggetto passivo

IT Soggetto passivo

Servizi 7-ter (generici) SÌ

• Ultimazione della prestazione

• Pagamento anticipato

• Entro il giorno 15 del mese succes-sivo a quello di effettuazione dell’operazione.

• Integrazione fattura Ue

Extra UE Soggetto passivo

IT Soggetto passivo

Servizi 7-ter (generici)

• SÌ • Autofatturazione

• Ultimazione della prestazione

• Pagamento anticipato

• Entro il giorno 15 del mese succes-sivo a quello di effettuazione dell’operazione.

• Emissione di autofattura

Note

1. Salvi i casi di autoconsumo (momento in cui i servizi sono resi) e servizi periodici e continuativi (mese successivo a quello in cui sono resi). 2. In funzione del criterio specifico stabilito per la tipologia di servizi ex artt. 7-quater o 7-quinquies D.P.R. 633/1972. 3. Ovvero operazione “non soggetta” per i servizi non compresi nell’art. 7-sexies D.P.R. 633/1972. 4. Ovvero operazione imponibile ad IVA per i servizi non compresi nell’art. 7-septies D.P.R. 633/1972. 5. È una cessione all’esportazione, con i requisiti di cui all’art. 8, c. 1, lett. a) o lett. b) D.P.R. 633/1972. In mancanza, è una cessione interna

imponibile ad IVA. 6. Per cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale con l’indicazione “operazione non soggetta”. 7. Se ricorrono le altre ipotesi di cui all’art. 7-bis D.P.R. 633/1972 (es.: beni allo stato estero; beni che non sono fisicamente presenti in Italia;

cessioni a bordo di navi, aerei, treni; cessioni di gas e energia elettrica, alle condizioni ivi previste). 8. Se il destinatario è soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE. 9. Obbligo di identificazione IVA nel paese estero.

Page 8: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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La legge di Stabilità 2013 ha fornito una definizione univoca di fattura elettronica, intendendo per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Sono considerati sufficienti per un valido accordo sul ricorso alla fattura elettronica sia l’accettazione scritta, anche non formale, sia il comportamento concludente come la contabilizzazione o il pagamento della fattura rice-vuta. La legge ha introdotto nella disciplina IVA anche la fattura semplificata, ossia la possibilità di emettere un documento che certifichi l’operazione posta in essere con un numero di elementi identificativi inferiore rispetto a quanto generalmente previsto, per le operazioni di importo non superiore a € 100.

FATTURA ELETTRONICA

• La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea. • La fattura elettronica è subordinata all’accettazione da parte del destinatario e si considera emessa al

momento della trasmissione o della messa a disposizione al cessionario o committente. • Il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibili-

tà della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Conservazione delle fatture elettroniche

Devono essere conservate in modalità elettronica; possono essere conservate elet-tronicamente le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico.

Tavola n. 1 Fattura elettronica e fattura cartacea

Emissione Trasmissione Conservazione

Fattura elettronica

Elettronica

• Con strumenti informatici: - allegato ad e-mail; - PEC; - terminale/modem; - EDI.

No fax

Solo elettronica Con la procedura di cui all’art. 3 D.M. 23.01.2004.

Cartacea

Stampa su carta e consegna o spedizione in via ordinaria.

Ad esempio se manca il consenso del cliente per la trasmissione elettronica.

• Cartacea, ovvero anche in seguito

• elettronica (con la procedura di cui all’art. 4 D.M. 23.01.2004).

Fattura cartacea

• Documento analogico

ovvero • documento

informatico

Cartacea Stampa su carta e consegna o spedizione in via ordinaria. • Cartacea,

ovvero anche in seguito • elettronica (con la procedura

di cui all’art. 4 D.M. 23.01.2004). Elettronica

• Con strumenti informatici: - fax; - scanner/PC; - allegato ad e-mail.

FATTURA SEMPLIFICATA

È possibile emettere la fattura “semplificata” per tutte le operazioni di ammontare non superiore a € 100,00 (e per le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972).

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l’emissione della fattura semplificata fino a € 400,00, ovvero consentire l’emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

Dati da indicare

• Data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco. • Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. • Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta, ovvero dei dati che per-

mettono di calcolarla. • Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio,

numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o com-mittente.

In alternativa • Se il cessionario o committente è stabilito:

- nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di parti-ta IVA;

- in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da ta-le Stato.

• Riferimento alla fattura rettificata e indicazioni specifiche che sono modificate (per le fatture rettificative).

Esclusioni

• La fattura semplificata non può essere emessa: - per le cessioni intracomunitarie; - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui

all’art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato UE.

Page 9: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2012, n. 302, S.O. n. 212 la L. 24.12.2012, n. 228, recante “Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in vigore dal 1.01.2013. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nell’unico articolo di cui è composto il provvedimento.

RIVALUTAZIONE TERRENI E

PARTECIPAZIONI

• È possibile procedere alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli ed edificabili, posseduti alla data del 1.01.2013 non in regime d’impresa, a condizione che si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva (2% e 4%) in un’unica soluzione o in 3 rate annuali, a partire dal 30.06.2013 e sia redatta entro la stessa data una perizia asseverata a cura di un pro-fessionista abilitato.

• I contribuenti che hanno già eseguito una precedente rideterminazione del costo di ac-quisto possono detrarre dall’imposta dovuta quella in precedenza versata, ricalcolando le rate ancora pendenti.

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI

• A decorrere dal 1.01.2013, è ridotta al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.

• Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2013) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determi-nata applicando le nuove disposizioni.

RIVALUTAZIONE REDDITO

AGRARIO E DOMINICALE

• Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15%.

• Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la riva-lutazione è pari al 5%.

• L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, c. 50 L. 662/1996 (pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agra-rio).

• Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle nuove disposizioni.

ESENZIONE DA IRAP

• Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'Irap le persone fisiche e-sercenti le attività commerciali di cui all’art. 55 Tuir (imprenditori individuali), ovvero arti e professioni, che: - non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, e - impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è

determinato con decreto ministeriale.

IMU

• Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imu, per gli anni 2013 e 2014: a) è soppressa la riserva allo Stato pari al 50% dell’importo dovuto per tutti gli im-

mobili ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze; b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'im-

posta municipale propria, di spettanza dei comuni; c) è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; d) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello

0,76%, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. • Per l'anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione degli enti locali.

Page 10: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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TARES

• La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfi-cie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il rego-lamento di cui al D.P.R. 158/1999.

• Fino all'attuazione delle disposizioni relative all’aggiornamento e allineamento dei dati catastali la su-perficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano as-soggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o ac-certate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della Tariffa di igiene ambientale.

• Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate trimestrali, scaden-ti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

• Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile (il termine è ogget-to di ulteriore proroga, in corso di conversione, a luglio), ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

• Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determina-to in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARSU o di TIA1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1.01.2013, l'importo delle corrispon-denti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

• In ogni caso, il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.

• Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tribu-to o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

• È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

IMPOSTA PATRIMONIALE

SU IMMOBILI ALL’ESTERO

(IVIE)

• È differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

• L'imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,40% per l'immobile adibito ad abitazione princi-pale e per le relative pertinenze; è stato soppresso il regime dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e delle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderi-sce l’Italia.

• Agli immobili abitazione principale e agli immobili non locati assoggettati all’imposta patrimoniale non è applicabile l’art. 70, c. 2 Tuir, che fa concorrere alla formazione del reddito complessivo i fabbricati situati all’estero.

• È introdotta la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo, anziché in unica soluzio-ne, con le stesse modalità previste per l’Irpef.

• I versamenti relativi all'imposta effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'an-no 2012.

IMPOSTA PATRIMONIALE

SU ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO

(IVAFE)

• È differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

• La misura fissa dell’imposta pari a € 34,20 è applicabile ai conti correnti bancari e libretti di risparmio de-tenuti all’estero da persone fisiche, e non più solo se detenuti in Stati Ue o aderenti allo See.

• È introdotta la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo, anziché in unica soluzio-ne, con le stesse modalità previste per l’Irpef.

• I versamenti relativi all'imposta effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

SANATORIA SOMME ISCRITTE A RUOLO FINO A

€ 2.000,00

• Decorsi 6 mesi dal 1.01.2013, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, inte-ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, sono automaticamente annullati.

CUD ON LINE • A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei reddi-

ti di lavoro dipendente, pensione e assimilati in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

ENTRATA IN VIGORE

• La Legge di Stabilità per il 2013 è entrata in vigore il 1.01.2013.

Page 11: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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�(�2�/��,��*�����*��,#�$���,� , 3�*�+/'��*��� !"� La più importante novità in materia di Irpef contenuta nella legge di Stabilità 2013 riguarda l’aumento delle detrazio-ni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap. Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i bene-fici decorrono dal 1.01.2013 in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti potran-no fruire dei nuovi sconti in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 (modello Unico 2014). Dal 1.01.2013, per i figli a carico, si ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda, pari a € 950,00 per ciascun figlio, che diventa € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a € 400,00 per ogni figlio portatore di handicap. È inoltre stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di € 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono siano fiscalmente a carico, ossia possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deduci-bili, non superiore a € 2.840,51. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Il risultato dei rapporti previsti dalle diver-se formule si assume nelle prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. Le detrazioni per cari-chi di famiglia sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impe-gna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

DETRAZIONE PER FIGLI

Importo teorico

Importo base per ogni figlio

Importo aggiuntivo per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni

Importo aggiuntivo per ogni figlio porta-tore di handicap, ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992

Importo aggiuntivo per ciascun figlio dei con-tribuenti con più di 3 figli a carico

950,00 (+) 270,00 (+) 400,00 (+) 200,00

Calcolo per determinare l’importo effettivo spettante: Importo teorico x [(95.000 - reddito complessivo) : 95.000]

Note

• L’importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

• Se il risultato del rapporto è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 la detrazione non compete.

DETRAZIONE PER CONIUGE

NON LEGALMENTE

ED EFFETTIVAMENTE

SEPARATO

Reddito complessivo Importo Fino a 15.000 800 - [110 x (reddito complessivo : 15.000)]1 Da 15.001 a 29.000 690 Da 29.001 a 29.200 700 Da 29.201 a 34.700 710 Da 34.701 a 35.000 720 Da 35.001 a 35.100 710 Da 35.101 a 35.200 700 Da 35.201 a 40.000 690 Da 40.001 a 80.000 690 x [(80.000 - reddito complessivo) : 40.000]2

Note

1. Se il rapporto è uguale a 1 spettano € 690, se è uguale a 0 non compete.

2. Se il rapporto è uguale a 0 la detrazione non compete.

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Calcolo per determinare l’importo spettante da ripartire pro quota tra gli aventi diritto

750 x [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000]

Nota Se il risultato del rapporto è uguale a 0, minore di 0, o uguale a 1 la detrazione non compete.

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Le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, entro il 28.02.2013, devono valutare l’opportunità di optare per la tassazione Irap in base al bilancio, con le regole previste per i soggetti Ires. Il contribu-ente deve valutare attentamente la convenienza a esercitare l’opzione per il triennio 2013-2015, essendo questa irrevocabile per il triennio in cui è esercitata. I soggetti che hanno già effettuato l’opzione per il triennio 2012 - 2014 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento.

SOGGETTI INTERESSATI

• Persone fisiche esercenti attività commerciali. • Società di persone.

In contabilità ordinaria

DETERMINAZIONE DEL VALORE

DELLA PRODUZIONE NETTA

Società di capitali

Le componenti imponibili o deducibili sono assunte così come risultanti dal conto economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzio-ne disciplinate dalla normativa fiscale.

Imprenditori individuali e società

di persone commerciali

• I proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponi-bile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle impo-ste sui redditi.

• È concessa la possibilità di optare per la determinazione della base im-ponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali.

ALCUNI ELEMENTI DA VALUTARE

• Vi sono alcuni elementi che sono particolarmente collegati alla convenienza a esercitare l’opzione: - possibilità di dedurre al 100% i costi soggetti a limiti di deducibilità (spese telefoniche,

spese di rappresentanza, spese riferite alle autovetture, spese di manutenzione eccedenti il 5%, ecc.);

- sono deducibili/imponibili le minusvalenze/plusvalenze se classificate rispettivamente nel-le voci B.14 e A.5 di conto economico;

- sono deducibili alcuni oneri diversi di gestione iscritti alla voce B.14 del conto economico.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

• La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita: - l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole

dell’art. 5 D. Lgs. 466/1997 (regole previste per società di capitali); - la revoca dell’opzione precedentemente comunicata.

Per il periodo d’imposta 2013 la comunicazione deve essere inviata entro il 28.02.2013.

DURATA DELL’OPZIONE

• L’opzione è irrevocabile per 3 periodi d’imposta. • Al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che

l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprendito-ri individuali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DELL’OPZIONE

• La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

• La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata: - direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate; - tramite i soggetti incaricati.

SOGGETTI DI NUOVA

COSTITUZIONE

Imprese individuali

Il termine di 60 giorni decorre dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9.

Società di persone di nuova

costituzione

L’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del 1° periodo d’imposta.

Page 13: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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La comunicazione annuale dati IVA deve essere inviata, dai titolari di partita IVA, entro il mese di febbraio di cia-scun anno. Per l’anno 2012, la scadenza è il 28.02.2013.

CONTENUTO

• Il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle even-tuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

• La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della dichiarazione IVA; in-fatti, attraverso la comunicazione annuale dati IVA, il contribuente non procede alla defini-tiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece mediante la dichiarazio-ne annuale.

SOGGETTI TENUTI ALLA

PRESENTAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, anche se nell’anno non hanno effet-tuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

SOGGETTI ESCLUSI

• Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA 2013 relativa al periodo d’imposta 2012 in forma autonoma, entro il 28.02.2013.

• Persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2012 hanno conseguito un volume d’affari inferiore a € 25.000,00.

• Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giova-nile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi).

• Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA. • Stato ed enti pubblici. • Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

MODALITÀ E TERMINI

DI PRESENTAZIONE

• Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

• La comunicazione può essere presentata:

- direttamente dal contribuente;

• I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comuni-cazione devono obbligatoriamente avvalersi: - del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di

presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;

- del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora non sia-no tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei so-stituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non su-periore a 20.

- tramite intermediari abilitati.

Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all’Agenzia, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le comunicazio-ni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione telematica.

SANZIONI L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti com-

porta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.

CORREZIONE DEI DATI

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presen-tata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

Page 14: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di febbraio, è costituita da un model-lo, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze del-le liquidazioni periodiche, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni ef-fettuate nel periodo. La comunicazione relativa all'anno d'imposta 2012 mantiene inalterato il modello rispetto a quello inviato per il 2011.

Esempio Check list raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione annuale dati IVA

Periodo di imposta �����

Contribuente � ������� �� ����� ����� ������

Partita IVA ������������ Codice attività prevalente �������

Operazione straordinaria

Comunicazione del soggetto � Soggetto dante causa. � Soggetto avente causa.

Status del soggetto dante causa � Estinto. � Non estinto.

Momento di effetto dell’operazione � Nel corso del 2012. � Dal 1.01.2013.

Soggetti non residenti

� Identificati direttamente. � Con rappresentante fiscale. � Con stabile organizzazione.

Soggetti esclusi dalla presentazione

� Persona fisica con volume d’affari fino a € 25.000,00. � Soggetti che presentano la Dichiarazione annuale IVA entro febbraio. � Persona fisica che si è avvalsa del regime riservato ai “contribuenti minimi”. � Soggetto che per l’anno d’imposta ha registrato solo operazioni esenti (art.

10). � Soggetto che si è avvalso della dispensa dagli obblighi di fatturazione e regi-

strazione ai sensi dell’art. 36-bis ed ha effettuato rettifiche ai sensi dell’art. 19-bis2.

� Produttore agricolo con volume d’affari non superiore ad € 7.000,00. � Soggetto esercente attività esonerata ai sensi dell’art. 74, c. 6 che non ha op-

tato per il regime ordinario. � Impresa individuale che ha concesso in affitto l’unica azienda. � Soggetto passivo d’imposta, residente in altro Stato membro UE, che abbia ef-

fettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette. � Soggetto in regime L. n. 398/1991. � Soggetto domiciliato o residente extra UE, non identificato in ambito comunita-

rio, che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati. � Soggetti pubblici (Stato ed Enti pubblici). � Soggetto sottoposto a procedura concorsuale.

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��,� �/($ #�$��$$(���*������ Esempio (segue) Check list raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA

Dati relativi alle operazioni effettuate

Operazioni attive

Imponibili € �����������

Non imponibili

Esportazioni ed altre operazioni che possono concorrere alla formazione del plafond

€ �

Cessioni ad esportatori abituali (con dichiarazione d’intento) € ����������

Che non concorrono alla formazione plafond € �

Non imponibili intracomunitarie Cessioni di beni € �� ��������

Esenti € �

Totale operazioni attive € �����������

di cui cessione di beni strumentali € �

Operazioni passive

Imponibili € ����������

Non imponibili Con utilizzo del plafond € �

Senza utilizzo del plafond € ���������

Esenti € ���������

Acquisti intracomunitari di beni € ���������

Totale operazioni passive € ����������

di cui acquisto beni strumentali € �

Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana

Importazioni di oro e argento

Imponibile € �

Imposta € �

Importazioni di rottami

Imponibile € �

Imposta € �

Determinazione dell’IVA dovuta o a credito

Esigibile € ����������

Detratta € ����������

IVA a debito € ��������

IVA a credito € �

Impegno alla trasmissione telematica

� Comunicazione predisposta dal contribuente.

� Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.

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L’art. 2 D.L. 201/2011 prevede, al c. 1, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione un impor-to pari all’Irap determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997, relativa alla quota imponibile delle spese per il persona-le dipendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti.

Contribuente �� �� ����� ������ Tipologia

� S.r.l. (non trasparente)/S.p.a. Costo dipendenti � Si � No � S.r.l. (trasparente)/S.n.c./S.a.s. Periodo d’imposta ����� � Impresa individuale/lavoratore autonomo

Versamenti Irap effettuati nell’anno

Data ��������� • Saldo anno precedente A € ���������� + �

Data ��������� • Primo acconto anno in corso € �� �������� �

Data ��������� • Secondo acconto anno in corso € ����������

• Totale acconti B € ���������� =

• Totale € ���������� �

Dati dichiarazioni Irap a saldo (anno precedente)

• Spese personale € ������������� - � �

• Deduzioni cuneo fiscale € ����������� = � �

• Spese personale rilevanti C € ������������� �

• Valore della produzione D € ������������� �

• % deducibilità [(C : D) x 100] E ��� �

• Deduzione Irap su saldo (A x E) € ��������� x �� % = F € � �������� �

Irap in acconto (anno in corso)

• Spese personale € ������������� - � �

• Deduzioni cuneo fiscale € ����������� = � �

• Spese personale rilevanti G € ������������� �

• Valore della produzione H € ������������� �

• % deducibilità [(G : H) x 100] I ������ �

• Deduzione Irap su acconto (B x I) € ��������� x ����� % = L € �� �������� �

Redditi (anno in corso)

• Reddito imponibile + - M € ���������� �

• Acconti � Ires � Irpef � � N € ��������� �

• Imposta a debito � Ires � Irpef � � O € ���������� oppure � • Imposta a credito � Ires � Irpef € � �

• Aliquota P Ires ����� % Deducibilità Irap forfettaria per interessi passivi Sì No

Irpef � % �

Gestione perdite rideterminate Anno Importo Utilizzata Non utilizzata

� € � € � € �

� € � € � € �

� € � € � € �

� € � € � € � �

• Reddito imponibile al netto delle perdite utilizzate € ���������� �

• Reddito rideterminato (M – F – L) Q € � �������� �

• Imposta rideterminata (Q x P): € � ������� x ���� % = R € ��������� �

• Saldo ricalcolato (R – N) S € ������� �

• Imposta a rimborso (O – S) € �������

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Entro il 28.02.2013 deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d’imposta che hanno corrisposto com-pensi a professionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certifica-zione degli importi erogati nel 2012. La certificazione è rilasciata in forma libera, anche se devono essere presenti tutti i dati che saranno oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770 semplificato. Il sostituto può decidere, alternativamente, di rilasciare una certificazione unica per tutti i compensi corrisposti durante l’anno, oppure compilare la certificazione nel momento in cui effettua il pagamento nel corso dell’anno.

ESEMPI DI REDDITI DA

CERTIFICARE

• Redditi: - soggetti a ritenuta; - corrisposti nel 2012.

• Somme riferite a redditi di lavoro autonomo professiona-le o occasionale.

• Provvigioni per prestazioni, anche occasionali, derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappre-sentanza di commercio e procacciamento di affari, non-ché provvigioni derivanti da vendite a domicilio.

• Compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio dell’attività dilettantistica, che non comprendono i rimborsi spese do-cumentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio co-munale.

• Utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusiva-mente da lavoro.

• Somme erogate a titolo di diritto d’autore. • Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle

persone fisiche. • Indennità per la cessazione da funzioni notarili. • Indennità per la cessazione di attività sportiva professio-

nale. • Compensi erogati ai professionisti che hanno optato per i

regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive e dei contribuenti minimi.

FORMA DELLA CERTIFICAZIONE

Libera

• Dati anagrafici di committente e percipiente. • Ammontare lordo del compenso corrisposto e della ritenu-

ta operata. • Somme non soggette a ritenuta (esempio: rimborsi spese,

importo dell’abbattimento forfetario in caso di diritti d’autore o quota di provvigioni esclusa dalla base imponi-bile).

• Contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dai pro-fessionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

• Non si considera il contributo integrativo destinato alle Casse Professionali.

• Causale del pagamento.

Devono essere riportati i dati da indicare nel

Modello 770 semplificato

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��,�+ #�$��*�'��(��� �,,%��%�� La certificazione degli utili corrisposti nel 2012 deve essere rilasciata, entro il 28.02.2013, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qua-lunque forma corrisposti. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nel-la dichiarazione annuale dei redditi.

OGGETTO DELLA

CERTIFICAZIONE

Corresponsione di utili

• Utili per la partecipa-zione in soggetti Ires, residenti o non residen-ti, in qualunque forma corrisposti.

• Distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riser-ve di utili (art. 47, c. 1 Tuir).

• Esclusi: - gli utili e altri proventi assog-

gettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad impo-sta sostitutiva;

- gli utili ed i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle gestioni in-dividuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997).

Corresponsione di proventi equiparati agli utili

Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari as-similati alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir.

• Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita total-mente dalla partecipazione ai ri-sultati economici.

• Partecipazioni in società non re-sidenti, se la relativa remunera-zione è stata totalmente indedu-cibile nella determinazione del reddito di impresa.

Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con apporto di ca-pitale, ovvero di capitale e opere o servizi.

Remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.

PRINCIPALI DATI DA INSERIRE

Utili

• Numero delle azioni o quote ed eventuale percentuale di pos-sesso (in caso di contitolarità).

• Dividendo unitario senza alcun troncamento e dividendo com-plessivo lordo, suddiviso tra l’ammontare corrisposto con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 e con utili prodotti in data successiva.

• Ritenute operate o imposta sostitutiva applicata. • Dividendo al netto delle imposte applicate all’estero (netto

frontiera). • Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatisi nei pe-

riodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza.

Proventi equiparati

• Dati dei proventi e delle ritenute relativi a: - titoli e strumenti finanziari, di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir; - contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza,

di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con l’apporto di capitale ov-vero di capitale e opere o servizi.

TERMINE DI CONSEGNA Entro il 28.02 di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell’anno precedente.

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Le istruzioni diramate dall’Inail per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2012/2013 non evidenziano novità si-gnificative nella procedura di calcolo e nella modulistica. Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 18.02.2013.

Riduzione retribuzioni

Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribu-zioni presunte per il 2013.

18.02.2013

Denuncia retribuzioni1

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

16.03. 2013

Pagamenti Saldo 2012 e acconto 2013

In unica soluzione. 16.02. 2013

In 4 rate2 (Modello F24) Interesse pari a 3,61%.

16.02. 2013

16.05. 2013 Coefficiente: 0,00741288

16.08. 2013 Coefficiente: 0,01525178

16.11. 2013 Coefficiente: 0,02309068

Note

1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la re-lativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).

2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

Esempio Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

• Acconto 16.02.n

P C II 5 P C IV 1 Acconto Inail a Banca c/c 1.570,00 Versamento acconto Inail esercizio “n”.

• Contributi di competenza con posizione finale a debito 31.12.n

E B 9 b Assicurazione infortuni a Diversi 1.610,00 P D 13 a Inail c/versamento 40,00 P C II 5 a Acconto Inail 1.570,00

Contributi Inail dell’anno “n”.

• Contributi di competenza con posizione finale a credito 31.12.n

P C II 5 Diversi a Acconto Inail 1.570,00 E B 9 b Assicurazione infortuni 1.500,00 P C II 5 Credito Inail 70,00

Contributi Inail dell’anno “n”.

• Pagamento posizione finale a debito 16.02.n+1

P C IV 1 Diversi a Banca c/c 1.650,00 P D 13 Inail c/versamento 40,00 P C II 5 Acconto Inail 1.610,00

Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”

• Pagamento con posizione finale a credito 16.02.n+1

P C II 5 Acconto Inail a Diversi 1.500,00 P C II 5 a Credito Inail 70,00 P C IV 1 a Banca c/c 1.430,00

Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”

Page 20: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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Si presenta un foglio di calcolo per illustrare la modalità di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2012 e acconto 2013) inerente gli artigiani, da versare entro il 18.02.2013. Per tali soggetti, in particolare, il premio Inail è speciale unitario (PSU) e quindi riferito a ciascun soggetto facente parte del nucleo (titolare, soci, familiari, associa-ti). Il premio è definito in base alle voci di tariffa, relative alle diverse attività lavorative svolte, ripartite in classi di rischio a ciascuna delle quali corrisponde un valore, comunicato dall’Inail al soggetto interessato, cui si aggiunge il contri-buto dell’1%, sia sul saldo 2012 sia sull’acconto per il 2013. Per calcolare quanto dovuto, si somma il premio dovuto per la regolazione 2012 e come rata 2013 si scorpora quanto già versato l’anno precedente a titolo di acconto 2012. Il premio è visibile anche nell’area on line del sito Internet dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali, nella sezione Autoliquidazione, Visualizza basi di calcolo. Nella stessa sezione on line Autoliquidazione è disponibile il programma “Alpi on line”, per il calcolo del premio e la relativa compilazione del fac simile del Modello F24.

Tavola n. 1 Basi di calcolo per autoliquidazione del premio visibili sul sito Internet dell’Inail (e in-viate all’interessato), da cui si individuano i premi dovuti

Page 21: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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Tavola n. 2 Calcolo del premio

Note

1 e 2. Premio comunicato dall’Inail per regolazione 2012 e rata 2013. 3. Addizionale 1% 4. Acconto 2012 versato nell’autoliquidazione dell’anno precedente. 5 e 6. Importi dovuti per saldo 2012 e acconto 2013. 7. Possibilità di rateizzare il premio in 4 rate (16.02, 16.05, 16.08, 16.11) mediante comunicazione all’Inail nella dichiarazione delle retribuzioni e con pagamento dei relativi interessi.

Tavola n. 3 Modello F24 di versamento (entro 18.02.2013)

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Si presenta un foglio di calcolo per illustrare le modalità di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2012 e acconto 2013) ine-rente i soggetti iscritti alla Gestione commercianti, da versare entro il 18.02.2013. Per alcune categorie di lavoratori, come i soci di socie-tà non artigiana e i familiari partecipanti all’impresa familiare non artigiana, il premio è calcolato sulla base di una retribuzione conven-zionale fissata a livello nazionale o provinciale. A tale importo, che deve essere chiesto alla sede Inail provinciale di competenza, si ap-plica il tasso previsto per il saldo 2012 e il tasso previsto per l’acconto 2013. A entrambi i valori si aggiunge l’1%. Sommando quanto do-vuto come saldo per il 2012 e come acconto per il 2013 e sottraendo quanto già versato l’anno precedente come acconto per il 2012, si determina il valore complessivo da versare. I tassi da utilizzare sono comunicati dall’Inail ai soggetti interessati e sono visibili nel sito dell’Inail, sezione Autoliquidazione, Visualizza Basi di calcolo, accedendovi mediante le proprie credenziali. Nella stessa sezione on line Autoliquidazione è disponibile il programma “Alpi on line”, per il calcolo del premio, la formazione on line e invio della dichiarazione delle retribuzioni (da effettuare entro il 31.03.2013) e la creazione del fac simile del Modello F24.

Tavola n. 1 Retribuzioni convenzionali autoliquidazione Inail 2012/2013

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Tavola n. 2 Basi di calcolo da cui si individuano i tassi da applicare

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Tavola n. 3 Calcolo del premio

Note

1. Retribuzione convenzionale (da richiedere alla sede Inail provinciale). 2 e 3. Tasso da applicare per la regolazione 2012 e per l’acconto 2013 (comunicato dall’Inail). 4. Addizionale 1%. 5. Acconto 2012 versato il 16.02.2012. 6. e 7. Importi dovuti per saldo 2012 e acconto 2013. 8. Possibilità di rateizzare il premio in 4 rate (16.02, 16.05, 16.08, 16.11) mediante comunicazione all’Inail nella dichiarazione delle retribuzioni e con pagamento dei relativi interessi.

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Tavola n. 4 Dettaglio degli importi dovuti calcolati mediante la procedura Alpi online

Tavola n. 5 Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni che la procedura “Alpi on line” genera in automatico, da inviare telematicamente all’Inail entro il 16.03.2013

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A decorrere dal 1.01.2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore. La presentazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione della dichiarazione, anche con modalità telematiche, deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della proce-dura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di € 258. Si precisa che la predetta richiesta di sospensione può essere inviata anche con riferimento alla fattispecie degli accertamenti immediatamente esecutivi.

Esempio Fac-simile istanza del debitore1

A EQUITALIA NORD / CENTRO / SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI .............................

Il/La sottoscritto/a ............................................., nato/a a ...................................... prov. ............ il ……………., C.F. ................................, residente in .............................. prov. ........, Via/Piazza .................., n. ......, cap. ............, tel. ...................................... fax ...................................... e - mail ................................................................................. in proprio (o in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta ............................................................... C.F. ................................................... con sede legale in ........................................................ prov. ............, Via/Piazza ................................... n. ........., cap. .................., tel. ....................................., fax ...................................... e - mail .......................................................................... Relativamente al provvedimento di: ............................................................................................................................... (cartella di pagamento, comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento) con riferimento ai presunti debiti contenuti nel/negli atto/i sotto indicato/i ..................................................................... (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, iscrizione a ruolo, ecc.)

Fa presente

� di aver effettuato il pagamento della somma di € .............................. in data ……………….; � di aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di .......................................

(ente creditore che ha emesso il provvedimento); � di aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di .................................... (ente creditore

che ha emesso il provvedimento); � di aver ottenuto una sospensione giudiziale da .................................... (Autorità giudiziaria che si è pronunciata); � di aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l’annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debito-

ria .......................................................... (autorità giudiziaria che si è pronunciata); � di aver effettuato, in un’unica soluzione, in data ………………. il versamento della somma di € ...................................

a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l’agenzia delle Entrate, così come previsto dall’art. 39, c. 12 D.L. 98/2011, riferite ai seguenti tributi ....................

� che è intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la prescrizione o decadenza del credito sotteso;

� che si è verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al provvedimento cautelare o esecuti-vo.

• Si allega copia della seguente documentazione2: - n. .......... ricevuta/e versamento effettuato; - n. .......... provvedimento/i di sgravio dell’ente creditore; - n. .......... provvedimento/i di sospensione dell’ente creditore; - n. .......... provvedimento/i di sospensione del giudice; - n. .......... sentenza/e di annullamento del giudice n. ......... modello/i F24 per definizione agevolata delle controversie

fiscali.

…………………………………………. …………………………………………. (Luogo e data) (Firma)

Note

1. Si ricorda che, precedentemente alla novella normativa, era comunque possibile chiedere la sospensione dell’attività di riscossione, ai sensi della direttiva Equitalia 10/2010.

2. • Le persone fisiche, inoltre, devono allegare alla presente istanza: - copia del documento di riconoscimento.

• Le persone giuridiche devono, invece, allegare alla presente istanza: - copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; - visura camerale avente data di emissione non anteriore a 180 giorni.

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Page 26: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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AVVERTENZE

Responsabilità

Il titolare dell'impresa è responsabile della veridicità, validità e correttezza dell’indirizzo PEC e risponderà per eventuali e suc-cessivi danni conseguenti all'indicazione di una casella PEC, che non sia riconducibile legalmente all'impresa, o sia scaduta o non funzionante.

MANCATA COMUNICAZIONE

• Se l'impresa individuale, in fase di iscrizione, non comunica la propria PEC, il funziona-rio della C.C.I.A.A., adotta il seguente comportamento: - istruisce l'istanza effettuando i consueti controlli; - sospende l'istanza avendo cura di:

inserire le dizioni previste dalle varie “procedure di sospensione”, se l'istanza non è stata predisposta correttamente;

inserire, inoltre, anche la seguente dizione: “L'impresa non ha iscritto un indirizzo PEC. L'istanza, pertanto, non potrà essere acquisita, se non provvederete ad i-scrivere un indirizzo PEC valido e attivo.”

COSTI L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le

sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segre-teria.

SOGGETTI OBBLIGATI

La PEC deve essere iscritta per tutte le imprese individuali attive o inattive.

Eccezione Non sono tenute le imprese individuali soggette a procedura concorsuale.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere pre-sentata dal titolare dell'impresa.

• Altri soggetti facoltizzati alla presentazione: - i professionisti e i consulenti del lavoro, se incaricati, i quali

avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo. La casella PEC verrà infatti utilizzata dall'impresa per le proprie comunicazione all'Inps e all'Inail e viceversa;

La PEC, pertanto, assume rilevanza anche ai fini degli adempimenti previdenziali e assicurativi e agli stessi è connessa.

- i notai, in quanto pubblici ufficiali, avranno cura di sottoscri-vere la domanda con la propria firma digitale di ruolo, rila-sciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

SCADENZE

Nuove imprese

Tutte le imprese individuali, che presentano istanza di prima iscrizione, sono tenute, dal 19.12.2012, a indicare, nella relativa domanda, la propria casella PEC, valida e attiva.

In fase di prima iscrizione, nel software Starweb, la casella PEC deve essere indicata nella sezione “iscrizione” - “sede dell’impresa” - campo “e-mail certificata”.

Imprese già iscritte

Il termine ultimo per effettua-re la comunicazione, per le imprese individuali già iscritte alla data del 18.12.2012 (o iscritte dopo tale data, ma con relativa domanda pre-sentata prima del 19.12.2012) è il 30.06.2013.

Per le imprese già iscritte, nel software Starweb, la casella Pec è indicata nella sezione “variazione” - “dati sede” - “PEC”.

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Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra l’1.01.2013 e il 31.03.2013.

Categorie di operazioni Classi di importo in unità di euro

Tassi medi

Tassi soglia

Aperture di credito in conto corrente Fino a € 5.000,00 11,32 18,1500

Oltre € 5.000,00 10,14 16,6750

Scoperti senza affidamento Fino a € 1.500,00 15,40 23,2500

Oltre € 1.500,00 15,15 22,9375

Anticipi e sconti commerciali

Fino a € 5.000,00 8,96 15,2000

Da € 5.000,00 a € 100.000,00 7,94 13,9250

Oltre € 100.000,00 5,51 10,8875

Factoring Fino a € 50.000,00 6,56 12,2000

Oltre € 50.000,00 4,36 9,4500

Crediti personali 12,29 19,3625 Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 10,92 17,6500

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Fino € 5.000,00 11,92 18,9000

Oltre € 5.000,00 11,86 18,8250

Leasing autoveicoli e aeronavali Fino a € 25.000,00 8,77 14,9625

Oltre € 25.000,00 8,14 14,1750

Leasing immobiliare A tasso fisso 8,05 14,0625

A tasso variabile 5,63 11,0375

Leasing strumentale Fino € 25.000,00 9,45 15,8125

Oltre € 25.000,00 7,18 12,9750

Credito finalizzato all’acquisto rateale

Fino a € 5.000,00 12,30 19,3750

Oltre € 5.000,00 10,41 17,0125

Credito revolving Fino € 5.000,00 17,19 25,1900

Oltre € 5.000,00 12,13 19,1625

Mutui con garanzia ipotecaria A tasso fisso 5,43 10,7875

A tasso variabile 4,06 9,0750

Avvertenza • Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si ag-

giunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. • La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

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�/�,�%��%�,�7(��$$�2�2��L’art. 25 D.L. 179/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di impresa start-up innovativa; in sede di conversione della norma sono state apportate alcune modifiche per ampliarne l’accesso. La disciplina delinea i requisiti che l’impresa deve possedere per poter beneficiare delle specifiche agevolazioni. La nuova società è iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese (previa autocertificazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti) a seguito di una procedura elettro-nica. La società innovativa è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti re-lativi alle iscrizioni, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

APPOSITA SEZIONE

Le imprese start-up devono iscriversi in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, al fine di poter beneficiare delle relative agevolazioni.

AUTO- DICHIARAZIONE

Ai fini dell’iscrizione, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start up innovativa è attesta-to mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso il Re-gistro delle Imprese.

MODALITÀ OPERATIVE

PER PERIODO DI PRIMA

APPLICAZIONE

Società già costituite

La domanda di iscrizione nella sezione speciale (in forma telematica con firma digitale) è trasmessa tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail, utilizzando il modello informatico S51-2.

La domanda è esente dal pagamento dei diritti di segreteria, dall’imposta di bollo e dal diritto camerale.

L’iscrizione nella sezio-ne speciale si aggiunge alla consueta iscrizione nella sezione ordinaria.

Società di nuova

costituzione

Avvio attività contestuale alla costituzione

• La domanda (con allegata autocertificazione) di iscri-zione nella sezione speciale si produce: - in forma telematica con firma digitale tramite una Co-

municazione Unica al registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail;

- contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese presentata dal notaio (mod S1 - mod S);

- aggiungendo il modello informatico S52. • La domanda così predisposta determina la contestuale

iscrizione nella sezione ordinaria e in quella speciale del Registro delle Imprese. Nota bene

Esenzione dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto camerale.

Avvio attività non contestuale alla costituzione

Se l’impresa non avvia l’attività contestualmente alla costi-tuzione non può richiedere l’iscrizione nella sezione specia-le; pertanto, il notaio deve procedere all’iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria (presentando il modello S1).

Nota bene

Applicazione dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale.

Allegati

alla domanda Formato

PDF/A con firma digitale

• L’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e firmata digitalmente dal legale rappresentante deve essere presentata: - dalle imprese già costituite alla data di entrata in vigore della norma

(19.12.2012) entro il 17.02.2013; - dalle società nuove nel caso dell’avvio dell’attività contestuale alla costitu-

zione; - contestualmente al deposito del bilancio.

Note

1. Un gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario, essendo già stato comunicato al Registro. In parti-colare: data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio, sede principale ed eventuali sedi periferiche, ogget-to sociale, ultimo bilancio depositato.

2. Sono da indicare le nuove informazioni previste per la start-up. Pertanto, si descriverà nel testo dedicato all’ “attività prevalente”: attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investito-ri istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intel-lettuale.

Page 29: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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AGEVOLAZIONI FISCALI

RIDUZIONE ONERI

PER AVVIO ATTIVITÀ

• La start-up, dal momento dell’iscrizione nella sezione spe-ciale del Registro delle Imprese, è esonerata dal pagamen-to di: - imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per gli a-

dempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Im-prese;

- diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Com-mercio.

L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti pre-visti per le start-up e dura, co-munque, non oltre il 4° anno di iscrizione.

DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI

Subordinata all’autorizzazione

della Commissione europea

• Per il 2013, 2014 e 2015 dall’Irpef lorda si detrae un impor-to pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamen-te ovvero per il tramite di OICR che investano prevalente-mente in start-up innovative.

• Investimento: - massimo pari a € 500.000; - mantenimento per almeno

2 anni.

• Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribu-ente.

• L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il 3°.

Cessione dell’investimento

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contri-buente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Start-up sociali

Per start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detra-zione è pari al 25%.

DEDUZIONE IRES PER INVESTIMENTI

Subordinata all’autorizzazione

della Commissione europea

Per il 2013, 2014 e 2015 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale socia-le di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OICR (o altre società che investono in start-up).

• Investimento: - massimo € 1.800.000; - mantenimento per almeno

2 anni.

Cessione dell’investimento

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassa-zione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Start-up sociali

Per start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detra-zione è pari al 27%.

STOCK OPTION

Il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte del-le start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari non concor-re alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

A condizione che tali strumenti finanziari non siano riacquistati dalla start-up innovativa.

Cessione dell’investimento

Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

CONFERIMENTO DI OPERE E SERVIZI

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Plusvalenze Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di tali stru-menti finanziari sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

SOCIETÀ DI COMODO Non si applica la disciplina delle società di comodo sia per quanto riguarda il superamento del test

di operatività, sia con riguardo alla normativa delle perdite sistemiche.

Page 30: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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�*(#�$�� �$�,1(���$��� !��$��*�#�A favore dei datori di lavoro esercenti attività edile spetta una riduzione contributiva, determinata annualmente con decreto ministeriale entro il 31.07. Qualora quest’ultimo non sia emanato, decorsi 30 giorni e sino alla sua adozione, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata con il decreto, ovvero in caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15.12 dell’anno di riferimento. Tale riduzione, che per il 2012 è stata confermata pari all’11,50%, trova applicazione in sede di regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di riferimento. Il beneficio interessa soltanto gli ope-rai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Misura

• Per l’anno 2012 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili è con-fermata nella misura dell’11,50%.

• I datori di lavoro interessati potranno usufruire della riduzione solo per l’anno 2012 (regolazione 2012).

Datori di lavoro

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai co-dici Istat 1991 dal “45.11” al “45.45.2”.

Oggetto

Il beneficio si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore set-timanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo par-ziale.

La riduzione spetta esclusivamente sul premio infortuni e silicosi e non si appli-ca sul premio speciale unitario artigiani.

REQUISITI

Normativa in materia

di sicurezza

L’agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

Relativamente all’assenza di tali condanne, i datori di lavoro devono presen-tare apposita autocertificazione all’istituto.

Altri requisiti

• I datori di lavoro devono: - essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva

nei confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili (Durc); - applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti

collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; - autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizio-

nali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tu-tela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del D.M. 24.10.2007 ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Cumulabilità Lo “sconto edili” non è cumulabile con altri benefici.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Autodichiarazione all’Inail

I datori di lavoro devono presentare il model-lo di autocertificazione per l’assenza di con-danne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della L. 248/2006 alla sede Inail competente.

Entro il termine di scadenza

dell’autoliquidazione (18.02.2013)

Durc

Trattandosi di benefici erogati dall’Inail, non deve es-sere presentato il DURC, in quanto l’Istituto provvede d’ufficio alla verifica della regolarità.

Autocertificazione alla DTL

Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta con l’autoliquidazione, i datori di lavoro, entro lo stesso termine (18.02.2013) dovranno anche presenta-re alla DTL territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Fruizione in passato

dell’agevolazione

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell’agevolazione e abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

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6,$ ���*�/�/�$��/�%��*�+�11,��� !"�Scad. 2013 Tributo Contributo Descrizione

Venerdì 1 febbraio

IVA

Dichiarazione annuale - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa al 2012 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal 16.03.2013, il credito IVA di impor-to superiore a € 5.000 (art. 8, cc. 18, 19 D.L. 16/2012).

Rimborso - Da quest’anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del quadro VX (il quadro VR è stato soppresso).

Lunedì 4 febbraio IMU Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è

sorto dall’1.01.2012 al 6.11.2012. Martedì

5 febbraio Sicurezza sul lavoro Valutazione dei rischi - Per le medie imprese che occupano da 11 a 50 dipendenti dal 5.02.2013 è possibile

l’adozione della procedura standardizzata per la valutazione dei rischi (decreto interministeriale 30.11.2012).

Venerdì 15

febbraio

IVA

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Operazioni intracomunitarie - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generi-che” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato rice-vimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile mettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferi-mento al mese precedente.

Collocamento obbligatorio Denuncia annuale - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi dell’art. 9 L. 68/1999

(Nota Min. Lav. 12.12.2012, n. 17699).

Sabato 16

febbraio

Imposte dirette Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente ri-guardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.

IVA

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2012.

Liquidazione per contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2012 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2012, mediante il modello F24.

IVA di gruppo - Le società controllanti e controllate facenti parte di un gruppo possono avvalersi di una speciale proce-dura di liquidazione dell’IVA che consente la compensazione infragruppo dei debiti e crediti IVA periodici delle società medesime. A tal fine, l’ente o società controllante deve darne comunicazione in via telematica entro il termine per l’effettuazione della liquidazione relativa al mese di gennaio, ossia entro il 16.02, mediante il modello IVA 26.

Lettera d’intento

Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento rice-vute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Imposta sugli intrattenimenti Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese pre-

cedente.

Inps gestione ex-Enpals(1) Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante

Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Tfr Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari all’11%, in relazione alla rivalu-tazione sul Tfr maturata al 31.12.2012.

Inail Autoliquidazione - Termine di versamento dei premi per il saldo 2012 e l’acconto 2013 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quo-ta mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazio-ne specialistica.

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2012.

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2013. Poiché le operazioni di con-guaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2013” (scadenza 16.03.2013), senza aggravio di oneri accessori.

Page 32: ˘ ˇ ˆ · • In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità, la ritenuta d’imposta del 12,50% per i rendimenti pregressi al 31.12.2012 dovrà essere versata in 5 annualità

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Scad. 2013 Tributo Contributo Descrizione

Mercoledì 20

febbraio

Conai Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

Enasarco Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2012.

Lunedì 25

febbraio

IVA Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Inps gestione ex-Enpals1 Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito

file in formato XML.

Giovedì 28

febbraio

Imposte dirette Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2012 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

IVA

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione (Mod. Intra 12) relativa agli acquisti intraco-munitari registrati con riferimento al 2° mese precedente e del versamento delle relative imposte (art. 49 D.L. 331/1993).

Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel me-se precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di importo singolarmente superiore a € 500 (D.L. 2.03.2012, n. 16).

Comunicazione annuale - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l’apposito modello prelevabile dal sito Internet “www.agenziaentrate.it”. L’obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio.

Irap Opzione - Termine di presentazione, in via telematica, da parte di società di persone e imprese individuali in con-tabilità ordinaria, della comunicazione dell’opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità previste per le società di capitali, in relazione al triennio 2013-2015.

Libro unico del lavoro Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferi-

mento al mese precedente.

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.

Documentazione reddituale - Fino al 28.02.2013 i pensionati che non hanno ancora inviato la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi del 2010 potranno porre in essere l’adempimento, al fine di evitare la sospen-sione delle prestazioni (Mess. Inps 21232/2012).

Sostituti d’imposta

Lavoratori dipendenti e assimilati - Termine ultimo per rilasciare l’apposita certificazione unica (Mod. CUD 2013) ai fini fiscali e contributivi, attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2012.

Lavoratori autonomi - Termine per la consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2012.

Certificazione utili societari Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa

agli utili corrisposti nel 2012.

Studi di settore

Comunicazione - Fino al 28.02.2013 è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni o elementi che giustifichino le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, oltre all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusio-ne (Com. Agenzia Entrate 23.11.2012).

Fasi Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2013.

Fondi rustici Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2012.

Consorzi Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2012, devo-no depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).

Stampati fiscali Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettua-re l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2012.

Tasse automobilistiche Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo

scadente a gennaio 2013.

Note

1. Il D.L. 201/2011, entrato in vigore il 6.12.2011, ha previsto la soppressione dell’Enpals e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps. Nelle more dell’adozione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, per l’assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese e per le istanze relative alle prestazioni pensionistiche, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell’Enpals (messaggio Enpals 12.12.2011).

2. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° gior-no lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finan-ze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle mede-sime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.